Spese di lite e la rilevanza lo “ius superveniens”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16404.

Spese di lite e la rilevanza lo “ius superveniens”

In tema di spese di lite, trova applicazione il principio della soccombenza, secondo cui la parte integralmente vittoriosa non deve sopportare nemmeno parzialmente tali spese, senza che assuma alcuna rilevanza lo “ius superveniens” nel determinare, in tutto o in parte, le sorti della controversia.

Ordinanza|| n. 16404. Spese di lite e la rilevanza lo “ius superveniens”

Data udienza  3 Febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: EDILIZIA ED URBANISTICA – DISTANZE LEGALI

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6663/2018 proposto da:

(OMISSIS), domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

nonche’

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 123/2017, depositata il 19/01/2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2023 dal Cons. Dott. REMO CAPONI.

Spese di lite e la rilevanza lo “ius superveniens”

FATTI DI CAUSA

Con citazione del 1989, (OMISSIS) conveniva (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Belluno. Premettendo di essere proprietaria di un fondo, costei allegava che il convenuto, proprietario di un fondo confinante, aveva realizzato un ampliamento in sopraelevazione nella ristrutturazione di un edificio, in violazione delle distanze dai confini. Costui aveva demolito il fabbricato e lo aveva ricostruito, con caratteristiche diverse ed a distanza dai confini minore al minimo di 5,50 metri, previsto dal regolamento edilizio comunale dell’epoca. L’attrice domandava la condanna del convenuto alla demolizione delle parti del fabbricato illegalmente edificate. Il convenuto contestava la domanda, allegando in particolare che la sopraelevazione, a confine con la proprieta’ dell’attrice, era legittima, poiche’ il regolamento urbanistico consentiva il “fronte continuo”, cioe’ la possibilita’ di costruire in allineamento sia orizzontale che verticale rispetto ad un fronte esistente. La sopraelevazione era allineata in verticale rispetto al fronte esistente costituito da un vecchio manufatto, posto al pianterreno alle medesime distanze della proprieta’ attrice. In primo grado la domanda veniva rigettata, in accoglimento della posizione del convenuto. In secondo grado, la pronuncia di prime cure veniva riformata, in quanto si trattava di nuova costruzione, vincolata al rispetto della menzionata distanza minima, senza la deroga relativa all’allineamento sul fronte continuo. Inoltre, il piano regolatore contemplava per quella zona solo interventi conservativi, senza aumento di volumi. Su ricorso in cassazione dell’originario convenuto, integrato il contraddittorio nei confronti delle eredi Bistrot, era accolto il motivo basato sullo ius superveniens, costituito dall’articolo 2 n.t.a. (1999), in cui veniva meno l’obbligo di rispetto delle distanze minime dal confine. Alla base, il seguente principio di diritto: in caso di ius superveniens piu’ favorevole al costruttore, questi puo’ mantenere il fabbricato alla distanza inferiore – ora legittimata – se la costruzione era ultimata, salvi l’intangibilita’ di giudicati sull’illegittimita’, nonche’ il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l’edificazione e l’entrata in vigore dello ius superveniens (cfr. Cass. 18119/2013). Sulla base di tale pronuncia (Cass. 8887/2014), in sede di rinvio, la sentenza oggi impugnata in cassazione ha dichiarato inammissibile e comunque infondata la domanda di risarcimento del danno dell’originaria parte attrice; ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite successive al primo grado, salvo le spese di c.t.u., poste a carico dell’originario convenuto.

Ricorre in cassazione l’originario convenuto con due motivi, illustrati da memoria. Resistono le eredi (OMISSIS) con controricorso, parimenti illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e conseguente nullita’ della sentenza, per avere la Corte di appello interamente addebitato le spese della c.t.u. alla parte totalmente vittoriosa.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., e conseguente nullita’ della sentenza, per avere la Corte di appello ritenuto esistenti i giusti motivi previsti dall’articolo 92 c.p.c., per la compensazione delle spese in quanto l’esito del giudizio e’ dipeso dallo ius superveniens, nonostante che fosse venuta meno la sola tutela ripristinatoria, non quella risarcitoria.

2. – I due motivi possono essere esaminati contestualmente. Il primo motivo e’ fondato, il secondo e’ infondato.

Il capo di sentenza censurato argomenta sostanzialmente in questi termini: le spese di lite successive al primo grado, comprese quelle del giudizio di legittimita’, devono essere integralmente compensate, in applicazione ratione temporis della versione previgente dell’articolo 92 c.p.c. (“Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”). Cio’ perche’ l’esito del giudizio, che vede oggi vittorioso il convenuto, e’ dipeso dallo ius superveniens in corso di causa. Dal canto suo, l’originaria parte attrice non ha provato l’esistenza di un danno risarcibile, sia pure per il periodo anteriore alla modifica normativa. Infine, secondo la Corte territoriale, le spese di c.t.u. restano definitivamente a carico del convenuto.

3. – Il primo motivo e’ fondato, perche’ le spese di c.t.u. rientrano evidentemente fra quelle suscettibili di regolamento ex articolo 91 c.p.c. e segg., e la parte integralmente vittoriosa (come nel caso di specie) non deve sopportare nemmeno in parte le spese di lite, violandosi altrimenti l’articolo 91 c.p.c. (cfr. Cass. 6301/2007), senza che abbia rilievo il ruolo dello ius superveniens nel determinare in tutto o in parte le sorti della controversia. Viceversa, non si espone a censure in sede di legittimita’ il capo di sentenza in cui si dispone la compensazione delle spese giudiziali, giacche’ quest’ultima non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso (Cass. 1023/2013), cosicche’ non si determina violazione del menzionato principio di diritto.

4. – In conclusione, il primo motivo e’ accolto; il secondo e’ rigettato; la sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto; la causa e’ rinviata alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si pronuncera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, che si pronuncera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

 

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