Spese processuali nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 17134. 

Spese processuali nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione

In materia di spese processuali, nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione, con rinvio in sede civile, sussiste il potere del giudice del rinvio di provvedere sulle spese, non solo del giudizio di rinvio e di quello di legittimità, ma dell’intero processo, anche se svolto in sede penale, posto che egli conclude il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che è proseguito davanti a quello civile dopo l’annullamento in Cassazione, dovendo trovare applicazione il principio di soccombenza all’esito globale del processo.

Sentenza|| n. 17134. Spese processuali nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione

Data udienza 9 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: RESPONSABILITA’ CIVILE – RISARCIMENTO (IN GENERE)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piero – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6607-2021 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2261 del 2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 da CRICENTI GIUSEPPE.

Ritenuto che

1.- (OMISSIS), in data 25/05/2010, ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Catania nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), accusandoli di averlo calunniato per avergli attribuito di essersi impossessato di assegni a loro rubati.

2.-In particolare, il (OMISSIS) ha dichiarato di aver venduto a (OMISSIS) e (OMISSIS) una partita di scarpe, che costoro hanno pagato con assegni; che tuttavia gli acquirenti hanno denunciato il furto degli assegni adombrando l’eventualita’ che il (OMISSIS) fosse responsabile o di tale furto o della conseguente ricettazione.

Il Tribunale penale di Catania ha condannato per calunnia (OMISSIS) e (OMISSIS) disponendo a loro carico altresi’ il risarcimento dei danni a favore del (OMISSIS).

La Corte di appello ha poi dichiarato prescritto il reato confermando le statuizioni civili del risarcimento.

3.-Tuttavia, la Cassazione penale, con sentenza 9429 del 2019, ha annullato la decisione della Corte d’appello relativamente alle sole statuizioni civili per difetto di motivazione ed ha rinviato alla Corte d’appello civile per una nuova decisione. La causa e’ stata dunque riassunta dal (OMISSIS), che ha nuovamente richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal reato di calunnia subito.

Il giudice di rinvio ha tuttavia rigettato la domanda ritenendo che non era stata fornita alcuna prova del danno subito ed ha condannato il (OMISSIS) alla rifusione, non solo delle spese del giudizio di rinvio, ma altresi’ delle spese dei precedenti gradi del giudizio penale in cui era stata pure sostenuta la domanda civile di risarcimento.

4.-Avverso tale pronuncia il (OMISSIS) ricorre con un motivo di censura. Nessuno degli intimati si e’ costituito. Il (OMISSIS) ha depositato memorie. Il PG ha chiesto il rigetto.

Spese processuali nel caso di annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili da parte della Cassazione

Considerato che

5.- L’unico motivo di censura denuncia violazione dell’articolo 91 del codice di procedura civile.

La tesi del ricorrente e’ che il giudice di rinvio non poteva decidere sulle spese dei giudizi penali precedenti, in quanto le spese dei giudizi penali precedenti avrebbero dovuto essere liquidate per l’appunto dal giudice penale, e quelli del giudizio di Cassazione, che ha concluso la vicenda penale, avrebbero dovuto per l’appunto essere liquidati dalla Corte di legittimita’, con la conseguenza che i giudici di rinvio avrebbero dovuto soltanto provvedere in ordine alle spese del giudizio da loro definito, mentre hanno erroneamente liquidato anche le spese di giudizi precedenti, che pero’ avevano ad oggetto l’accertamento penale, e le cui spese erano rimesse al relativo giudice.

Il motivo e’ infondato.

Va premesso che i precedenti gradi di giudizio si sono svolti, si, davanti al giudice penale, ma hanno avuto ad oggetto anche la domanda civile di risarcimento del danno da reato.

Mentre l’accertamento di quest’ultimo e’ stato definito con la sentenza citata della Corte di Cassazione, il giudizio civile sulla domanda di risarcimento del danno da reato e’ proseguito, davanti al giudice del rinvio, proprio a seguito dell’annullamento della Cassazione.

Con la conseguenza che il giudice di rinvio aveva il potere di decidere delle spese, sia di quel giudizio, che dei giudizi precedenti aventi il medesimo oggetto, ossia aventi ad oggetto il risarcimento del danno da reato.

E’ principio di diritto affermato da questa Corte che “in materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimita’, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo” (Cass. 1407/ 2020).

Nel caso presente le parti soccombenti nei precedenti gradi di merito, ossia (OMISSIS) e (OMISSIS), sono risultate vittoriose all’esito del giudizio di rinvio.

Ne’ vale osservare che tra i precedenti gradi di giudizio e quello di rinvio v’e’ diversita’ di giurisdizione, essendosi svolti i primi davanti al giudice penale ed il secondo davanti al giudice civile, in quanto quest’ultimo ha deciso, concludendolo, il giudizio sulle statuizioni civili che era stato iniziato davanti ai giudici penali e che e’ proseguito davanti a quello civile dopo l’annullamento in Cassazione (del resto che il giudice civile possa decidere anche le spese della precedente fase penale si ricava ex Cass. 10153/ 1995).

In sostanza, il giudizio di rinvio era nient’altro che la prosecuzione di quello iniziato davanti ai giudici penali, quanto alla domanda di risarcimento del danno da reato: con la conseguenza che, giusto il principio sopra richiamato, la regola della soccombenza si applica anche ai giudizi precedenti quello di rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/ e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

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