Sussiste la fattispecie dell’“abuso del processo”

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15445.

La massima estrapolata:

Sussiste la fattispecie dell’“abuso del processo” allorchè, con il ricorso per cassazione, si agitano ragioni di censura “de plano” valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, e quindi pretestuose.

Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15445

Data udienza 27 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Opposizione all’esecuzione – Reclamo – Violazione dell’art. 380 c.p.c. – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15375-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA, per mezzo della procuratrice speciale (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3742/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) proponeva opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo pronunciato nei propri confronti su richiesta di (OMISSIS), s.p.a., deducendo, in particolare, l’irregolarita’ della notifica per erronea indicazione dell’indirizzo di residenza, e la causa di forza maggiore derivante da una patologia psichiatrica della moglie convivente;
il Tribunale, davanti al quale resisteva la (OMISSIS), s.r.l., quale procuratrice speciale di (OMISSIS), s.r.l., cessionaria del credito di (OMISSIS), s.p.a., rigettava l’opposizione osservando, in particolare, che l’indirizzo di residenza era stato male indicato per errore materiale solo nel tagliando di avvenuta ricezione della richiesta di notifica all’Ufficio UNEP; e che la patologia dedotta non costituiva prova dell’impossibilita’ di aver avuto conoscenza dell’ingiunzione e dell’impossibilita’ di opporla;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando un unico motivo.

RITENUTO

che:
con l’unico motivo si prospetta “l’omesso esame in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4,” poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di esaminare la prova della patologia psichiatrica della moglie quale causa di forza maggiore fondante l’opposizione, incontestata nella sua sussistenza dalla controparte, senza pronunciarsi sulla correlata istanza di rimessione in termini;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso e’ inammissibile perche’ la sentenza era, evidentemente, appellabile, trattandosi di decisione resa in primo grado e non ricorrendo in caso di immediata ricorribilita’ in Cassazione;
quanto alla pronuncia in ordine alla responsabilita’ processuale aggravata sollecitata da parte controricorrente, la stessa va accolta posto che il ricorso agita ragioni di censura “de plano” valutabili, secondo l’ordinaria diligenza, come giuridicamente inconsistenti, e quindi pretestuose (cfr., di recente, Cass., 18/11/2019, n. 29812, secondo cui la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensi’ di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’avere agito o resistito pretestuosamente);
spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Spese distratte in favore dell’Avvocato (OMISSIS). Condanna altresi’ parte ricorrente alla corresponsione, a titolo di responsabilita’ processuale aggravata, in favore della parte controricorrente, dell’ulteriore somma di 2.000,00 Euro.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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