Spese processuali e le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2096.

Spese processuali e le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione

In tema di spese processuali, le “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle stesse devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali “la particolarità della fattispecie”, “le peculiarità della vicenda”, “la natura della decisione” et similia) inidonee a consentire il necessario controllo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso una cartella di pagamento di somme a titolo di sanzioni amministrative, la cui pretesa creditoria era stata dichiarata estinta per intervenuta prescrizione nei gradi di merito, la Suprema Corte, riaffermato l’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condannato l’amministrazione comunale controricorrente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese sostenute in sede di gravame, che la corte territoriale aveva invece compensato, argomentando, con una formula di mero stile, in ragione della “speciale particolarità della motivazione”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 dicembre 2022, n. 36076; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21400; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 luglio 2019, n. 17816; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 ottobre 2018, n. 25594; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14411; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 31 maggio 2016, n. 11217).

Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2096. Spese processuali e le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione

Data udienza 29 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Art. 92, comma 2, c.p.c. – “Gravi ed eccezionali ragioni” – Specificazione esplicita nella motivazione – Necessità – Adozione di formule generiche, tautologiche o meramente apparenti – Idoneità – Esclusione. (Cpc, articoli 91, 92 e 360)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da

Dott. RUBINO Lina – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28930/2022 R.G. proposto da

MU.FR., elettivamente domiciliato in Roma, via (…), presso lo studio dell’Avv. Si.Di., dalla quale è rappresentato e difeso

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del (…), rappresentato e difeso dall’Avv. Al.Am.

– controricorrente –

nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

– intimato –

Avverso la sentenza n. 8542/2022 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 26 maggio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre 2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Spese processuali e le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione

RILEVATO CHE

Mu.Fr. propose innanzi il Giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, causalmente ascritta a sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma, deducendo l’estinzione della pretesa creditoria per prescrizione; all’esito del giudizio di prime cure, l’adita A.G. rigetto l’opposizione, condannando – per quanto qui interessa – l’attore alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Roma;

Mu.Fr. interpose appello limitatamente a quest’ultima statuizione, asserendo la illegittimità della condanna alle spese di lite in quanto il Comune di Roma si era costituito in giudizio a mezzo di proprio funzionario delegato;

la decisione in epigrafe indicata ha accolto l’appello, riformando la sentenza nel solo capo di condanna alle spese in favore del Comune di Roma, ma ha compensato le spese del grado di impugnazione;

Mu.Fr. ricorre per cassazione, articolando un motivo, cui resiste, con controricorso, Roma Capitale, mentre non svolge difese nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

CONSIDERATO CHE:

l’unico motivo censura, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la compensazione delle spese del giudizio di appello, poiché disposta sulla scorta di motivi (“la speciale particolarità della motivazione”) estranei alla previsione codicistica delle “gravi ed eccezionali ragioni”, in tal guisa illegittimamente derogando al principio della soccombenza;

la doglianza è fondata;

l’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione risultante all’esito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77, consente al giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle specificamente previste dalla norma (“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”); la disposizione, di natura elastica (cioè a dire strutturata in guisa di clausola generale, da adeguare al contesto storico-sociale ovvero alle situazioni controverse), se, per un verso, conferisce al giudice di merito una facoltà discrezionale di compensazione, dall’altro impone la espressa e puntuale specificazione delle ragioni fondati il cosi operato regolamento delle spese di lite, il quale, in parte qua, concreta un giudizio di diritto fondato su norme giuridiche, censurabile in sede di legittimità in ordine alla verifica dell’idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia (cfr., tra le tante, Cass. 31/05/2018, n. 13767; Cass. 11/03/2022, n. 7992);

per consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, le “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali “la particolarità della fattispecie”, “le peculiarità della vicenda”, “la natura della decisione” et similia) inidonee a consentire il necessario controllo (ex plurimis, per arresti relativi a motivazioni come quelle riportate, Cass. 14/07/2016, n. 14411; Cass. 31/05/2016, n. 11217; Cass. 25/09/2017, n. 22310; Cass. 29/11/2017, n 28484; Cass. 12/10/2018, n. 25594; Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400; Cass. 09/12/2022, n. 36076; Cass. 15/06/2023, n. 17197);

chiara si appalesa dunque l’illegittimità della gravata statuizione di compensazione, argomentata con insignificante formula di mero stile (“speciale particolarità della motivazione”) ed al fondo disposta dalla sentenza impugnata per aver fatto applicazione “pro bono pacis” di un non condiviso orientamento del giudice della nomofilachia, con una motivazione del tutto difforme dai paradigmi di diritto positivo;

accolto il ricorso e disposta la cassazione della sentenza gravata, la non essendo necessari ulteriori accertamenti fatto, la causa può essere decisa nel merito: e, non ravvisandosi motivi per derogare al principio della soccombenza, va emessa condanna di Roma Capitale alla refusione in favore di Mu.Fr. delle spese del giudizio di appello, liquidate secondo tariffa come da dispositivo e distratte in favore del difensore dello stesso, per dichiarazione di anticipo resa;

il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, anch’esse distratte in favore dell’Avv. Si.Di., dichiaratasi antistataria del ricorrente, segue la soccombenza;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, condanna Roma Capitale alla refusione in favore di Mu.Fr. delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 400 per compensi, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15 per cento ed oltre agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Si.Di., per dichiarazione di anticipo resa.

Condanna la controricorrente, Roma Capitale, alla refusione in favore del ricorrente, Mu.Fr., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 400 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 (incluso contributo unificato) ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Si.Di., per dichiarazione di anticipo resa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 29 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2024.

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