Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19989.

Spese processuali nella misura compresa tra i valori minimi e massimi.

In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza.

Ordinanza|13 luglio 2021| n. 19989. Spese processuali nella misura compresa tra i valori minimi e massimi

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Apprezzamento dei fatti e delle prove – Giudizio di merito – Onere dell’assicuratore di provare la misura del massimale assicurato – Produzione in giudizio della polizza – Spese processuali – Spese processuali nella misura compresa tra i valori minimi e massimi –  Potere discrezionale del giudice di liquidarle nella misura compresa tra i valori minimi e massimi – Congruità della motivazione – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22059-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori Dott. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
Nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3165/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Spese processuali nella misura compresa tra i valori minimi e massimi

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nell’anno 2004, (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) S.p.a.) e (OMISSIS), rispettivamente impresa di assicurazione per la RC auto e proprietario della vettura Fiat Punto, targata (OMISSIS), per sentire accertare l’esclusiva responsabilita’ del secondo nella causazione del sinistro verificatosi il giorno (OMISSIS), in (OMISSIS), e condannare i convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, sofferti in conseguenza delle gravissime lesioni riportate dall’attore, consistite in paraplegia da frattura lussazione D2/D3/D4.
A fondamento della domanda, il (OMISSIS) rappresento’ che mentre, nelle descritte circostanze, stava percorrendo, a bordo del motoveicolo Piaggio Beverly 125 tg. (OMISSIS), (OMISSIS), nella semicarreggiata destra della corsia preferenziale, con direzione di marcia (OMISSIS), giunto all’altezza di (OMISSIS), laddove era presente un impianto semaforico che segnalava luce verde, era entrato in collisione con la Fiat Punto, di proprieta’ e condotta dal (OMISSIS), il quale, al fine di immettersi nel medesimo incrocio per invertire il senso di marcia e dirigersi verso (OMISSIS), aveva operato una non consentita manovra di conversione a sinistra.
(OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), i primi due quali genitori, il terzo quale germano dell’attore, spiegarono intervento volontario, per sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, dai medesimi subiti, in conseguenza del predetto evento, nel quale era rimasto coinvolto il loro stretto congiunto.
Si costituirono in giudizio, con un’unica comparsa, entrambi i convenuti, i quali contestarono la ricostruzione della dinamica prospettata dal danneggiato e chiesero il rigetto delle avverse domande o, in subordine, chiesero l’affermazione del pari concorso di colpa di entrambi i conducenti, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2.
All’esito della espletata istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3796/11 del 31 marzo 2011, rigetto’ la domanda, compensando le spese processuali tra le parti.
Il primo Giudice ritenne che, sulla scorta del rapporto di intervento redatto dai Vigili Urbani e della deposizione resa dal teste (OMISSIS), la responsabilita’ del sinistro dovesse ascriversi in via esclusiva a (OMISSIS), il quale era entrato in collisione con la Fiat Punto, urtandola all’altezza della portiera sinistra, allorquando detta auto, a semaforo proiettante luce verde, stava percorrendo l’incrocio tra (OMISSIS) e (OMISSIS). Ad avviso del primo Giudice, infatti, la ricostruzione della dinamica prospettata dal danneggiato e confermata dalle deposizioni rese dai testi dallo stesso indotti ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)) – secondo cui la Fiat, che non proveniva dal (OMISSIS), ma dalla corsia normale di (OMISSIS), aveva operato una non consentita manovra svolta a sinistra, finendo con il tagliare la strada al motociclo – non era credibile, perche’ contrastata dalla posizione dell’auto, quale rappresentata nello schizzo redatto dai verbalizzanti. Inoltre, a giudizio del Tribunale, la deposizione resa dalla teste (OMISSIS), germana del danneggiato, doveva ritenersi inattendibile ed inammissibile, in quanto proveniente da persona che, non solo era minore di eta’, ma, essendo trasportata sul motociclo al momento del sinistro, aveva un interesse nella causa, che la rendeva finanche incapace di deporre.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnarono la sentenza di primo grado chiedendo che, in accoglimento del proposto gravame, fosse dichiarata la responsabilita’ esclusiva o, in subordine, almeno prevalente del (OMISSIS) nella causazione del sinistro in parola, con conseguente condanna di (OMISSIS) S.p.a. e del (OMISSIS) al risarcimento di tutti i danni da essi sofferti; in via ulteriormente gradata, chiesero che fosse accertato quantomeno il pari concorso di colpa di entrambi i conducenti, ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 2, e che fossero accolte, in tali limiti, le proposte domande risarcitorie.
Si costituirono anche in secondo grado (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS), i quali conclusero per la conferma della sentenza di primo grado ed il rigetto dell’appello.
Espletata una nuova c.t.u. medico legale sulla persona di (OMISSIS), stante le contestazioni svolte da (OMISSIS), nel corso del giudizio di primo grado, relativamente a quella depositata dal precedente ausiliare del Giudice, la Corte di appello di Napoli, con sentenza n. 31665/2018, pubblicata il 26 giugno 2018, cosi’ decise: a) in parziale accoglimento dell’appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, dichiaro’ l’eguale concorrente responsabilita’, nella misura del 50% ciascuno, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) nella causazione del sinistro e, per l’effetto, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanno’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS), in solido tra di loro, a pagare i seguenti importi: Euro 1.466.513,05, in favore di (OMISSIS); Euro 107.544,57 in favore di (OMISSIS); Euro 106.510,15 in favore di (OMISSIS), oltre gli interessi legali, su ciascuna delle somme indicate, dalla data di quella pronuncia al soddisfo; b) compenso’ per la meta’ le spese del giudizio di primo grado e condanno’ (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS), in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell’avv. (OMISSIS), procuratore distrattario di (OMISSIS), del 50% di tali spese, che, gia’ ridotte per la disposta parziale compensazione, liquido’ in Euro 364,19 per esborsi, Euro 18.072,50 per compenso, Euro 2.710,88 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre alle spese di CTU come liquidate dal Giudice di primo grado; c) compenso’ per la meta’ le spese del giudizio di primo grado e condanno’ gli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell’avv. (OMISSIS), procuratore distrattario di (OMISSIS) e (OMISSIS), del 50% di tali spese, che, gia’ ridotte per la disposta parziale compensazione, liquido’ in Euro 8.729,50 per compenso, Euro 1.309,43 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; d) compenso’ per la meta’ le spese del giudizio di secondo grado e condanno’ gli appellati, in solido tra di loro, alla rifusione, in favore dell’avv. (OMISSIS), procuratore distrattario degli appellanti, del 50% di tali spese, che, gia’ ridotte per la disposta parziale compensazione, liquido’ in Euro 354,20 per esborsi, Euro 28.916,00 per compenso, Euro 4.337,40 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre le spese di C.T.U., come liquidate dalla Corte di merito in corso di causa.
Avverso la sentenza della Corte territoriale (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi.
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso illustrato da memoria.
L’intimato (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 3 e degli art(t).116 c.p.c. per avere la Corte di Appello violato la fidefacenza degli accertamenti oggettivi effettuati dai verbalizzanti giunti nell’immediatezza dei fatti”, la ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto fondato l’assunto degli appellanti che, nel contestare la ricostruzione del sinistro in questione, avevano dedotto che il rapporto dei VV.UU. non fosse assistito da fede privilegiata ma dovesse ritenersi soggetto al libero apprezzamento del Giudicante.
Al riguardo (OMISSIS) S.p.a. richiama Cass. 6/10/2016, n. 20025, secondo cui “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un’attendibilita’ intrinseca che puo’ essere infirmata solo da una specifica prova contraria”.
Sostiene, altresi’, la ricorrente che: a) l’incidente si sarebbe verificato per colpa esclusiva di (OMISSIS), b) la dinamica del sinistro sarebbe chiaramente descritta nel verbale redatto dai VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro, i quali, alla luce dei danni riportati dai veicoli coinvolti, delle testimonianze raccolte e dei rilievi effettuati avrebbero potuto ricostruire l’incidente de quo e c) la dinamica riprodotta nei grafici del rapporto sarebbe pienamente coerente con la descrizione dei danni riportati dalle vetture coinvolte. Tale ricostruzione troverebbe conforto e sarebbe pienamente compatibile con la deposizione del teste (OMISSIS).
Ad avviso della ricorrente, il Tribunale avrebbe ben motivato sull’inattendibilita’ della teste (OMISSIS), che avrebbe riferito circostanze contrastanti con quanto asserito dall’attore in citazione; non sarebbe attendibile la testimonianza di (OMISSIS), che avrebbe riferito circostanze superflue e generiche; nessuna considerazione potrebbe essere attribuita alle dichiarazioni rese dalla teste (OMISSIS), che potrebbe avere un interesse in giudizio, in quanto germana dell’attore e convivente con i genitori e con i fratelli che hanno chiesto il risarcimento dei danni iure proprio; inoltre, la (OMISSIS), in occasione del sinistro in parola, era trasportata sulla moto del fratello e potrebbe, in ipotesi, aver causato lo sbandamento e quindi la caduta del motociclo o distratto il fratello conducente, per cui potrebbe avere un interesse alla causa.
Deduce la ricorrente che la (OMISSIS) sarebbe un teste, quindi, non attendibile e alla cui escussione era stata formulata opposizione; peraltro la stessa era minorenne e spetterebbe, percio’, al giudice del merito valutare la credibilita’ delle sue dichiarazioni.
Sostiene (OMISSIS) S.p.a. che la Corte territoriale errerebbe nel ritenere che la testimonianza della (OMISSIS) possa costituire specifica prova contraria tale da inficiare l’attendibilita’ intrinseca del rapporto e contesta l’affermazione di quella Corte secondo cui il rapporto avrebbe valore analogo alle dichiarazioni testimoniali e non potrebbe consentire di superare la presunzione di ex articolo 2054 c.c. di pari corresponsabilita’.

 

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Ad avviso della ricorrente la polizia municipale avrebbe avuto diretta percezione della posizione della Fiat dopo il sinistro in quanto non modificata dopo l’impatto e, quindi, smentire la ricostruzione della dinamica operata dalla P.M. equivarrebbe a smentire l’accertamento della posizione della Fiat che ne sarebbe necessario postulato.
Secondo (OMISSIS) S.p.a. la natura pubblica di un atto implicherebbe la sua attendibilita’ intrinseca anche in ordine alle altre circostanze di fatto che il pubblico ufficiale segnali di aver accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, attendibilita’ che potrebbe essere infirmata solo da specifica prova contraria, che nel caso all’esame, difetterebbe.
1.1. Il motivo va disatteso.
Ed invero lo stesso e’ inammissibile sotto vari profili.
inammissibile per difetto di s ecificita’, con conseguente inosservanza del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non avendo la ricorrente indicato quando ha prodotto o e’ stato acquisito il rapporto, cui si fa riferimento nel motivo all’esame, ne’ ha indicato dove tale rapporto sia ora reperibile (Cass., sez. un., 2/12/2008, n. 28547; Cass., ord., 23/09/2009, n. 20535; Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. 19/08/2015, n. 16900; Cass., ord., 7/06/2017, n. 14107; Cass., ord., 20/11/2017, n. 27475; Cass. 7/03/2018, n. 5478; Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469).
Va poi evidenziato che, sempre in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non sono state riportate testualmente in ricorso le deposizioni testimoniali richiamate nell’illustrazione del mezzo all’esame ricorso (v., ex plurimis, Cass., ord., 10/08/2017, n. 19985; Cass., ord., 7/06/2017, n. 14107) ne’ e’ stato precisato quando e in quali esatti termini siano state sollevate dalla ricorrente contestazioni circa la testimonianza resa da (OMISSIS), non valendo al riguardo il generico rinvio ai verbali di causa (v. ricorso p. 6). Inoltre, le censure proposte tendono, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, inammissibile in questa sede. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., ex plurimis, Cass. 21/09/2015, n. 18484; Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass., 28 luglio 2005, n. 15805; v. anche Cass., ord., 7/04/2017, n. 9097).

 

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In particolare, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonche’ la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056).
Va poi osservato che questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare che, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’articolo 116 c.p.c. e’ ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ ammissibile, ai sensi del novellato articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimita’ sui vizi di motivazione (Cass., sez. un., 30/09/2020, n. 20867 Cass., ord., 31/08/2020, n. 18092).
Nella specie la Corte di merito ha in realta’ fatto corretta applicazione dei principi di diritto, pure richiamati dalla ricorrente, affermati da questa Corte in tema di valenza probatoria del rapporto, con riferimento, in particolare, alle circostanze di fatto che il pubblico ufficiale abbia appreso da terzi o a seguito di altri accertamenti, valutando tali fatti alla luce delle ulteriori risultanze istruttorie (v. sentenza impugnata pp. 5 e sgg.), sicche’ non sussiste la dedotta violazione dell’articolo 2700 c.c. e, sotto tale profilo, la doglianza e’ infondata, e, anzi, deve ritenersi che sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, il mezzo in scrutinio mira, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimita’ (Cass., sez. un., 27/12/2019 n. 34476; v. anche Cass., ord., 8/11/2019, n. 28887).
2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione articolo 2967 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., articoli 115 e 116 c.p.c., vizi di motivazione”.
La ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata sarebbero state erroneamente applicate le norme in materia di ripartizione dell’onere della prova laddove la Corte di merito ha ritenuto applicabile nella specie il principio secondo cui la pattuizione di un massimale nel contratto di assicurazione deve essere allegata dall’assicuratore, poiche’ e’ fatto impeditivo dell’accoglimento della pretesa e, ritenendo non ritualmente allegato il contratto di assicurazione da parte di (OMISSIS) S.p.a., ha condannato quest’ultima a corrispondere un risarcimento superiore al massimale.
Secondo la ricorrente la prova della pattuizione del massimale non costituisce fatto impeditivo della pretesa del danneggiato, che e’ soggetto distinto dall’assicurato. Nel caso di specie, trattasi di azione diretta L. n. 990 del 1969, ex articolo 18 e tale azione sarebbe esperibile dal danneggiato solo nei limiti del massimale, oltre tale soglia il danneggiato non avrebbe azione diretta. Quindi, non sarebbe “veritiero affermare che l’assicuratore non abbia allegato un fatto impeditivo della pretesa attorea” perche’ essa sarebbe “limitata normativamente al valore del massimale”.

 

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2.1. Il motivo e’ infondato.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimita’, la violazione dell’articolo 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dall’articolo 116 c.p.c. (Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; v. anche Cass. sez. un., 30/09/2020, n. 20867).
Con riferimento al massimale di polizza va precisato che nella controversia tra l’assicuratore della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato, l’onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo; tale prova, tuttavia, puo’ essere data sia attraverso la produzione in giudizio della polizza, sia attraverso l’esibizione di altri documenti, dai quali sia desumibile il contenuto del contratto (v. Cass., ord., 21/01/2020, n. 1168, p. 1112; Cass. 28/09/2012, n. 16541; Cass. 4/09/1985, n. 4611).
Nella specie, la Corte territoriale risulta aver correttamente applicato il principio appena ricordato e ha pure evidenziato che il limite del massimale previsto in polizza e’ stato indicato da (OMISSIS) S.p.a. tardivamente solo nella comparsa di costituzione e che la medesima neppure ha ritualmente prodotto il contratto di assicurazione, dedicando a tale circostanza diffusa motivazione (v. p. 29-30 della sentenza impugnata in questa sede) non specificamente contestata in questa sede, in cui la societa’ assicuratrice neppure ha specificato quando sia stato prodotto tale contratto ed ove lo stesso sia ora reperibile ne’ ha fatto riferimento all’eventuale esibizione di altri documenti, dai quali sia desumibile il contenuto del contratto con riferimento alla questione all’esame.
Ne consegue che il motivo va disatteso.
3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. nonche’ dedotto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 5”.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte territoriale quantificato i danni sulla base della valutazione espressa dal C.Testo Unico in misura del 91%, contraria ad ogni protocollo, atteso che si affermerebbe in dottrina e sarebbe confermato dal Decreto Legge n. 209 del 2005 che una paraplegia invalida nella misura dell’80%.
(OMISSIS) S.p.a. contesta pure la quantificazione operata dalla Corte di merito del danno patrimoniale futuro, considerando la spesa necessaria per una badante impegnata per otto ore al giorno con uno stipendio di Euro 1.500,00 (e, quindi, per un totale di Euro 862.878,12). Tale quantificazione non sarebbe corretta perche’ dovrebbe essere presa a parametro l’indennita’ di accompagnamento che sarebbe ora pari all’importo annuo di Euro 6.000,00 e perche’ dovrebbe tenersi conto che la badante con il detto stipendio presterebbe assistenza all’intera famiglia (atteso che nelle more l’appellato si sarebbe sposato e avrebbe avuto figli), sicche’ la somma di Euro 597.377,16 per danno residuo futuro (calcolata con le modalita’ specificamente indicate a p. 16-17 della sentenza di secondo grado e previa sottrazione dell’indennita’ di accompagnamento, gia’ detratta l’anticipata capitalizzazione) dovrebbe essere ridotta.
Inoltre, nella quantificazione del lucro cessante passato e futuro (Euro 689.608,73) non si sarebbe tenuto conto dell’incidenza dell’eventuale status di disoccupato – quale era il (OMISSIS) all’epoca del sinistro, in cui aveva 18 anni e quattro mesi – almeno per alcuni anni.

 

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3.1. Il motivo e’ inammissibile sotto il profilo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il vizio motivazionale non risulta essere stato veicolato secondo i dettami della giurisprudenza di legittimita’ al riguardo (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053), evidenziandosi che neppure e’ stato indicato il fatto decisivo omesso e la liquidazione, nei sensi in cui se ne discute in questa sede, non puo’ essere considerata quale un fatto storico.
A tanto va aggiunto che, comunque, il motivo difetta pure di specificita’ quanto alla doglianza relativa alla quantificazione operata dal C.Testo Unico e fatta propria dalla Corte di merito, atteso che non e’ stato neanche precisato a quale delle due c.t.u. si fa riferimento ne’ e’ stata riportata la relazione dell’ausiliare del giudice per la parte che qui rileva e neppure si da’ conto delle censure sollevate in sede di merito con riferimento alla stessa. Al riguardo si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita’, al quale va data continuita’ in questa sede, in tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non puo’ limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita’, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. 17/07/2014, n. 16368; Cass. 13/06/2007, n. 138459; v. anche Cass., ord., 2/02/2015, n. 1815; Cass. 19/06/2015, n. 12703; Cass. 3/06/2016, n. 11482; Cass., ord., 11/06/2018; v. anche Cass., ord., 3/02/2012, n. 1652 e Cass. 25/08/2005, n. 17324).
Infine, si osserva che non sussistono le dedotte violazioni degli articoli 115 e 116 c.p.c., alla luce di quanto gia’ evidenziato in relazione al secondo motivo ed in particolare dei principi affermati da Cass. sez. un., 30/09/2020, n. 20867, e si rimarca che la Corte di merito ha proceduto ad una liquidazione del danno in via equitativa, indicando i criteri seguiti per determinarne l’entita’ e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, sicche’ la decisione sul punto non e’ censurabile in questa sede (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass., ord., 31/01/2018, n. 2327). Peraltro, le censure proposte in relazione alla liquidazione anche da lucro cessante passato e futuro risultano inammissibili anche per difetto di specificita’.
3.2. Conclusivamente il motivo va disatteso in toto.
4. Con il quarto motivo si deduce “violazione dell’articolo 11 disp. gen. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, “erronea applicazione del Decreto 24 gennaio 2012, n. 271 convertito nella L. 20 luglio 2012, n. 140, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Erronea liquidazione delle spese di primo e secondo grado del giudizio”.
Lamenta la ricorrente che la Corte avrebbe liquidato le competenze legali del primo grado di giudizio facendo riferimento al DM 140/12 senza considerare che l’attivita’ svolta dal legale si sarebbe conclusa con il deposito della sentenza avvenuta il giorno 8 marzo 2011, laddove, invece, il giudice dell’impugnazione, nel liquidare le spese, dovrebbe, ad avviso della ricorrente, che richiama giurisprudenza di legittimita’, applicare le tariffe in vigore al momento della decisione impugnata. Nella specie la Corte di merito avrebbe violato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimita’ atteso che avrebbe dovuto applicare le tariffe previste dal Decreto Ministeriale n. 127 del 2004 e non quelle entrate in vigore con il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, in periodo successivo alla conclusione del primo grado di giudizio; inoltre, le competenze del secondo grado sarebbero state erroneamente calcolate in Euro 28.916,001 oltre Euro 4.337,40 per rimborso spese generali in dispregio dello scaglione di riferimento di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
4.1. Il motivo, quanto al primo profilo di doglianza proposto, e’ infondato alla luce del principio secondo cui, in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorche’ la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purche’ a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell’impugnazione, investito ai sensi dell’articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (v. Cass., ord., 10/12/2018 n. 31884; Cass. 19/12/2017 n. 30529; Cass., sez. un., 12/10/2012, n. 17405).
Le doglianze proposte sono parimenti infondate anche nel resto.

 

Spese processuali nella misura compresa tra i valori minimi e massimi

Premesso che non e’ specificamente censurato lo scaglione di riferimento (da Euro 1.000.001 – e non come, per evidente lapsus indicato in ricorso a p. 12, 1.000,01 – ad Euro 2.000.000,00) cui si e’ attenuta la Corte di merito per la liquidazione delle spese del secondo grado, e che quella medesima Corte ha dichiarato espressamente (con il rinvio specifico ai criteri cui si e’ attenuta nella liquidazione delle spese del primo grado) di attenersi ai valori medi pur se si e’ dagli stessi appena discostata in aumento, va evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Giudice di secondo grado non doveva al riguardo motivare alcunche’ mentre ha motivato per l’aumento del 60% per la presenza di tre parti aventi la stessa posizione, e cio’ in conformita’ del principio, che questo Collegio condivide, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, “di regola”, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilita’ per il giudice di diminuire o aumentare “ulteriormente” il compenso in considerazione delle circostanze concrete, va intesa nel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non e’ soggetto a sindacato in sede di legittimita’, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione e’ doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass., ord., 10/05/2019, n. 12537).
Va precisato che il principio appena riportato ben puo’ essere applicato anche con riferimento al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Si osserva peraltro che la Corte territoriale non ha applicato alcun ulteriore aumento del 60% – contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente – e ha ritenuto di non riconoscere l’ulteriore aumento del 30% richiesto dagli attuali controricorrenti per la redazione della seconda comparsa depositata con modalita’ telematica, sul rilievo che tale attivita’ aveva riguardato un unico atto del giudizio, mentre i restanti sono stati depositati con modalita’ tradizionali e sul punto non e’ stato proposto ricorso incidentale.
Non sussistono pertanto le lamentate violazioni di legge ne’ sussiste la dedotta omessa motivazione.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, disponendosene l’attribuzione in favore dell’avv. (OMISSIS), che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi. Si precisa che nella determinazione dei compensi si e’ tenuto conto, come richiesto, dell’aumento per la redazione degli atti depositati mediante modalita’ informatiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione nonche’ dell’aumento per assistenza di piu’ parti.
7. Vanno pure liquidate, come da dispositivo, in favore dei controricorrenti, le spese relative al procedimento di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata ex articolo 373 c.p.c., conclusosi con ordinanza di sospensione, nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. della sentenza n. 3165/2018, pronunziata dalla Corte di appello di Napoli, per la parte eccedente la somma di Euro 563.320,20 gia’ corrisposta in favore degli attuali controricorrenti, disponendosene la chiesta distrazione (OMISSIS)Michele Liguori (OMISSIS)Tiziana Conte (OMISSIS)
(OMISSIS)Tiziana Conte (OMISSIS)Michele Liguori (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)Michele Liguori (OMISSIS)Tiziana Conte (OMISSIS)Michele Liguori (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)

 

Spese processuali nella misura compresa tra i valori minimi e massimi

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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