Nello stalking condominiale non può essere applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 27 gennaio 2020, n. 3240

Massima estrapolata:

Nello stalking condominiale non può essere applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, se questa si traduce nel divieto di rientrare in casa.

Sentenza 27 gennaio 2020, n. 3240

Data udienza 9 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa il 05/04/2019 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FILIPPI Paola, che ha richiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame avanzata nei riguardi di un precedente provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Brescia, in forza del quale era stata applicata a carico del (OMISSIS) la misura cautelare del divieto di avvicinamento a (OMISSIS), persona offesa dai reati di atti persecutori e lesioni aggravate, contestati all’odierno ricorrente. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione di rapporti fra vicini (risiedendo il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) nel medesimo stabile, sito in (OMISSIS)): secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato si sarebbe reso responsabile di varie condotte di molestia e minaccia all’indirizzo del soggetto passivo, insultandolo anche a causa delle sue minorazioni fisiche (il (OMISSIS), avendo subito l’amputazione di una gamba, e’ costretto su una sedie a rotelle); in un’occasione, egli lo avrebbe financo colpito con un pugno al naso, cagionandogli lesioni di pur modesta entita’.
La difesa lamenta:
– violazione di legge processuale.
Con l’atto di impugnazione oggi in esame, si fa notare che il Pubblico Ministero procedente si era limitato a richiedere che nei confronti del (OMISSIS) venisse applicata la misura del divieto di avvicinarsi alla persona del (OMISSIS) e di comunicare con costui; il Gip, invece, risulta aver disposto una misura di maggiore gravita’, consistente nel divieto di avvicinamento all’edificio dove il (OMISSIS) dimora, mantenendosi a una distanza di almeno 50 metri.
Si tratta di una restrizione della liberta’ dell’indagato piu’ afflittiva di quella sollecitata dal P.M., di tipo diverso ed ulteriore e giammai richiesta; inoltre, il provvedimento era venuto a determinare – circostanza di cui lo stesso Gip aveva dato atto – la costrizione per il (OMISSIS) di abbandonare la propria abitazione, obbligo sancito in via di fatto ed ancora oggi operante. Ad avviso del difensore del ricorrente, sarebbe stato doveroso per il Gip, innanzi tutto, rigettare la richiesta del Procuratore della Repubblica (visto che la misura di cui all’articolo 282 ter c.p.p., puo’ disporsi solo nei confronti delle persone gia’ imputate, e non soltanto sottoposte a indagini preliminari); in ogni caso, non gli sarebbe stato possibile esorbitare dai limiti dell’istanza de libertate, dovendo applicarsi al (OMISSIS), in ipotesi, il solo di divieto di avvicinamento al (OMISSIS); contestualmente, ben avrebbe potuto emanare prescrizioni peculiari per escludere occasioni di contatto fra i due protagonisti degli episodi in rubrica, o quanto meno per dettare allo stesso indagato le opportune regole di comportamento in caso di eventuali incontri involontari vizi della motivazione dell’ordinanza oggetto di ricorso.
I medesimi profili di doglianza vengono illustrati anche per argomentare la sussistenza di carenze motivazionali del provvedimento impugnato, anche perche’ il Tribunale di Brescia avrebbe richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimita’ (gia’ invocati dalla difesa nell’interesse dell’assistito) dimostrando di non averne colto l’esatta portata: in casi di c.d. “stalking condominiale”, infatti, si e’ gia’ precisato come debbano contemperarsi le esigenze e i diritti primari di tutti i soggetti coinvolti. Obiettivo che nella fattispecie concreta sarebbe stato agevolmente perseguibile, dal momento che le abitazioni del (OMISSIS) e del (OMISSIS) si trovano su piani diversi dello stesso fabbricato, munito financo di due ingressi e distinte aree di parcheggio inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
La tesi difensiva e’ che nel caso in esame non vi sarebbe gravita’ indiziaria di sorta quanto all’essersi prodotto uno stato di ansia in capo alla persona offesa, ne’ che le condotte dell’indagato abbiano indotto la vittima a mutare le proprie abitudini di vita. Non potrebbe, inoltre, riconoscersi fede alle dichiarazioni delle persone che hanno sostenuto di avere assistito ad alcuni degli episodi denunciati dal (OMISSIS), atteso che si tratta di amici della persona offesa, non domiciliati in loco: al contrario, e’ singolare rilevare che nessuno dei residenti in quello stesso palazzo abbia mai notato le presunte vessazioni dell’indagato in danno del querelante. Va anche considerato che, come emerso in un separato giudizio celebratosi a parti inverse, all’esito del quale fu il (OMISSIS) a riportare condanna per minaccia, le occasioni di incontro fra i due erano cercate proprio dalla presunta vittima, solita aggirarsi nello stabile con tanto di registratore in mano. Tale particolare incide anche sull’affidabilita’ di alcuni files audio acquisiti in atti e ritenuti dai giudici di merito significativi in chiave accusatoria, trattandosi di meri spezzoni ritagliati dallo stesso (OMISSIS), in cui gli eccessi verbali del (OMISSIS) erano stati comunque occasionati dalle provocazioni della controparte manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione dell’ordinanza impugnata in punto di ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare ex articolo 274 lettera c) del codice di rito.
Il Tribunale rappresenta che l’indagato avrebbe dimostrato incapacita’ di autocontrollo, sottolineando come l’aggressivita’ da lui manifestata non si concili con le certificazioni mediche prodotte nel suo interesse (attestanti una patologia bipolare, tale da comportarne pacatezza e segni di depressione): tuttavia, quella documentazione avrebbe dovuto essere esaminata per inferirne, semmai, l’inattendibilita’ delle accuse mosse a carico del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato, nei sensi e limiti di cui appresso.
2. Sul piano della contestata sussistenza di una adeguata piattaforma di gravita’ indiziaria, in vero, la difesa si limita a sviluppare rilievi di puro merito, sollecitando il giudice di legittimita’ ad una non consentita rivalutazione delle emergenze delle indagini preliminari: il giudizio di attendibilita’ del (OMISSIS), espresso dal Gip e condiviso dal Tribunale, non puo’ del resto essere disatteso sulla base del rilievo che la vittima e’ stata a sua volta ritenuta responsabile di intemperanze nei confronti del ricorrente, tanto piu’ che il narrato della persona offesa risulta qui riscontrato da piu’ soggetti (che, proprio perche’ amici di un disabile limitato nella mobilita’, ebbero ragionevolmente modo di andarlo a trovare dove abitava, e dei quali viene allegata la non credibilita’ solo in termini assertivi). Altrettanto apodittica e’ l’affermazione che nel caso in esame il (OMISSIS) non si sarebbe trovato in una condizione di ansia e non avrebbe mutato abitudini, visto che – v. pag. 4 della motivazione dell’ordinanza impugnata furono le stesse persone che lo frequentavano a notare il verificarsi degli eventi anzidetti. I medesimi soggetti, peraltro, risultano avere concordemente descritto il (OMISSIS) come persona incline ad atteggiamenti di prevaricazione, anche al di la’ dello specifico rapporto di vicinato, dato che appare correttamente valutato in punto di ravvisabilita’ delle esigenze cautelari.
Manifestamente infondato e’, da ultimo, il rilievo che l’opzione terminologica adottata dal codice di rito (ove si parla di “imputato”, per descrivere il soggetto potenzialmente destinatario di una misura de libertate) comporti l’impossibilita’ tout court di adottare provvedimenti restrittivi come quello in esame nei confronti di un soggetto che sia soltanto sottoposto a indagini preliminari: tale interpretazione, ove peraltro si consideri che tutte le norme descrittive delle varie misure cautelari adottano identica opzione, appare smentita sia dalla generica previsione di richiamo contenuta nell’articolo 61 c.p.p., sia dalla individuazione del Gip come autorita’ competente per l’applicazione, la revoca o la sostituzione delle misure de quibus durante la fase delle indagini preliminari (articolo 279 c.p.p.).
3. Deve invece convenirsi con le censure difensive in ordine alla scelta della misura applicata dal Gip, sia tenendo conto dei limiti della richiesta restrittiva presentata dal Pubblico Ministero sia quanto al doveroso contemperamento dei diritti della persona offesa e dell’indagato. Non vi e’ dubbio, infatti, che nelle situazioni in cui una condotta persecutoria non riguardi un contesto di rapporti familiari, appare fuorviante discutere dell’ontologica distinzione fra la misura cautelare prevista dall’articolo 282 bis c.p.p., e quella contemplata dall’articolo successivo: solo in caso di coabitazione – potenzialmente criminogena – all’interno dello stesso domicilio, ha senso discernere le ipotesi in cui le modalita’ dello stalking si manifestino in un campo d’azione limitato a quel luogo determinato, da quelle connotate da una persistente ed invasiva ricerca di contatto con la persona offesa, ovunque si trovi (v. Cass., Sez. V, n. 30926 dell’08/03/2016, S.).
L’odierna fattispecie concreta riguarda, invece, un rapporto fra soggetti non conviventi: ed e’ percio’ evidente che il riferimento centrale del divieto di avvicinamento debba essere la persona fisica della vittima, in qualunque dimensione spaziale essa venga a compiere atti della propria vita quotidiana. Ed ecco perche’, coerentemente, la norma disegnata dall’articolo 282 ter c.p.p., prevede la possibilita’ di imporre – quale contenuto minimo della restrizione – l’obbligo di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati (dunque gia’ conosciuti e preventivabili) dal soggetto passivo, ovvero di mantenersi a una certa distanza da detti luoghi e/o dalla vittima medesima. In linea di principio, pertanto, il Gip procedente ben poteva ordinare al (OMISSIS) di non avvicinarsi al luogo ove era logico ritenere che il (OMISSIS) trascorresse gran parte delle sue giornate (cioe’, l’abitazione della persona offesa).
Non di meno, non risulta sufficientemente motivata – ne’ nel provvedimento restrittivo genetico, ne’ da parte del Tribunale del riesame – la prescrizione specifica di mantenere una distanza di almeno 50 metri dal (OMISSIS), venendo questa a risolversi, nel caso di specie, in un sostanziale divieto di dimora applicato a carico del (OMISSIS) ma non richiesto dal Procuratore della Repubblica. I giudici del riesame, premesso che l’indagato pareva risultasse occupare l’appartamento sovrastante quello del (OMISSIS), scrivono che le condotte delittuose ascritte al ricorrente sarebbero state agevolate proprio dalla contiguita’ delle abitazioni, ma se e’ pacifico – a fronte della descritta singolarita’ del caso che fosse necessario impartire prescrizioni idonee a scongiurare un aumentato rischio di recidiva specifica, non e’ stato considerato che ordinare al (OMISSIS) di rimanere a 50 metri dalla vittima significava fargli sostanziale divieto di continuare ad abitare nel citato appartamento, vale a dire di dimorare in un determinato luogo (contenuto tipico della diversa misura di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di rito). O meglio, tale conseguenza appare presa in considerazione (si legge a pag. 5 che “l’allontanamento del prevenuto dalla propria abitazione e’ l’inevitabile conseguenza della prescrizione del divieto di avvicinamento alla p.o. entro una distanza di 50 metri, che appare allo stato necessaria ed imprescindibile”), ma erroneamente valutata come non significativa in punto di violazione della domanda cautelare.
Non a caso, la citata sentenza n. 30926/2016 riguardava proprio una vicenda in cui la persona indagata e la vittima risiedevano nel medesimo stabile: e questa Corte segnalava la necessita’ di rendere conciliabile la prospettiva di tutelare la persona offesa “con un adeguato sacrificio della liberta’ della ricorrente, che non puo’ trasmodare in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all’uso della propria abitazione, al di la’ dell’effettiva tutela delle esigenze cautelari”.
L’articolo 277 c.p.p., del resto, impone che le modalita’ esecutive di una qualsiasi misura restrittiva salvaguardino i diritti della persona che vi sia sottoposta, il cui esercizio non risulti incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto; e soprattutto, piu’ nello specifico, il successivo articolo 282 ter, al comma 4, prevede che quando un luogo determinato sia precluso al soggetto gravato dalla misura de qua (perche’ abitualmente frequentato dalla persona offesa), ma gli abbia comunque necessita’ di accedervi per ragioni abitative o di lavoro, al giudice e’ fatto carico di prescriverne le relative modalita’, con possibili limitazioni. In altre parole, non e’ da un divieto di avvicinamento alla persona offesa che puo’ derivare tout court il venir meno del diritto dell’indagato di dimorare li’ dove abbia fissato la propria abitazione: per l’esercizio di quel diritto potranno stabilirsi prescrizioni determinate ed eventuali limiti (ed e’ su tale punto che va disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata), ma non se ne potra’ sancire – se non per effetto dell’applicazione di diverse misure, per le quali il P.M. dovra’ aver proposto rituale istanza – la completa elisione.
4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.
Data la natura peculiare dei reati addebitati al ricorrente, si ritiene doveroso – in caso di pubblicazione della presente sentenza – disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Brescia, sezione riesame.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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