Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 8 luglio 2013, n. 16955
Fatto e diritto
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 9 ottobre 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“Il Giudice del Tribunale di Milano, con ordinanza in data 7 marzo 2012, ha disposto la sospensione del processo dinanzi ad esso pendente, inscritto al NRG 8199/06, in attesa della definizione, da parte di altro Giudice dello stesso Tribunale, della causa inscritta al NRG 64483/10.
Il provvedimento è cosi motivato: Rilevato che la definizione del procedimento n. 64483/10 condizionerà l’esito di questo giudizio nel quale si controverte dei diritti successori della signora B.G. , infatti nel procedimento n. 64483/10 si controverte dei diritti successori relativi alla morte del signor S.V. , marito della signora G..B. , essendo quest’ultima erede del defunto marito appare pregiudiziale la decisione relativa alla successione del signor S.V. e pertanto ritenuto il rapporto di pregiudizialità dispone la sospensione del processo sino alla definizione del procedimento n. 64483/10 pendente dinanzi al Dott. G..V. .
Avverso l’ordinanza di sospensione per pregiudizialità-dipendenza N.M..S. ha proposto istanza di regolamento di competenza.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è fondato.
Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione.
Nel caso di specie, l’esistenza di una (pretesa) connessione per pregiudizialità fra il procedimento inscritto al NRG 8199/06 e quello, asseritamene pregiudicante, pendente dinanzi ad altro giudice della stessa sezione (NRG 64483/10), avrebbe dovuto indurre in primo luogo il Tribunale che ha pronunciato l’ordinanza impugnata a provvedere ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., e per ciò solo l’ordinanza stessa si profila illegittima (Cass., Sez. III, 22 maggio 2008, n. 13194)”.
Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, l’ordinanza di sospensione deve essere annullata;
che il regolamento delle spese va rimesso al Tribunale di Milano, dinanzi al quale la quale dovrà essere riassunta nel termine di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza di sospensione e rimette il regolamento delle spese al Tribunale di Milano, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di legge.
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