Soccombenza parziale e Compensazione rigetto della domanda attrice ed accoglimento solo di alcuni dei motivi del gravame

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18062.

Soccombenza parziale e Compensazione rigetto della domanda attrice ed accoglimento solo di alcuni dei motivi del gravame

La circostanza che la Corte di appello, per pervenire al rigetto della domanda attrice abbia accolto solo alcuni dei motivi del gravame proposto dall’appellante soccombente in primo grado non costituisce una ipotesi di soccombenza parziale né di soccombenza reciproca, quanto meno con riferimento al giudizio di appello. Quando, infatti, il diritto di cui si domanda l’accertamento in giudizio sia ritenuto non provato la parte convenuta resta integralmente vittoriosa, e nulla rileva che il giudice abbia escluso la esistenza di quel diritto per una, per dieci o per tutte le ragioni addotte dal convenuto.

Ordinanza|| n. 18062. Soccombenza parziale e Compensazione rigetto della domanda attrice ed accoglimento solo di alcuni dei motivi del gravame

Data udienza 9 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di lite – Soccombenza – Soccombenza parziale – Compensazione – Presupposti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TASSONE Stefania – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18153/20 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.3.2023;

– ricorrenti –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.a.s.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 5 febbraio 2020 n. 358;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 venne dichiarato fallito (OMISSIS), socio illimitatamente responsabile della societa’ “(OMISSIS) s.a.s.”.

L’imprenditore fallito era proprietario di un immobile abitato dai genitori.

La curatela fallimentare, sei anni dopo l’apertura del fallimento, intimo’ agli occupanti il rilascio dell’immobile, che avvenne pero’ solo nel 2011.

2. Allegando questi fatti, nel 2012 la curatela convenne dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente, genitori e sorella del fallito), chiedendone la condanna al risarcimento del danno, per avere occupato sine titulo il suddetto appartamento dal momento di apertura del fallimento (2003) a quello del rilascio (2011).

I convenuti eccepirono la legittimita’ dell’occupazione: sia L. Fall., ex articolo 47, sia, in subordine, in virtu’ di un contratto di comodato concluso dal fallito (OMISSIS) col proprio padre.

Il Tribunale di Busto con sentenza 30.1.2018 n. 200 accolse la domanda. La sentenza fu appellata dai soccombenti.

3. Con sentenza 5.2.2020 n. 358 la Corte d’appello di Milano accolse il gravame e rigetto’ la domanda del fallimento.

La Corte d’appello ritenne:

-) infondati i motivi di gravame concernenti l’an debeatur;

-) fondati i motivi di gravame concernenti il quantum debeatur, e di conseguenza non dimostrata l’esistenza del danno da ritardato rilascio. -) che l’accoglimento parziale dei motivi di gravame giustificava la compensazione delle spese.

4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso unitario fondato su sei motivi ed illustrato da memoria.

La curatela fallimentare non si e’ difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Tutti e sei i motivi di ricorso censurano, sotto vari aspetti, la decisione di compensare le spese di ambo i gradi di giudizio.

In essi si deduce, in buona sostanza, che la Corte avrebbe violato l’articolo 91 c.p.c., per avere compensato integralmente le spese, pur in assenza di una soccombenza reciproca o parziale.

In subordine, i ricorrenti deducono che se per ipotesi la sentenza fosse corretta in diritto, allora essa sarebbe manifestamente irrazionale, dal momento che le spese da essi sostenute nei due gradi di merito sono state di gran lunga superiori all’importo che, vincendo la causa, hanno evitato di dover pagare al Fallimento.

1.1. I primi cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati; il sesto motivo resta conseguentemente assorbito.

1.2. Il presente giudizio ebbe ad oggetto nei gradi di merito una domanda di danno. Tale domanda, accolta in primo grado, fu rigettata in grado di appello.

Gli odierni ricorrenti, pertanto, sono risultati totalmente vittoriosi all’esito dei due gradi di merito.

La circostanza che la Corte d’appello, per pervenire al rigetto della domanda attorea, abbia accolto soltanto alcuni dei motivi di gravame proposti dagli appellanti soccombenti in primo grado non costituiva una ipotesi di “soccombenza parziale”, ne’ di “soccombenza reciproca”, quanto meno con riferimento al giudizio di appello.

Quando il diritto di cui si domanda l’accertamento in giudizio sia ritenuto non provato, la parte convenuta resta integralmente vittoriosa, e nulla rileva che il giudice abbia escluso l’esistenza di quel diritto per una, per dieci o per tutte le ragioni dedotte dal convenuto.

Questi sono i principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte che, componendo precedenti contrasti, hanno affermato che non costituisce una ipotesi di “soccombenza reciproca” la circostanza che una domanda unitaria sia accolta solo in parte, oppure in misura minore rispetto al richiesto (Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 – 01).

2. La ritenuta erroneita’ della sentenza impugnata non ne impone la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e’ possibile decidere la causa nel merito, provvedendo alla liquidazione delle spese di lite dell’intero giudizio.

2.1. Reputa questa Corte che le spese del primo grado di giudizio debbano essere compensate per intero, in considerazione di due circostanze: da un lato l’oggettiva difficolta’, se non impossibilita’, per la curatela fallimentare di valutare ex ante la fondatezza della propria pretesa; dall’altro l’esito alterno della lite nei gradi di merito (come gia’ ritenuto in altre occasioni da questa Corte: ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 12222 del 25/05/2007, Rv. 597255 – 01).

2.2. Le spese del secondo grado di giudizio seguono invece la soccombenza, e si liquidano in Euro 5.532, in base al valore della causa (inferiore a Euro 26.000) ed alla tariffa vigente ratione temporis.

2.3. Anche le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, e sono liquidate nel dispositivo. Reputa la Corte non rimborsabile il compenso professionale dovuto per il deposito della memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., in quanto atto superfluo a fronte della mancata costituzione del fallimento.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito:

(a) compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;

(b) condanna il Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. alla rifusione in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, delle spese del grado di appello, che si liquidano nella somma di Euro 5.532, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) condanna il Fallimento della (OMISSIS) s.a.s. alla rifusione in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 2.410, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2.

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *