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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 giugno 2014, n. 12436. Il giudizio di opposizione allo stato passivo e' regolato – ai sensi della L.F., articolo 99 (come novellato dal Decreto Legislativo n. 169 del 2007) – dal principio dispositivo come qualunque ordinario giudizio di cognizione a natura contenziosa; in conseguenza, il materiale probatorio esaminabile e' quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ex articoli 210 e 213 cod. proc. civ., ed e' solo quel materiale ad avere titolo a restare nel processo. Resta, dunque, escluso che il giudice dell'opposizione allo stato passivo, in caso di omessa produzione del creditore onerato a pena di decadenza L.F., ex articolo 99, comma 2, n. 4, sia tenuto, al fine di procedere all'esame del merito dell'opposizione, ad acquisire il fascicolo fallimentare per desumere eventualmente da esso elementi o argomenti di prova. La mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari, a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare, a provare il fondamento della domanda dell'opponente comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'articolo 183 cod. proc. civ., comma 6, non potendosi, in particolare, concedere il termine di cui all'articolo 183, comma 6, n. 2, previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 giugno 2014, n. 12436   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 marzo 2014, n. 6248. La giurisdizione del Tribunale Fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 marzo 2014, n. 6248 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 febbraio 2014, n. 2863. Nella determinazione degli onorari dell’avvocato pesano anche i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI Ordinanza 7 febbraio 2014, n. 2863 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 settembre 2013, n. 21804. Ai fini dell’ammissione al passivo di un credito tributario e’ che lo stesso sia antecedente alla dichiarazione dello stato passivo e che sia adeguatamente documentato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI Ordinanza 24 settembre 2013, n. 21804 IntegraleFALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – AMMISSIONE AL PASSIVO REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere Dott. BERNABAI Renato –...