Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 novembre 2021| n. 34638.

Spese processuali ed impugnazione promossa senza procura.

In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, sul rilievo che tale vizio rende la procura nulla ma non inesistente, come – sempre con riferimento al giudizio di legittimità – nell’ipotesi di procura riferibile ad altre fasi processuali).

Ordinanza|16 novembre 2021| n. 34638. Spese processuali ed impugnazione promossa senza procura

Data udienza 1 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Esecuzione – Dichiarazione del terzo – Dichiarazione negativa – Ordinanza di estinzione procedimento – Opposizione ex art. 617 c.p.c. – Ammissibilità – Cessazione materia del contendere – Credito ritenuto soddisfatto in altra procedura – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – Difetto di procura – Procura generica

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13300-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2759/2019 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata l’11/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’01/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

CONSIDERATO

che:
l’ (OMISSIS) s.r.l., si opponeva ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., a un’ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo presso il terzo (OMISSIS) s.r.l., pronunciata dal giudice dell’esecuzione in relazione alla dichiarazione negativa del terzo stesso;
il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere evidenziando la soddisfazione del credito in altra procedura coattiva, compensando le spese posto che, pur essendo ammissibile l’opposizione, gli elementi addotti quale aspetto qualificante l’esistenza del credito non erano univoci;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) s.r.l. articolando quattro motivi, corredati da memoria;
resiste con controricorso l’ (OMISSIS) s.r.l..

RITENUTO

che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e dell’articolo 111 Cost., poiche’ il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali al di fuori dei limiti consentiti, senza alcun giudizio prognostico circa la fondatezza dell’opposizione;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92, 548, 549 e 617 c.p.c., dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, e dell’articolo 111 Cost., poiche’ il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuali con motivazione di stile e generica, sostanzialmente assente;
con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 91, 92 e 96 c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato compensando le spese processuale senza tener conto delle deduzioni delle parti e violando il principio di causalita’;
con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 88 c.p.c., e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., poiche’ il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l’opposizione sarebbe stata proposta in mala fede, oltre che declinata con espressioni offensive secondo quanto allegato davanti al giudice di merito;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso e’ inammissibile;
nel controricorso si e’ eccepito che la procura speciale del ricorrente reca una data successiva a quella di redazione del ricorso;
questa eccezione e’ infondata, essendo stato chiarito che e’ sufficiente la data medesima sia, come nel caso, antecedente alla notifica del ricorso (cfr., ad esempio, Cass., 28/07/2017, n. 18834);
la medesima procura, pero’, e’ da ritenersi insussistente perche’ generica;
le espressioni che contiene sono infatti tutte riferibili ai giudizi di merito, e solo l’intestazione reca la dicitura “ricorso per cassazione” senza, pero’, alcun riferimento alla sentenza impugnata e neppure a tutte le parti del giudizio di merito, mancando il debitore esecutato, parte contumace del giudizio davanti Tribunale, nonche’ litisconsorte necessario (Cass., 17/11/2020, n. 26185);
non trattandosi di procura facente corpo con il ricorso, come nel caso delle procure a margine o in calce, essendo invece spillata, secondo quanto confermato dalla stessa parte in memoria, non e’ univoco il rilascio della stessa ai fini di questo giudizio;
infatti, solo il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione e’, per sua natura, mandato speciale senza che occorra, per la sua validita’, alcun specifico riferimento al giudizio in corso e alla sentenza contro la quale l’impugnazione si rivolge, sempre che dal relativo testo sia dato evincere una positiva volonta’ del conferente di adire il giudice di legittimita’, il che si verifica certamente quando la procura al difensore forma materialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essa inerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materiali della procura circa gli estremi della sentenza impugnata e del relativo giudizio di merito (Cass., 30/11/2020, n. 27302);
spese secondo soccombenza, a carico della parte;
infatti, in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso d’inesistenza della procura, o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiarata mente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse), l’attivita’ del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivita’ processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilita’ e, conseguentemente, e’ ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso d’invalidita’ o sopravvenuta inefficacia della procura, non e’ ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attivita’ processuale e’ provvisoriamente efficace e la procura, benche’ sia nulla o invalida, e’ tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (Cass., Sez. U., 10/05/2006, n. 10706 e succ. conf. quali ad esempio Cass., 25/05/2018, n. 13055, pagg. 4
e 13, e Cass., 28/05/2019, n. 14474, pag. 4, in cui si evidenzia che la genericita’ della procura per il ricorso per cassazione la rende nulla, mentre la riferibilita’ ad altre fasi processuali la rende radicalmente inesistente rispetto al giudizio di legittimita’).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.300,00 oltre 200,00 per esborsi, 1 5 % di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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