Stranieri il decreto di espulsione e la commissione di reati

Consiglio di Stato, Sentenza|3 agosto 2021| n. 5718.

Stranieri il decreto di espulsione e la commissione di reati.

Nel caso di iscrizione al registro degli indagati per i reati di cui reati di cui agli artt. 582, 585 e 576, 2° comma c.p. è evidente l’inconciliabilità dei relativi comportamenti ai fini del rilascio del permesso di soggiorno in sede di richiesta di emersione del lavoro irregolare, indipendentemente dalla conseguente condanna penale; ne deriva, pertanto, l’irrilevanza delle deduzioni circa la pregressa titolarità di un permesso di soggiorno, la possibilità di una occupazione lavorativa e la possibilità di riabilitazione dell’interessato.

Sentenza|3 agosto 2021| n. 5718. Stranieri il decreto di espulsione e la commissione di reati

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Immigrazione – Stranieri – Decreto di espulsione – Commissione di reati – Pregressa titolarità di un permesso di soggiorno – Possibilità di una occupazione lavorativa – Possibilità di riabilitazione dell’interessato – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10528 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Bertazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2021 il Cons. Raffaello Sestini e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Stranieri il decreto di espulsione e la commissione di reati

FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante presentava domanda di emersione del proprio datore di lavoro, che veniva però respinta dal Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, in quanto era già stato colpito da decreto di espulsione,
2 – L’interessato proponeva ricorso davanti al TAR, che con sentenza succintamente motivata rilevava la tardività del gravame. Appellava quindi la sentenza, proponendo domanda cautelare incidentale.
3 – In sede di sommaria delibazione questa Sezione respingeva la domanda cautelare prima con decreto presidenziale d’urgenza e poi con ordinanza collegiale “Considerato che non sembra, prima facie, potersi escludere la tardività del gravame di primo grado dichiarata dalla sentenza appellata, e che si palesava, in ogni caso, una espressa preclusione di legge alla regolarizzazione”.
4 – Ai fini della decisione di merito, considera il Collegio che vengono dedotte le seguenti censure:
4.1 – violazione di legge per mancanza e/o carenza di motivazione ed eccesso di potere per
difetto di istruttoria, mancata valutazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e carenza di motivazione.
Il ricorrente deduce di aver formulato istanza cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a. entro il trentesimo giorno da quando aveva avuto conoscenza del provvedimento di rigetto, e di aver poi depositato il ricorso formulando in via principale istanza di rimessione in termini per non essere stato messo in grado di adempiere alle prescrizioni di cui al decreto cautelare di rigetto ante causam, n. 137/16 Reg.Prov.Cau., per causa a lui non imputabile, non avendo mai avuto la notifica del provvedimento summenzionato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria avrebbe illegittimamente rigettato l’istanza di rimessione in termini svolgendo le seguenti argomentazioni: 1) “il ricorrente non ha provato di aver eletto, ai fini del procedimento concernente l’istanza di emersione, un domicilio diverso da quello dichiarato dal datore di lavoro che ha presentato l’istanza”;
2) “la piena conoscenza del provvedimento impugnato da parte del ricorrente è altresì provata dall’avvenuta presentazione in data 28.06.16 (doc. n. 31 delle produzioni del ricorrente), di un ricorso ante causam ex art. 61 c.p.a., avverso il medesimo provvedimento”;
3) “le vicende concernenti l’omessa notifica del decreto cautelare ante causam 30.06.16, n.
137/16 Reg, non influiscono sulla già acquisita piena conoscenza – da parte dello straniero – del
provvedimento impugnato (come fatto palese dal rilascio della procura speciale per la
proposizione dell’istanza cautelare ante causam)”.
Al riguardo l’appellante lamenta l’errata individuazione del momento in cui il era venuto a conoscenza dell’atto impugnato in relazione alla domanda di rimessione in termini, nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la violazione del diritto di difesa per l’omessa comunicazione della data dell’udienza, l’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, e/o contraddittorietà e/o carenza dei presupposti di diritto, l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia e/o irragionevolezza, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Al contrario, il TAR della Liguria motiva correttamente il rigetto dell’istanza di rimessione in termini adducendo il fatto che il ricorrente fosse stato a piena conoscenza dell’atto impugnato dal momento in cui aveva proposto il ricorso cautelare ante causam ex art. 61 c.p.a.: conseguentemente le vicende attinenti l’omessa notifica del decreto cautelare ante causam non influirebbero sulla già acquisita piena conoscenza del provvedimento solo tardivamente impugnato mediante ricorso debitamente notificato all’amministrazione intimata.
Non coglie, quindi, nel segno la censura secondo cui “Il Giudice di prime cure ha omesso del tutto di esaminare i motivi avanzati nei suddetti termini, andando così a violare apertamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. e il diritto di difesa, a seguito della mancata comunicazione della data di fissazione d’udienza”.
Neppure risulta fondata la censura di eccesso di potere per manifesta ingiustizia e/o irragionevolezza e per carenza di istruttoria del TAR in relazione alla ritenuta elezione di domicilio presso l’associazione che aveva curato la pratica da parte del ricorrente, avendo, invece, quest’ultimo irritualmente ma espressamente eletto domicilio presso la sede della predetta società
per ogni notifica inerente il procedimento di emersione dal lavoro irregolare, in quanto nella domanda avanzata dal datore di lavoro era stata indicata sotto la voce “recapiti del dichiarante”, la sede legale della società .
Secondo l’appellante, l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia e/o irragionevolezza e per carenza di istruttoria discenderebbe inoltre dalla mancata considerazione della circostanza che la medesima società aveva in ogni caso trasferito la propria sede legale in altro luogo dopo l’adozione ma prima della notifica dell’atto impugnato, come risultante dalla visura camerale.
Anche la predetta censura non ha peraltro pregio, non avendo la società provveduto, alla stregua di un generalissimo criterio di tutela dell’affidamento e della buona fede, a informare l’amministrazione del cambio dell’indirizzo che aveva già fornito mediante la predisposizione della domanda di emersione del datore di lavoro dell’appellante;
4.2 – violazione di legge ex art. 3 L. 241/90 per mancanza e/o carenza di motivazione e per
mancanza e/o carenza di istruttoria, violazione di legge ex art. 10, primo comma, lettera b) e ex art. 10 bis della L. 241/90 per omessa valutazione delle memorie del ricorrente, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, e/o contraddittorietà e/o carenza dei presupposti di diritto, eccesso di potere per manifesta ingiustizia e/o irragionevolezza, eccesso di potere per carenza di istruttoria.
L’appellante deduce poi che, alla luce delle contestate motivazioni dell’impugnata sentenza, non sono state prese in considerazione le motivazioni di merito che erano state esposte nel ricorso, da intendersi integralmente richiamate;
4.3 – ancora quanto al merito de ricorso, violazione di legge ex art. 5 D.Lvo n. 109/2012, violazione di legge ex art. 3 Costituzione della Repubblica Italiana, eccesso di potere per carenza di istruttoria, eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, e/o contraddittorietà e/o carenza dei presupposti di diritto, eccesso di potere per manifesta ingiustizia e/o irragionevolezza, eccesso di potere per disparità di trattamento, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 5 del Decreto Legge n. 109/2002 relativo alla procedura di emersione del lavoro irregolare.
L’acclarata tardività del ricorso di primo grado preclude peraltro, anche in appello, l’esame delle censure di merito dedotte con il secondo e con il terzo motivo d’appello, in disparte ogni considerazione circa la sussistenza di motivi oggettivamente e necessariamente ostativi all’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, essendo stato emesso un decreto di espulsione nei confronti del ricorrente ai sensi d ell’art. 13 c omma 2 lett. c) del D.L.vo n. 286/98,
che lo stesso atto di appello “presume” che “sia stato emesso a seguito dell’iscrizione del nominativo del ricorrente nel registro degli indagati, per i fatti di cui alle seguenti sentenze:
– sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova,
-OMISSIS-, che ha ritenuto
responsabile l’imputato dei reati di cui agli artt. 582, 585 e 576/2° in relazione all’art. 61 n. 1 c.p., per aver colpito ripetutamente la convivente con calci e pugni al volto e al capo, cagionandole lesioni personali;
– sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in data 16.02.04 (si produce sub.19) che ha
ritenuto responsabile l’imputato dei reati di cui all’art. 337 c.p. per aver usato violenza nei confronti degli agenti di Polizia, al fine di opporsi mentre intervenivano per bloccare l’imputato che stava percuotendo la compagna, e dei reati di cui agli artt. 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2 c.p. perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso cagionava agli stessi agenti lesioni personali”.
La evidente inconciliabilità dei predetti comportamenti, indipendentemente dalla conseguente condanna penale, con i principi di convivenza civile, di rispetto della persona umana e di parità di genere sanciti dal nostro ordinamento costituzionale renderebbe quindi, in ogni caso, non significative le deduzioni prodotte circa la pregressa titolarità di un permesso di soggiorno, circa la possibilità di una occupazione lavorativa e circa la possibilità di riabilitazione dell’interessato, precludendo l’accoglimento delle censure dedotte anche qualora il ricorso di primo grado fosse stato tempestivo.
4 – In conclusione, l’appello non può essere accolto, in disparte ogni considerazione circa la presenza di una circostanza ostativa al buon esito della domanda di emersione, stante la tardività del gravame di primo grado, avvalorata dal medesimo atto d’appello che, alla pag. 3, prende atto che “effettivamente la data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del provvedimento impugnato – rigetto dell’istanza di sanatoria – è quella del 3 maggio 2016”, risultando in tal modo confermata la correttezza della pronunzia appellata, nella parte in cui ritiene l’irricevibilità, per tale ragione, del ricorso.
5 – L’appello deve pertanto essere respinto. Sussistono tuttavia motivate ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2021 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Raffaello Sestini – Consigliere, Estensore
Umberto Maiello – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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