Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15572.

La massima estrapolata:

Lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.

Ordinanza 10 giugno 2019, n. 15572

Data udienza 5 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 26775-2(117 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, con procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del procuratore pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Curatela del fallimento della (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore
p.t.
– intimata –
avverso la sentenza n. 654/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 30/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere relatore Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:
Con sentenza depositata il 27.12.16 il Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso proposto dal (OMISSIS) s.p.a., dichiaro’ il fallimento della (OMISSIS) s.r.l. con sentenza impugnata da quest’ultima con reclamo; nel relativo procedimento rimase contumace la curatela fallimentare, mentre si costitui’ il creditore procedente.
Con sentenza del 30.6.17, la Corte d’appello di Salerno rigetto’ il reclamo, osservando che: la societa’ debitrice non aveva contestato il credito fatto valere dal (OMISSIS) s.p.a., facendo un generico riferimento alla ultima crisi economica e al carattere stagionale della sua attivita’, evidenziando altresi’ le sue capacita’ di ripresa e rimarcando il fatto che la banca non avesse intrapreso azioni esecutive prima del ricorso per fallimento; non era emersa alcuna mala fede del creditore istante per la sola pendenza di una trattativa conclusasi con la riduzione del debito da pagare; lo stato d’insolvenza era desumibile sia dal mancato pagamento del debito della banca, in misura ridotta rispetto a quella originariamente dovuta, sia dalla condotta della societa’ che aveva dismesso il suo patrimonio rendendo vane le azioni esecutive dei creditori; non erano state dimostrate le ragioni giustificatrici dell’inattivita’ sociale.
Ricorre in cassazione la (OMISSIS) s.r.l. formulando un unico motivo.
Resiste il (OMISSIS) s.p.a. con controricorso.
Non si e’ costituita la curatela fallimentare della (OMISSIS) s.r.l.
Il Consigliere delegato ha formulato al proposta ex articolo 380 bis c.p.c..

RITENUTO

CHE:
Con l’unico motivo di ricorso e’ denunziata violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 7 L. Fall., nonche’ degli articoli 2727 e 2729 c.c., in ordine all’insussistenza dello stato d’insolvenza. Al riguardo, il ricorrente si duole del fatto che l’inadempimento di un’unica obbligazione non costituiva elemento univoco di giudizio per valutare l’insolvenza.
Il ricorso e’ infondato.
La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, ha scrutinato la sussistenza dello stato d’insolvenza argomentando sia dal mancato pagamento del credito fatto valere dal (OMISSIS) s.p.a., sia dalla dismissione del patrimonio della stessa societa’ debitrice, con conseguente rilevante eccedenza del passivo sull’attivo, in conformita’ del consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass., n. 29913/18; n. 26217/05)- cui il collegio intende dare continuita’- secondo cui lo stato d’insolvenza dell’imprenditore commerciale quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d’impotenza strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidita’ e di credito necessarie alla relativa attivita’.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nella somma di Euro 4100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi de Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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