Spetta all’Inail l’esercizio del diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|11 maggio 2021| n. 12435.

Spetta all’Inail l’esercizio del diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente, su quanto erogato per spese mediche e sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per l’assenza dal lavoro dell’infortunato.

Sentenza|11 maggio 2021| n. 12435

Data udienza 24 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Lavoro – Infortunio – Infortunio in itinere – Assicurazione danni sinistro stradale – Surrogazione INAIL nell’azione di risarcimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 34503/2018 R.G. proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del Direttore della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo, (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), e dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo Studio di questi ultimi, (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso il suo Studio, (OMISSIS);
– controricorrente –
e nei confronti di:
(OMISSIS), gia’ (OMISSIS) SPA;
– intimata –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimata –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimato –
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1807-2017 della Corte d’Appello di BARI, depositata il 14/11/2017, non notificata;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, ai sensi e con le modalita’ previste dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di San Severo, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) nonche’ le loro compagnie assicuratrici per la r.c.a., rispettivamente, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, al fine di ottenerne la condanna, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni riportati nel sinistro stradale, di cui era rimasto vittima, l'(OMISSIS), mentre rientrava a casa dal lavoro: alla guida della sua Peugeot si scontrava frontalmente con la Rover 825 di proprieta’ e condotta da (OMISSIS), proveniente dall’opposto senso di marcia, per poi essere tamponato dalla Renault Twingo condotta e di proprieta’ di (OMISSIS), e dalla Fiat Uno, di proprieta’ e condotta da (OMISSIS).
L’Inail, interveniva volontariamente nel giudizio, al fine di esercitare l’azione di surroga ex articolo 1916 c.c. e Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, chiedendo la condanna dei convenuti al rimborso di Euro 71.233,42 corrisposte all’infortunato, con riserva di una migliore precisazione della somma richiesta in corso di causa.
Si costituivano in giudizio solo le compagnie assicuratrici, contestando l’an ed il quantum della pretesa.
Il Tribunale, con sentenza n. 7/13, accertata una concorrente responsabilita’ dell’infortunato, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e sulla scorta della CTU medico-legale che aveva accertato la ricorrenza di un danno biologico permanente del 23% ed una inabilita’ temporanea di 150 giorni, riconosceva all’attore la somma di Euro 57.863,00 a titolo di danno biologico permanente e di Euro 5.763,00, per danno biologico temporaneo, nonche’ Euro 350,00 per spese mediche ed Euro 1.500,00 per danni all’auto; non liquidava alcunche’ a titolo di danno patrimoniale, per difetto di prova; determinava, considerando che Inail aveva corrisposto al lavoratore infortunato a titolo di valore capitale per danno biologico Euro 47.497,53, in Euro 10.365,47 il danno differenziale; di conseguenza, condannava (OMISSIS), (OMISSIS) e le loro compagnie assicuratrici, in solido, al pagamento di Euro 17.978,47 ed al rimborso ad Inail di Euro 127,427,00: Euro 47,947,00 per il rimborso del valore capitale della rendita per l’indennizzo del danno biologico ed Euro 79.929,45 per il rimborso di quanto erogato dall’Inail diminuito di un terzo per la quota di concorso di colpa dell’infortunato; rigettava tanto la domanda risarcitoria quanto quella di surroga nei confronti di (OMISSIS) e della (OMISSIS).
La sentenza veniva impugnata, in via principale, da (OMISSIS) che lamentava il rigetto della domanda nei confronti di (OMISSIS) e l’erronea quantificazione del danno differenziale; in via incidentale, da (OMISSIS) che contestava la ricostruzione della dinamica del sinistro e il conseguente accertamento delle responsabilita’, la ricorrenza dei presupposti per l’azione di surroga da parte dell’Inail, e, in via gradata, la determinazione del quantum riconosciuto all’Inail.
Restavano contumaci i conducenti dei tre veicoli e la (OMISSIS).
Inail resisteva all’appello principale ed a quello incidentale.
La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 1807/2018, oggetto dell’odierno ricorso, riconosceva la responsabilita’ concorrente di tutti i conducenti dei quattro veicoli coinvolti nel sinistro, accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS) e accoglieva la domanda Inail nella misura di Euro 49.497,43, giacche’ riteneva che, essendo la surrogazione di cui all’articolo 1916 c.c., una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento spettante all’assicurato, essa dovesse soggiacere ai principi di cui alla sentenza n. 17407/2016 di questa Corte, per cui la domanda di surroga doveva essere contenuta entro i limiti delle prestazioni erogate da Inail per i danni dal punto di vista civilistico effettivamente patiti dall’infortunato.
Inail ricorre avversa detta sentenza, formulando tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) SPA.
Il Pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Si da’ preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Con il primo motivo l’Inail assume la violazione degli articoli 112, 329 e 342 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta che la sentenza di prime cure era passata in giudicato quanto alla condanna di (OMISSIS) e (OMISSIS), rimasti contumaci in appello, al pagamento a suo favore di Euro 127.427,00, i solido con gli altri convenuti, non potendo essi invocare a loro favore il principio di cui all’articolo 1306 c.c., comma 2, secondo cui i condebitori in solido hanno facolta’ di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi e uno degli altri condebitori, giacche’ essendo rimasti contumaci, nei loro confronti avrebbero operato le preclusioni proprie del giudicato.
La censura e’ fondata.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, di cui il giudice a quo non ha fatto corretta applicazione, la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual e’ quello derivante dalla solidarieta’, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorche’ altri condebitori solidali l’abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l’annullamento o la riforma. La obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un’unica prestazione, da’ luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’intero suo credito, e’ sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale puo’ utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa e’ stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell’avvenuta scissione del rapporto processuale, all’eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali (Cass. 15/01/2020, n. 542).
3. Con il secondo motivo Inail lamenta la violazione dell’articolo 1916 c.c., Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 116, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte d’Appello, nella determinazione dell’importo da restituirgli, tenuto conto della domanda di aggiornamento del costo dell’infortunio, sol perche’ era stata avanzata nel giudizio di gravame senza proporre appello incidentale. La tesi sostenuta e’ che, essendo il credito Inail un credito di valore e non di valuta, esso avrebbe dovuto essere liquidato con riferimento alla data della liquidazione definitiva, non essendo la domanda di una somma maggiore di quella originariamente determinata una domanda nuova.
Il motivo merita accoglimento.
Il credito dell’Inail per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo e’ credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passivita’ patrimoniale che l’istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all’infortunato. A cio’ deve aggiungersi il correlato principio in ragione del quale nell’assicurazione contro i danni, all’assicuratore il quale, dopo avere pagato l’indennizzo all’assicurato, eserciti la facolta’ di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell’articolo 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell’assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non puo’ interferire l’avvenuto pagamento dell’indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l’obbligazione risarcitoria in debito di valuta. Infine, detto credito, come credito di valore, deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva, per cui il maggior ammontare in termini monetari rispetto a quanto dedotto in primo grado, per effetto di svalutazione monetaria o di rivalutazione della rendita imposta da provvedimento sopravvenuto nelle more del giudizio, puo’ essere richiesto senza la necessita’ di proposizione di appello incidentale, e, se ne ricorrono le condizioni, puo’ essere liquidato anche di ufficio (in termini: Cass. 20/03/2015, n. 5594; Cass. 02/03/2016, n. 4089).
4. Con il terzo motivo Inali imputa alla sentenza gravata la violazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, dell’articolo 1916 c.c. e del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 142, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’Appello calcolato il danno differenziale detraendo dal danno civilistico, rideterminato in Euro 65.095,00, il solo importo erogato per valore capitale della rendita per l’indennizzo del danno biologico, omettendo di tener conto degli acconti e dei ratei erogati per l’indennizzo del danno biologico e delle indennita’ per inabilita’ temporanea assoluta e per spese mediche.
La censura merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Deve darsi continuita’ a quanto stabilito da questa Corte, e recentemente confermato da Cass. 12/02/2018, n. 3296, e cioe’ che l’Inail indennizza due tipi di danno: il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 e il danno patrimoniale per la riduzione della capacita’ di guadagno (che il legislatore presume ricorrente quando l’invalidita’ biologica riportata sia superiore al 16%, liquidato, quest’ultimo, mediante una indennita’ giornaliera commisurata al 60% della retribuzione, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 68) nonche’ le spese sanitarie anticipate, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del medesimo provvedimento. La liquidazione attraverso l’integrazione della rendita per danno biologico della perdita della capacita’ di guadagno puo’ avvenire anche in assenza di un accertamento concreto della perdita subita nell’ottica compensativa tipica dell’assicurazione sociale – sulla scorta di una presunzione iuris et de iure, ove l’invalidita’ risulti superiore del 16%. L’accoglimento della domanda di surrogazione dell’Inail, per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l’accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacita’ di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sara’ possibile. “Non altrettanto puo’ dirsi per le somme pagate dall’Inail a titolo di indennita’ giornaliera Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ex articolo 68 e di anticipazione delle spese mediche Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 cit., ex articolo 86, giacche’ con tali importi, infatti, l’Istituto indennizza non gia’ danni presunti, ma pregiudizi concreti e reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessita’ per la vittima di curarsi. Se dunque la vittima dell’illecito, in conseguenza di questo, e’ stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell’indennizzo, da parte dell’Inail, si trasferisce in capo a quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 1916 c.c., con la conseguenza che, per le somme pagate a titolo di inabilita’ temporanea (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 cit., articolo 68) e di anticipazione di spese di cura (articoli 86 e segg. Decreto del Presidente della Repubblica cit.) l’Inail ha sempre diritto di surrogarsi, perche’ la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessita’ di cura, e dunque di fatti costituenti danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita”.
Quanto, invece, ai ratei di rendita gia’ riscossi dalla vittima prima del risarcimento, deve darsi seguito all’insegnamento di questa Corte, secondo cui se gli acconti sono stati a titolo di danno biologico permanente, come in questo caso, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante alla vittima per questa voce di danno; se sono gia’ riscossi a titolo di danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa, andranno a defalco del credito risarcitorio spettante all’infortunato per questa voce di danno, se esistente ed accertato (Cass. 30/09/2016, n. 17407).
Pertanto, deve ritenersi spettante ad Inali l’esercizio del diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente, su quanto erogato per spese mediche e sulle somme corrisposte a titolo di indennita’ giornaliera per la assenza dal lavoro dell’infortunato: voci di cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto tener conto nella determinazione della somma che i responsabili dell’infortunio erano tenuti a corrispondere ad Inail.
5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento.
6. La sentenza impugnata e’ cassata in relazione ai motivi accolti e la trattazione della causa e’ rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la trattazione della controversia alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Si da’ atto che il presente provvedimento reca la firma del solo Presidente, per impossibilita’ del relatore, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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