Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 3 agosto 2020, n. 23467.
Sussiste l’interesse del condannato alla decisione del reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che dispone la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, ai sensi dell’art. 18-ter, ord. pen., anche se sia decorso il termine di efficacia di detto provvedimento, in quanto l’esito del giudizio è destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere in contestazione.
Sentenza 3 agosto 2020, n. 23467
Data udienza 2 luglio 2020
Tag – parola chiave: Sorveglianza – Proroga del termine del visto di controllo sulla corrispondenza – Intervenuta scadenza del termine del visto – Irrilevanza – Ratio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente
Dott. LIUNI Teresa – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/01/2019 del Tribunale di sorveglianza di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Loy M. Francesca, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava non doversi provvedere sul reclamo proposto da (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 18-ter, comma 6, Ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in data 22 giugno 2018, aveva prorogato, per tre mesi, il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto.
Secondo il Tribunale, il provvedimento suindicato aveva infatti esaurito i suoi effetti a partire dal 21 settembre 2018.
2. (OMISSIS) ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione di legge, sull’assunto della persistenza del suo interesse alla definizione dell’impugnazione di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in materia di reclami penitenziari l’interesse all’impugnazione prescinde dalla permanente vigenza dell’atto impugnato, in quanto l’esito del giudizio, una volta conclusa anche la fase del controllo di legittimita’, e’ destinato a riflettere i suoi effetti vincolanti, in via diretta e immediata, sul rinnovato esercizio del potere in contestazione (Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013, La Torre, Rv. 256187; Sez. 1, n. 2660 del 10/01/2005, Lombardo, Rv. 230550; Sez. 1, n. 23191 del 28/04/2004, Mertoli, Rv. 228547; Sez. 1, n. 4599 del 26/01/2004, Zara, Rv. 228049), mentre la preclusione si tradurrebbe in un’inaccettabile lesione del diritto del detenuto all’effettivita’ del rimedio, destinato normalmente ad incidere su beni di assoluto rilievo alla luce della Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Sez. 1, n. 8501 del 14/12/2012, dep. 2013, (OMISSIS), Rv. 254704; Sez. 5, n. 43113 del 21/09/2004, Mazzitelli, Rv. 230443; v. anche Corte EDU, 17/09/2009, Enea c. Italia, e 19/05/2015).
La scadenza del provvedimento limitativo della corrispondenza, impugnato dinanzi al giudice a quo, non valeva dunque a precludere la trattazione del reclamo.
2. L’ordinanza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per rinnovato giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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