Sull’intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19891.

Sull’intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza

In tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell’operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento e, al contempo, condiziona la stessa valutazione di adeguatezza. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva rigettato le domande dell’investitore sul rilievo che, all’epoca, l’investimento in bond argentini non presentava una particolare rischiosità, in quanto gli obblighi informativi devono essere assolti dall’intermediario indipendentemente dalla rischiosità dell’investimento).

Ordinanza|20 giugno 2022| n. 19891. Sull’intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza

Data udienza 12 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave BORSA E MERCATI FINANZIARI – TITOLI, VALORI, FONDI IMMOBILIARI E MOBILIARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24888/2017 R.G. proposto da
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in (OMISSIS);
– ricorrenti, controricorrenti in via incidentale –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2685/2017,
depositata il 21 aprile 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Paolo Catallozzi.

Sull’intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza

RILEVATO

CHE:
– (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata il 21 aprile 2017, che, in accoglimento dell’appello della (OMISSIS) soc. coop a r.l., ha respinto le loro domande – proposte quali eredi della sig. (OMISSIS) – per la declaratoria di nullita’ o, in subordine, di risoluzione per inadempimento dell’acquisto di obbligazioni emesse dalla (OMISSIS) e di condanna della banca alla restituzione della somma impiegata nell’operazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al risarcimento dei danni;
– la Corte di appello ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullita’ dell’acquisto per difetto della forma prescritta, attesa la mancata produzione in giudizio del contratto quadro nella parte in cui avrebbe dovuto recare la sottoscrizione dell’investitore, e condannato l’intermediario al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 130.000,00, pari alla somma investita, oltre interessi legali dalla data della domanda;
– ha, quindi, accolto il gravame della banca, rilevando che quest’ultima aveva prodotto in giudizio il documento contrattuale nella sua interezza e che, comunque, la parte del documento che non era stata prodotta in primo grado riguardava clausole estranee all’operazione in oggetto, per cui non poteva ritenersi omessa l’osservanza del requisito formale;
– ha, poi, aggiunto, quanto all’accertamento della violazione degli obblighi informativi allegata dagli attori, che la questione, non esaminata dal Tribunale, ritualmente riproposta in appello, era infondata, atteso che, all’epoca dell’acquisto dei titoli, non vi erano segnali che potessero lasciare intravedere il rischio di default dell’emittente;
– il ricorso e’ affidato a due motivi;
– resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a., nelle more succeduta, a seguito di fusione, alla (OMISSIS) soc. coop a r.l., la quale spiega ricorso incidentale affidato a due motivi;
– avverso tale ricorso incidentale resistono con unico controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

Sull’intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza

CONSIDERATO

CHE:
– con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, per aver la sentenza impugnata ritenuto ammissibile la produzione nel giudizio di appello del documento contrattuale nella sua interezza, benche’ non costituisse una nuova prova, ne’ una prova indispensabile ai fini dello sviluppo assunto dal processo;
– il motivo e’ inammissibile;
– la Corte di appello ha escluso che il contratto di acquisto dei titoli fosse nullo per difetto del requisito formale in virtu’ di una duplice ratio decidendi, autonome tra loro: la prima, individuata nell’osservanza di siffatto requisito nel documento contrattuale prodotto in appello, previa sua acquisizione; la seconda, nella coerenza con l’obbligo della forma scritta anche del documento prodotto nel giudizio di primo grado, benche’ mancante di alcune pagine;
– la presenza di due distinte rationes decidendi, ciascuna di per se’ sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, determina l’insorgenza in capo al ricorrente dell’onere ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione (cfr. Cass., ord., 14 agosto 2020, n. 17182; Cass. 18 aprile 2019, n. 10815);
– pertanto, l’esistenza di una ratio decidendi non aggredita osta alla possibilita’ di esaminare il motivo in esame;
– con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 21 e articoli 39 e 40, Reg. CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522, nonche’ l’omessa motivazione in ordine alla ritenuta adeguatezza dell’operazione rispetto al profilo di rischio dell’investitore;
– il motivo e’ fondato;
– in presenza di un’allegazione di inadempimento dell’intermediario agli obblighi di informazione attiva e passiva sullo stesso gravanti e di valutazione dell’adeguatezza dell’investimento, articolata in primo grado e riproposta con la comparsa di costituzione e risposta in appello, la Corte di appello ha ritenuto che l’operazione non presentava profili di particolare rischiosita’ alla data della sua esecuzione;
– orbene, e’ principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ (su cui, per tutte, cfr. Cass., ord., 31 agosto 2017, n. 20617), quello per cui in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 21 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (e’ il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione e di segnalazione delle operazioni inadeguate);
– con particolare riferimento all’obbligo di informazione attiva, si rammenta che l’articolo 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998, applicabile ratione temporis, richiede che gli intermediari forniscano all’investitore “informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”;
– ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, comma 6, grava sull’intermediario provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, di dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione o del servizio;
– pertanto, l’intermediario convenuto in un giudizio di responsabilita’ per mancato assolvimento degli obblighi di informazione attiva e’ tenuto alla dimostrazione di aver fornito al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati;
– in proposito, e’ irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario e’ fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (cosi’, Cass., ord., 31 agosto 2020, n. 18153);
– l’assolvimento dell’obbligo di informazione specifica impone, dunque, all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosita’ (quali la solvibilita’ dell’emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto e’ collocato) e di trasmettere tali informazioni al cliente (cfr. Cass. 23 aprile 2017, n. 8619);
– con particolare riferimento, poi, all’obbligo di informazione passiva previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera a), consistente nella richiesta di notizie all’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonche’ circa la sua propensione al rischio (cd. profilatura), si osserva che tale obbligo e’ funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l’investitore porra’ in essere;
– infatti, poiche’ ciascuna operazione di negoziazione puo’ essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un’operazione da parte dell’intermediario – come tale inidonea a far sorgere l’obbligo di astensione e la necessita’ della relativa motivata segnalazione e del conseguente ordine scritto – richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell’investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari;
– pertanto, il suo mancato assolvimento e’ idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall’intermediario;
– orbene, la Corte di appello, nel ritenere, nella sostanza, che la banca non fosse tenuta a specifici obblighi informativi con riferimento alla operazione in oggetto in virtu’ del fatto che la stessa non presentava particolari profili di rischiosita’, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto, avendo omesso di considerare che tali obblighi sussistono e vanno assolti dall’intermediario indipendentemente dalla rischiosita’ dell’investimento, la quale, laddove accertata, puo’ assumere rilevanza solo quale elemento utile, unitamente ad altri indici, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’operazione, e, inoltre, che una siffatta valutazione presuppone necessariamente la esaustiva raccolta delle informazioni in ordine alla esperienza dell’investitore in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio;
– all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale segue l’assorbimento del ricorso incidentale, in quanto vertente sul capo di sentenza di primo grado, strettamente conseguenziale, relativo al governo delle spese processuali;
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con rifermento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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