Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2075.
Al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c. è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessario che attesti che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece stabilito dall'art. 2703 c.c. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Difatti si tratta di un’“autentica minore” che ha solamente la funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all’atto dell'autenticazione della firma, l’obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.