La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive: a) il decreto del Ministro per le...
Categoria: Diritto Comunitario
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 14 aprile 2015, n. 15235. In tema di reato di cui all’art. 112, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, un prodotto, deve considerarsi immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito utilizzato sul mercato comunitario. L’immissione sul mercato può essere esclusa solo quando ricorrono congiuntamente le due seguenti condizioni: a) il prodotto sia detenuto nei magazzini dei fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità Europea; b) il prodotto non sia ancora disponibile nella Comunità stessa (Guida all’attuazione delle direttive, paragrafo 2.3.1). Condizioni che, come correttamente evidenziato dai giudici distrettuali, incontestabilmente non ricorrono nel caso di specie poiché il prodotto era stato comunque reso disponibile in Italia nei termini già esposti.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 14 aprile 2015, n. 15235 Ritenuto in fatto 1. Il sig. A. P. ricorre per l’annullamento della sentenza dei 12/12/2013 con cui la Corte di appello di Lecce, confermando la decisione di primo grado impugnata dall’imputato stesso, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 112,...
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161. Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis
LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161 Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis. (14G00174) (GU n. 261 del 10-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 83) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 16 giugno 2014, n. 13676. L'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione data dalla Corte nell'esercizio della competenza attribuitale dall'articolo 267 TFUE chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata di detta norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore: in altri termini, una sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensi' puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata. Affinche' un orientamento del giudice della nomofilachia non sia retroattivo come, invece, dovrebbe essere in forza della natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, ovvero affinche' si possa parlare di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioe', da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 16 giugno 2014, n. 13676 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADAMO Mario – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. VIVALDI Roberta –...
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 3 aprile 2014, n. 15181. In tema di gestione delle scommesse gli articoli 43 CE e 49 del Trattato CE devono interpretarsi nel senso di ostare: 1) a che lo Stato membro, che intendesse porre rimedio a precedente violazione dei principi del Trattato, "proteggesse le posizioni commerciali acquisite agli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti"; 2) a che venissero applicate sanzioni a persone che operano senza concessione o autorizzazione che fossero legate a un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione qualora la nuova gara e le nuove assegnazioni non avessero effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara; dovevano inoltre interpretarsi nel senso di richiedere, unitamente ai principi di pari trattamento, di trasparenza e di certezza del diritto, che le norme comportanti decadenza di concessioni dovessero essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, spettando al giudice del rinvio verificare cio'. tutto ciò subordinato alla legittimita' di un sistema volto a subordinare l'esercizio di un'attivita' economica (in essa compresa quindi quella di raccolta delle scommesse) all'ottenimento di una concessione e a prevedere varie ipotesi di decadenza della concessione sulla base di motivi imperativi di interesse generale, quali gli obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, nonche' di prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale
Suprema Corte di Cassazione sezione III ordinanza 3 aprile 2014, n. 15181 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – rel. Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2014, n. 10253. L'azione risarcitoria per la mancata attuazione di una direttiva europea va promossa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa regola generale non può ritenersi derogata dalla previsione del decreto legislativo di recepimento della direttiva stessa che rimanda ad un decreto ministeriale per l'individuazione di alcuni criteri specifici di attuazione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 maggio 2014, n. 10253 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...
- 1
- 2