Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2406.

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

In tema di ricorso per cassazione, mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, è sindacabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, il quale vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte.

Ordinanza|26 gennaio 2023| n. 2406. Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

Data udienza 13 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Ricorso per Cassazione – Prova civile – Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito – Errore di percezione ed errore di valutazione – Distinzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1555-2022 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
nonche’
COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, REGIONE VENETO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 171/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/10/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere MARCO ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione rigettino il ricorso.

 

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2016 la societa’ Equitalia s.p.a., nella veste di agente della riscossione incaricato dal Comune di (OMISSIS), notifico’ alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. una cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento di circa 170.000 Euro, a titolo di indennita’ di occupazione di un’area rivierasca del lago di Garda, sul presupposto che quell’area avesse natura demaniale.
2. La societa’ (OMISSIS) propose avverso tale cartella tre distinte opposizioni: una ai sensi della L. n. 689 del 1981, le altre due – con atto unitario – ai sensi degli articoli 615 e 617 c.p.c..
Il ricorso non indica le ragioni poste a fondamento delle varie opposizioni; dalla illustrazione dei motivi si comprende comunque che la (OMISSIS) dedusse:
– la mancanza del titolo esecutivo;
– la natura non demaniale dell’area da essa occupata, e per la cui occupazione il Comune pretendeva il pagamento dell’indennita’.
3. Riuniti i due giudizi, il Tribunale di Verona con sentenza 4 maggio 2017 n. 1167 dichiaro’ la propria incompetenza per materia, a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
La causa venne riassunta dalla (OMISSIS).
4. Il TRAP, disposta la chiamata in causa dell’Agenzia del Demanio, della Regione Veneto e del Ministero delle Finanze, con sentenza 19.12.2019 n. 5658 annullo’ la cartella.
Il TRAP ritenne non esservi prova che l’area occupata dalla (OMISSIS) fosse demaniale, in quanto:
-) l’area occupata si trovava ad una quota superiore a quella (65,69 metri s.l.m.) stabilita dal Decreto Ministeriale n. 1170/48 quale soglia della demanialita’;
-) il fondo occupato era accessibile, oltre che dal lago, anche da altri lati, per quanto tali accessi fossero in disuso;
-) l’area occupata dalla (OMISSIS) occupava una particella (la n. 157/b) della quale il Comune aveva sostenuto, senza riuscire a dimostrarla, l’appartenenza al demanio.
La sentenza venne appellata dal Comune di Peschiera in via principale e dalla (OMISSIS) in via incidentale.
5. Con sentenza 21.10.2021 n. 171 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche accolse il gravame del Comune, e rigetto’ quello della (OMISSIS). Ritenne il TSAP che:
-) il Comune era legittimato sia attivamente a domandare l’indennita’, sia passivamente a resistere all’opposizione, perche’ la controversia aveva ad oggetto non la proprieta’ dell’area che si voleva occupata dalla (OMISSIS), ma l’accertamento della legittimita’ del credito azionato dal Comune;
-) l’area occupata dalla (OMISSIS) occupava due particelle: la 157 e la 157/b; tuttavia, al momento in cui la (OMISSIS) acquisto’ l’area, la particella 157/b era gia’ stata accorpata alla particella 157, e quest’ultima era stata “da sempre considerata demaniale”; da cio’ doveva desumersi che anche la particella 157/b era demaniale;
-) le rilevazioni altimetriche non erano decisive al fine di escludere la demanialita’ dell’area, in quanto al momento della rilevazione l’area era piu’ elevata rispetto al suo stato originario, a causa delle opere di imbonimento eseguite medio tempore;
-) in ogni caso “a fronte dell’emissione della cartella” era onere della (OMISSIS) dimostrare la natura privata dell’area.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memorie.
Hanno resistito con controricorso (illustrato da memoria) il Comune di Peschiera e il Ministero delle finanze.
Il procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.
Il primo motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la controversia aveva ad oggetto non la proprieta’ dell’area che si voleva occupata dalla (OMISSIS), ma l’accertamento della legittimita’ del credito azionato dal Comune.
Questa statuizione e’ impugnata sotto due diversi profili.
1.1. Con una prima censura la societa’ ricorrente assume che il TSAP avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere esaminato una questione nuova, inammissibilmente proposta dal Comune di (OMISSIS) per la prima volta col primo motivo di gravame, e cioe’ lo stabilire se il Comune fosse legittimato passivamente rispetto alla domanda di accertamento della natura demaniale dell’area.
1.2. Con una seconda censura la societa’ ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, interpretando in modo scorretto l’atto introduttivo del giudizio.
Il TSAP, sostiene la ricorrente, ha ritenuto che oggetto della domanda da essa formulata fosse non gia’ l’accertamento della natura privata dell’area contestata, ma soltanto l’accertamento dell’illegittimita’ della pretesa di pagamento avanzata dal Comune di (OMISSIS), ed in virtu’ di questo erroneo presupposto il TSAP ha ritenuto legittima la pretesa del Comune di pagamento dell’indennita’, rilevando che l’articolo 61 della legge regionale Veneto 33/02 aveva trasferito ai comuni tutte le funzioni di gestione delle sponde lacuali e di polizia idrica.
1.3. La prima censura e’ inammissibile per difetto di interesse.
Col primo motivo del suo atto d’appello, infatti, il Comune di (OMISSIS) aveva sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di accertamento della natura pubblica o privata dell’area occupata dalla (OMISSIS).
Tale motivo di gravame e’ stato rigettato, sicche’ rispetto alla questione che si assume “nuova” la (OMISSIS) e’ risultata vittoriosa e non ha interesse, ex articolo 100 c.p.c., ad impugnare la sentenza d’appello.1.4. La seconda censura e’ inammissibile e comunque infondata.
E’ inammissibile perche’ l’illustrazione del motivo non spiega qual frutto la ricorrente intenda trarre dalla lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

 

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

Nel presente giudizio la (OMISSIS) ha impugnato una cartella esattoriale; ha dedotto che il Comune non era suo creditore, ed il TSAP ha stabilito che lo era.
Ora la (OMISSIS) viene a sostenere di avere domandato anche che fosse accertata la natura privata dell’area, e che il TSAP non avrebbe ben compreso che era stata formulata anche questa domanda.
Tuttavia la ricorrente non spiega se da tale erronea interpretazione intenda far discendere:
a) la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova (violazione che comunque, per quanto si dira’, e’ stata ininfluente sulla decisione finale);
b) l’erroneita’ del rigetto del suo appello incidentale.
Tale mancata esposizione dell’interesse sotteso dalla censura ne comporta l’inammissibilita’, ex articolo 366, n. 4, c.p.c..
1.5. La censura sarebbe, comunque, infondata nel merito per piu’ ragioni, se il merito si volesse ad abundantiam esaminare, e cioe’:
a) il TSAP non ha affatto omesso di pronunciare sulla questione della proprieta’ dell’area, tanto e’ vero che ha ritenuto dimostrata la natura demaniale di essa;
b) il TSAP non ha affatto interpretato in modo erroneo la domanda: e’ la stessa (OMISSIS) a riferire di avere proposto tre opposizioni: una ex articolo 615 c.p.c., una ex articolo 617 c.p.c. ed una ex lege 689/81. Ma nessuno di questi tre tipi di giudizio puo’ avere ad oggetto diretto l’accertamento della proprieta’, accertamento che pertanto non puo’ che avvenire in via incidentale.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 61 della legge regionale Veneto 33/02 ed 85 della legge regionale Veneto 11/01.
Nella illustrazione del motivo e’ contenuta una censura cosi’ riassumibile:
-) l’articolo 61 della legge regionale Veneto 33/02 ha delegato ai Comuni rivieraschi del lago di Garda la sola facolta’ di dare in concessione l’uso di beni del demanio lacuale, e non anche quella di disciplinare e gestire eventuali abusi nell’utilizzo dei suddetti beni;
-) tale delega in ogni caso riguardava le sole aree con finalita’ turistico-ricreative, finalita’ che non era stato dimostrato avesse anche l’area oggetto del contendere;
-) la legislazione regionale veneta attribuisce alle province, non ai comuni, le competenza in materia di “polizia idraulica”.

 

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

2.1. Il motivo e’ infondato.
L’articolo 61 L. reg. Veneto 33/02 stabilisce che sono conferite ai comuni rivieraschi del lago di Garda, limitatamente al demanio lacuale rappresentato dal lago di Garda, le funzioni amministrative relative a “concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze del lago e relativa polizia idraulica, per finalita’ turistico-ricreative nonche’ ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523”.
L’articolo 96, lettera (g), del Regio Decreto 523/04 stabilisce: “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
(e) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti”.
Dunque il rinvio contenuto nella legge regionale al Regio Decreto 503/04 ha prodotto l’effetto di legittimare il Comune a riscuotere l’indennita’ per l’occupazione abusiva.
Tale interpretazione e’ confortata dal rilievo che sia la giurisprudenza costituzionale, sia quella amministrativa, ammettono che la legge possa dettare norme intese a distinguere tra “la proprieta’ del bene (pubblico) ed il potere di disciplinare l’uso del bene stesso” da parte dell’ente proprietario (Corte Cost., n. 286 del 2004); cosi’ come ammettono la possibilita’ di una “sostanziale dissociazione tra l’azione amministrativa concernente il bene e il diritto dominicale strettamente inteso, con tutto cio’ che ne consegue anche ai fini della concreta assunzione dell’onere relativo alle spese di gestione, tutela e manutenzione” (ex aliis, TAR Friuli-Venezia Giulia, 4.11.2015 n. 474).
2.2. Per quanto attiene, infine, alla lamentata violazione dell’articolo 85 della legge regionale Veneto 11/01, tale norma e’ inconferente nel presente giudizio, in quanto disciplina unicamente le competenze della provincia di Belluno, mentre il Comune di (OMISSIS) e’ compreso nella Provincia di Verona.
3. Il terzo motivo.
Col terzo motivo la societa’ ricorrente, formalmente lamentando la violazione dell’articolo 115 c.p.c., sostiene che il TSAP avrebbe malamente interpretato le prove e in particolare il risultato della consulenza tecnica d’ufficio
3.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ censura un tipico accertamento di fatto, quale e’ lo stabilire se un determinato fondo sia o non sia ricompreso in una determinata particella delle mappe catastali, cosi’ come lo stabilire come debba interpretarsi un atto del giudizio od una fonte di prova.

 

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

4. Il quarto motivo di ricorso.
Col quarto motivo la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c.. Il motivo, se pur formalmente unitario, contiene molte censure.
4.1. Con una prima censura la (OMISSIS) sostiene che erroneamente il TSAP le ha addossato l’onere di dimostrare la natura privata dell’area contesa. Deduce che era invece onere dell’amministrazione dimostrare il fondamento della propria pretesa di pagamento del canone, e quindi la natura demaniale dell’area suddetta.
4.1.1. Il motivo e’ fondato, ma l’accoglimento di esso puo’ comportare soltanto la correzione della motivazione della sentenza impugnata, e non la sua cassazione, essendo il dispositivo comunque conforme a diritto.
4.1.2. La sentenza impugnata non chiarisce quale delle opposizioni proposte dalla (OMISSIS) ha inteso decidere e rigettare: se, cioe’, opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., oppure l’opposizione ex lege 689/81.
E nondimeno:
a) se il TSAP intese accogliere l’opposizione esecutiva ex 615 c.p.c., e’ dirimente il rilievo che il Comune vantava un titolo esecutivo stragiudiziale, per di piu’ unilateralmente formato dallo stesso creditore: e dunque era onere del creditore stesso dimostrare l’esistenza del credito, ed i suoi presupposti (Sez. 3, Ordinanza n. 34812 del 17/11/2021, Rv. 662985 – 01);
b) se il TSAP intese accogliere l’opposizione a sanzione amministrativa, allora si sarebbe dovuto applicare il generale principio gia’ afFermato da queste SS.UU., secondo cui “l’opposizione (…) di cui agli articolo 22 e 23 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (da’ luogo) ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria e’ posto a carico dell’Amministrazione, la quale e’ pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita” (Sez. U, Sentenza n. 20930 del 30/09/2009, in tema di sanzioni irrogate per violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 5122 del 03/03/2011, in tema di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sul trasporto di animali malati; Sez. L, Sentenza n. 23600 del 06/11/2009, in tema di pretesa dell’INPS di pagamento di contributi previdenziali; Sez. 1, Sentenza n. 6769 del 06/04/2004 e Sez. 1, Sentenza n. 11234 del 07/11/1998, ambedue in tema di irrogazione di sanzioni per violazione delle norme sulla somministrazione di anabolizzanti ad animali d’allevamento).
4.1.3. La sentenza e’ dunque effettivamente erronea nella parte in cui afferma che era onere della (OMISSIS) dimostrare la natura privata dell’area (p. 15, ultimo capoverso, della sentenza impugnata).

 

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

Tuttavia questo errore di diritto fu ininfluente ai fini della decisione.
Il TSAP infatti ha deciso la causa non gia’ in base al principio dell’onere della prova, ma previo accertamento positivo ed in concreto della natura demaniale dell’area.
Tanto si legge alle pp. 15-17 della sentenza, ove si afferma che il “carattere demaniale dell’area si desume sulla base delle univoche risultanze della c.t.u.” (cosi’ p. 16, terzo capoverso).
4.2. Con una seconda censura la ricorrente deduce che il TSAP avrebbe “travisato” le risultanze della c.t.u., e lo avrebbe fatto in due modi:
a) sia negando l’esistenza della prova della natura privata dell’area contesa, nonostante il c.t.u. avesse espressamente dichiarato: “si conferma che la particella 157/b (e cioe’ quella in contestazione, n. d.e.) non sia demaniale”;
b) sia per avere ritenuto che fosse consentito alla P.A. acquisire un’area, che fu gia’ privata, semplicemente modificando le mappe catastali, e senza ricorrere alla procedura di espropriazione per pubblica utilil:a’.
4.2.1. Ambedue le suddette censure sono únfondate.
4.2.2. Quanto alla prima, va premesso che la ricorrente denuncia in sostanza un errore di percezione nella “lettura” della c.t.u., e riguardante un fatto controverso.
Poiche’ la censura in tal senso e’ chiara, dovrebbe trovare applicazione il principio secondo cui “mentre l’errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito (…) non e’ mai sindacabile in sede di legittimita’, l’errore di percezione, cadendo sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che ha formato oggetto di discussione tra le parti, e’ sindacabile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione dell’articolo 115 del medesimo codice, norma che vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realta’ mai offerte” (Sez. 3 -, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017; nello stesso senso, Sez. L -, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022;) Sebbene ammissibile, la suddetta censura e’ tuttavia infondata.
Il TSAP infatti non ha travisato la c.t.u.: la sentenza riconosce che ad avviso del c.t.u. l’area contesa dovrebbe ritenersi privata, ma ritiene erronea tale conclusione, esponendo le ragioni del proprio dissenso (p. 14, secondo capoverso, della sentenza).
Dunque non vi e’ stato alcun “travisamento” della c.t.u., ma soltanto un motivato dissenso rispetto ad essa.
4.2.3. La seconda delle censure esposte al precedente § 4.2, sub (b), e’ inammissibile.
Anche in questo caso deve premettersi che la ricorrente, pur formalmente denunciando la violazione dell’articolo 115 c.p.c., nella illustrazione del motivo prospetta nella sostanza l’adozione di una motivazione “inspiegabile”, e dunque inferiore a quel “minimo costituzionale” richiesto dalla nota sentenza 8053/14 delle sezioni unite.
Cosi’ qualificato ex officio il motivo di ricorso, esso deve ritenersi inammissibile.

 

Sindacato sulla valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito

Il TSAP, infatti, ha cosi’ ragionato:
-) l’area contesa ricadeva in una particella catastale contraddistinta dal numero 157/b;
-) questa particella un tempo ricadeva in una proprieta’ privata;
-) la pubblica amministrazione, rielaborando le mappe catastali, motu proprio soppresse la particella 157/b, accorpandola alla particella n. 157, “da sempre di natura demaniale”;
-) ergo, da tale condotta della pubblica amministrazione doveva desumersi in via “indiziaria” la natura demaniale anche dell’area un tempo compresa nella soppressa particella 157/b (cosi’ la sentenza impugnata, p. 13, terzo capoverso).
Il TSAP dunque ha compiuto un ragionamento presuntivo ex articolo 2727 c.c.. E giusto o sbagliato che fosse, la sua correttezza non e’ sindacabile in sede di legittimita’.
4.3. Con una terza censura la ricorrente sostiene che erroneamente il TSAP avrebbe ritenuto che l’area contesa per la sua condizione oggettiva era suscettibile di godimento da parte della sola (OMISSIS).
4.3.1. Tale censura e’ inammissibile perche’ investe un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
5. Il quinto motivo di ricorso.
Col quinto motivo la societa’ ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 112, 118 e 132 c.p.c..
Il motivo censura la sentenza d’appello nella parte in C-li ha quantificato l’indennita’ dovuta al Comune di (OMISSIS).
L’illustrazione del motivo contiene due censure cosi’ riassurnibili:
-) il Comune aveva emesso la cartella esattoriale per ottenere il pagamento dell’indennita’ di occupazione da 2006 al 2015, mentre il TSAP ha liquidato l’indennita’ di occupazione dovuta dal 2000 al 2011;
-) la sentenza ha adottato una motivazione incomprensibile quanto al criterio di determinazione dell’indennita’, fissata senza spiegazioni in Euro 138.000 circa.
5.1. Il motivo e’ infondato.
Il TSAP ha motivato la liquidazione dell’indennita’ con le seguenti parole: “il c.t.u. ha stimato l’indennizzo per gli anni dal 2000 al 2011 in Euro 105.130,46. Importo quantificato in base alle circolare ministeriale del 1961 e del 1967 (cfr. pag. 30 e pag. 31 rel. c. t. u. (…)), tuttora vigenti ed espressamente riportate nella CTU (…).
Orbene, tale importo, tenuto conto della ritenuta natura demaniale dell’intero compendio in atto considerato all’interno della particella 157, va rideterminato in base all’estensione della superficie di metri quadrati 3.155, comprensiva della superficie originariamente ricadente nella particella 157/b.
Ne consegue che l’importo dovuto dalla (OMISSIS) s.r.l. ammonta a Euro 138.202 gia’ rivalutato, oltre interessi legali (…)”.
5.2. Questa motivazione non e’ ne’ oscura, ne’ affetta da ultrapetizione.
Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta la “inintelligibilita’” del calcolo, essa e’ infondata perche’ il TSAP ha adottato con chiara evidenza un calcolo proporzionale.
Ha infatti affermato che se l’indennizzo calcolato per un’area di mq 2.400 (pari all’area interessata “al netto” della contestata particella 157) era pari ad Euro 105.130,46, quello dovuto per un’area di mq 3.155 (e cioe’ l’area interessata inclusa la contestata particella 157) doveva essere pari ad Euro 138.202.
Ed infatti, sviluppando la regola proporzwale, e’ agevole constatare che 2.400 sta a 105.346,46 come 3.155 sta a 138.202 (per l’esattezza, 138.202,75).
5.2. Per quanto attiene la censura con cui la ricorrente lamenta l’incoerenza tra il numero di anni per i quali il Comune chiese il pagamento dell’indennita’, e quelli presi in esame dal TSAP, essa e’ inammissibile per difetto di interesse. Il Comune richiese il pagamento dell’indennita’ di occupazione per nove anni, dal 2006 al 2015 (cosi’ il ricorso, p. 3).
Il TSAP ha tuttavia liquidato l’indennita’ di occupazione solo per gli anni dal 2006 al 2011, come si ricava collazionando il primo capoverso di p. 18 della sentenza impugnata con la p. 37 della C.T.U.
L’importo di Euro 105.130,46, che il TSAP ha posto a base del calcolo, e’ infatti l’importo dell’indennita’ calcolato dal c.t.u. per i soli anni dal 2006 al 2011 compresi.
La societa’ ricorrente non ha dunque interesse, ex articolo 100 c.p.c., a dolersi d’un errore a suo favore.
5.3. Per quanto attiene, infine, la censura con cui la ricorrente lamenta che il TSAP abbia “preso in esame le annualita’ dal 2000 al 2011″, essa e’ infondata, in quanto travisa il contenuto oggettivo della sentenza impugnata.
Il TSAP, per quanto detto, ha determinato solo le annualita’ dovute per gli anni dal 2006 al 2011, e non altre.
Il riferimento all'”anno 2000” contenuto a p. 18, primo capoverso della sentenza impugnata si spiega agevolmente – sol che gli atti giudiziari vengano letti con equanimita’ e senza preconcetti – col fatto che la consulenza tecnica, in mancanza di elementi oggettivi, sviluppo’ il calcolo del quantum ponendo a base di esso l’indennita’ dovuta per l’anno 2000 (44,07 Euro/mq), e rivalutando tale importo determino’ la serie storica degli anni successivi.
Il TSAP ha condiviso e recepito tale calcolo, e questo spiega l’affermazione che si legge in sentenza “i/ c.t.u. ha stimato in via definitiva l’indennizzo per gli anni dall’anno 2000 all’anno 2011 in Euro ecc.”. Ma dal prosieguo della motivazione, per quanto gia’ detto, risulta con chiarezza che nessun indennizzo il TSAP ha liquidato per gli anni dal 2000 al 2005.
5.4. Infine, reputa doveroso la Corte aggiungere che non viola gli obblighi di motivazione il giudice che rinvii per relabonem ad una consulenza tecnica d’ufficio, quando gli elementi essenziali per l’intelligenza della ratio decidendi siano comunque esposti in modo sufficiente (Sez. U, Ordinanza n. 32000 del 28.10.2022).
6. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a peste a carico della ricorrente, ai sensi dell’articolo 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione in favore del Comune di (OMISSIS) delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex articolo 2, comma 2, Decreto Ministeriale n. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna (OMISSIS) s.r.l. alla rifusione in favore del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia del Demanio, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 6.000, oltre spese prenotate a debito;
(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello si:esso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *