Sospensione potestà genitoriale e nomina del difensore tecnico del minore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 aprile 2022| n. 12802.

Sospensione potestà genitoriale e nomina del difensore tecnico del minore.

Nei procedimenti che riguardino i minori, inclusi quelli di sospensione della responsabilità genitoriale con assegnazione del minore ad uno solo dei genitori, deve essere garantito il contradittorio mediante la nomina di un tutore provvisorio o un curatore speciale del minore ovvero mediante l’ascolto del minore.

Ordinanza|21 aprile 2022| n. 12802. Sospensione potestà genitoriale e nomina del difensore tecnico del minore

Data udienza 7 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Filiazione – Sospensione potestà genitoriale – Omessa nomina del curatore – Nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio – Nomina del difensore tecnico del minore rimessa al curatore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13787/21 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
Avverso decreto n. cronol. 296/2020 della Corte d’appello di Trieste depositato il 12/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Sospensione potestà genitoriale e nomina del difensore tecnico del minore

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con decreto n. cronol. 296/2020, depositato il 12/11/2020, ha respinto il reclamo di (OMISSIS), nei confronti di (OMISSIS), avverso decreto del Tribunale di Trieste che aveva disposto la modifica delle condizioni di divorzio, oggetto di sentenza dell’agosto 2018, in punto di affidamento del figlio minore (OMISSIS) all’Ente locale e con sua collocazione paritetica presso ciascun genitore, stabilendo, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la sospensione del (OMISSIS) dalla responsabilita’ genitoriale e l’affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, con collocamento dello stesso presso quest’ultima, e diritto del padre di vederlo e tenerlo con se’, secondo le modalita’ ed i tempi dettati dai Servizi Sociali.
La Corte di merito, respinti i motivi di nullita’ dell’accertamento tecnico d’ufficio, ha rilevato che la statuizione di primo grado era fondata sulle risultanze di detto accertamento peritale, dal quale emergeva l’assoluta incompatibilita’ tra i due sistemi educativi, tale da escludere la possibilita’ di un affidamento condiviso, allo stato, la positivita’ della figura materna (non avendo trovato riscontro presunti maltrattamenti del minore presso l’abitazione della madre) e una serie di criticita’, riconducibili all’apporto genitoriale paterno (la tolleranza circa il fatto che il figlio non andasse a scuola, l’ingiustificata intromissione nella funzione educativa degli insegnanti, la sottovalutazione delle difficolta’ respiratorie del figlio), ritenute pregiudizievoli per l’equilibrio psico-fisico del minore. Il provvedimento doveva essere quindi confermato, senza necessita’ di ulteriori approfondimenti istruttori, condividendosi anche la decisione relativa all’invito alle parti ad intraprendere un percorso psicologico individuale, oltre una mediazione familiare, e la misura del sostegno psicologico a favore del minore, con presa in carico da parte dell’Azienda sanitaria locale.
Avverso la suddetta pronuncia, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato il 12/5/2021, affidato ad unico motivo, nei confronti di (OMISSIS) (che non svolge difesa).
E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’articolo 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

 

Sospensione potestà genitoriale e nomina del difensore tecnico del minore

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 12 Convenzione di New York, articolo 6 Convenzione di Strasburgo, articolo 315-bis c.c., comma 3, articoli 336-bis e 337-octies c.c., avendo la Corte d’appello ritenuto di provvedere escludendo l’ascolto del minore, di anni undici, richiesta dal padre, incombente che non poteva essere delegato al consulente tecnico d’ufficio.
2.Deve essere rilevata d’ufficio la nullita’ del giudizio.
In ordine alla necessita’ o meno di provvedere sempre, nei procedimenti, quali quelli in oggetto, limitativi o ablativi della responsabilita’ genitoriale, alla nomina di un curatore speciale del minore, ex art.78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, sussistendo comunque un conflitto d’interessi verso entrambi i genitori, si registrano attualmente diverse pronunce favorevoli di questo giudice di legittimita’ (Cass. 5256/2018; Cass. 7196/2019; Cass. 8627/2021), da cui deriva che, nell’ipotesi in cui non si sia provveduto a tale nomina, il procedimento deve essere ritenuto nullo ex articolo 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice perche’ provveda all’integrazione del contraddittorio.
Nella pronuncia (Cass. 1471/2021), facendosi richiamo in particolare all’articolo 336 c.c., comma 4., nell’attuale formulazione, secondo cui, per i provvedimenti di decadenza o limitativi della responsabilita’ genitoriale, prescrive che i genitori ed il minore siano assistiti da un difensore, si e’ ribadito che “nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita’ genitoriale, in virtu’ del combinato disposto dell’articolo 336 c.c., commi 1 e 4, deve essere nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell’articolo 78 c.p.c., comma 2, determinandosi in mancanza una nullita’ del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio”, precisandosi che, negli altri giudizi riguardanti minori, invece, non e’ necessaria sempre la nomina di un curatore speciale, costituendo tuttavia il mancato ascolto del minore – ove non giustificato da un’espressa motivazione – violazione del principio del contraddittorio e dei suoi diritti.
Il principio, secondo cui nei giudizi riguardanti l’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilita’ genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l’articolo 336 c.c., comma 4, cosi’ come modificato dalla L. n. 149 del 2001, articolo 37, comma 3, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex articolo 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario, e’ stato, da ultimo, in piu’ occasioni affermato (Cass. 11786/2021; cfr. anche Cass. 20248/2021 e Cass. 38719/2021), essendosi dichiarata la nullita’ del procedimento di reclamo e del decreto adottato nel secondo grado del giudizio, per non essere stato evocato in tale grado il tutore, nominato nel corso del procedimento davanti al Tribunale.
In conclusione, deve ritenersi che, in tutti i procedimenti che riguardano minori, deve essere loro garantito il contraddittorio, attraverso la nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ex articolo 78 c.p.c., tutte le volte in cui si profili un conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti legali, genitori o tutore, o attraverso l’ascolto del minore.
La qualita’ di parte in senso formale, in aggiunta a quella di parte in senso sostanziale, va poi attribuita al minore in presenza di specifiche disposizioni normative recanti previsione della nomina di un curatore speciale per rappresentarlo nella sede processuale (sicuramente, azioni di status e procedimenti di adottabilita’); in dette ipotesi, rispetto alla previsione generale dettata dall’articolo 78 c.p.c., il conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti puo’ ritenersi presunto, in ragione delle questioni oggetto del giudizio.
Laddove, invece, difettino predeterminazioni in tal senso (si pensi ai giudizi di separazione personale, divorzio, regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli), deve ritenersi che il contraddittorio possa essere garantito attraverso la previsione che il minore, parte in senso sostanziale ma che non acquisisce anche la qualita’ di parte in senso formale, debba essere ascoltato.
Tuttavia, questa Corte ha anche chiarito che, nei giudizi relativi all’adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilita’ genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d’interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex articolo 78 c.p.c. (cfr. tra le tante Cass. 5256/2018; Cass. 11786/2021; cfr. Cass. 7734/22, non massimata).
Ric. 2021 n. 13787 sez. M1 – ud. 7-04-2022
Ora, nel caso in esame, il procedimento era stato validamente iniziato, attenendo a modifica delle condizioni di divorzio, secondo le regole ordinarie, che vedono il minore normalmente rappresentato dai genitori nelle controversie concernenti anche l’esercizio della responsabilita’ genitoriale, ma si e’ concluso, in primo grado, con una pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con sospensione della responsabilita’ genitoriale del padre (OMISSIS) nei confronti del figlio.
Alla stregua dei suesposti principi in tema di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del minore nei procedimenti de potestate, il Tribunale, nel momento in cui ha accertato gli effetti pregiudizievoli per il bambino, tali da essere prodromici all’adozione di un provvedimento ex articolo 333 c.c. sia pure nei riguardi di uno solo dei genitori, avrebbe dovuto previamente provvedere, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi, alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del figlio, ai sensi dell’articolo 336 c.c., comma 4. La finalita’ di detta norma e’ quella infatti di assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria in quel procedimento, tramite un rappresentante diverso dai genitori, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei/del genitori/e, in quanto, per l’appunto, inadempienti/e ai doveri genitoriali in pregiudizio per il bambino e, per cio’ stesso, non piu’ idonei/o a rappresentarlo.
L’omessa nomina del curatore, allorche’ ne concorrano le condizioni, comporta la nullita’ del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. Al curatore, quale rappresentante legale del minore, e’ rimessa la nomina del difensore tecnico del minore medesimo.
La questione del mancato ascolto del minore, posta dal ricorrente, assume dunque un valore recessivo rispetto al sussistente vizio di nullita’.
Il decreto impugnato va pertanto cassato e, ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 383 c.p.c., comma 3, la causa deve essere rimessa al giudice di primo grado, perche’ provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti del minore (Cass. 8803/2003).
3. Per tutto quanto sopra esposto, pronunciando sul ricorso, va dichiarata la nullita’ dell’intero giudizio e va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Trieste in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame del merito della controversia previa integrazione del contraddittorio nei confronti del minore. Il giudice del rinvio provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullita’ dell’intero giudizio, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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