Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16396.
Servitù di elettrodotto e determinazione dell’indennità di asservimento del fondo
In tema di servitù di elettrodotto, nella determinazione dell’indennità di asservimento del fondo, è esclusa l’eventuale diminuzione del valore della residua proprietà (fabbricato) che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l’opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell’energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimità dell’opera pubblica.
Ordinanza|| n. 16396. Servitù di elettrodotto e determinazione dell’indennità di asservimento del fondo
Data udienza 16 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’ O PUBBLICO INTERESSE – INDENNITA’
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16265/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), (null) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
sul controricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS)), (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 56/2017 depositata il 12/01/2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 4 dicembre 2001, (OMISSIS) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, (OMISSIS) ed (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), proponendo opposizione, ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 19, all’indennita’ definitiva di asservimento, effettuata dalla competente Commissione Provinciale di Modena, a norma del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 123, con riferimento alla realizzazione, da parte dell'(OMISSIS), dell’elettrodotto a 380 Kv (OMISSIS), su terreno di proprieta’ delle convenute, di cui al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS) del Catasto terreni del Comune di Modena.
La stima, quantificata in Lire 144.750.000, con Det. 11 ottobre 2000, n. 96, veniva contestata da (OMISSIS), sia sotto il profilo della diminuzione di valore del podere, accertata dalla suddetta Commissione in una percentuale pari al 7,5%, sia in relazione alla base di calcolo utilizzata, rappresentata dal valore venale del fondo, anziche’ – come ritenuto dall’opponente – dal valore agricolo medio dei terreni della L. n. 865 del 1971, ex articolo 16.
1.1. Costituitesi in giudizio le convenute, le quali eccepivano – in via pregiudiziale – la tardivita’ dell’opposizione, chiedendo, nel merito, la determinazione della giusta indennita’ dovuta, la Corte d’appello adita, con sentenza n. 751/2004, dichiarava inammissibile, poiche’ tardiva, l’opposizione proposta da (OMISSIS), compensando fra le parti le spese del giudizio.
1.2. Il ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) s.p.a., veniva accolto da questa Corte, con sentenza n. 11103/2010, con la quale la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per nuovo esame.
2. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio, con sentenza n. 56/2017, depositata il 12 gennaio 2017, previa declaratoria che nessuna indennita’ spettava alla (OMISSIS) e alla (OMISSIS) in relazione alla diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprieta’ a causa della realizzazione dell’elettrodotto, determinava in Euro 12.468,57 l’indennita’ di asservimento dovuta da (OMISSIS) s.p.a., compensando per un quarto le spese di lite e della disposta c.t.u., che poneva, per i residui tre quarti a carico delle appellate.
3. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) ed (OMISSIS), sulla base di un solo motivo.
(OMISSIS) – s.p.a. ha resistito con controricorso, contenente, altresi’, ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del ricorso principale, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 123, applicabile ratione temporis, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
1.1. Si dolgono le istanti del fatto che la Corte d’appello non abbia inteso riconoscere alle medesime l’indennita’ del Regio Decreto n. 1775 del 1933, ex articolo 123, per la diminuzione di valore subita dai fabbricati di loro proprieta’ a causa della realizzazione dell’elettrodotto. La Corte avrebbe, invero, erroneamente ritenuto che l’impianto non fosse stato realizzato in violazione della normativa in materia, che i fabbricati rurali di proprieta’ delle odierne ricorrenti non sarebbero stati interessati all’asservimento e che, in ogni caso, la mera prossimita’ degli immobili all’opera pubblica avrebbe comportato – come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ – una limitazione legale della proprieta’ gravante, in maniera indifferenziata, su tutti i beni che vengono a trovarsi in tale posizione, sicche’ alcun diritto ad indennita’ sarebbe da riconoscersi alle richiedenti.
1.2. Secondo le ricorrenti, il fatto che i mappali sui quali insistono i fabbricati rurali di loro proprieta’ non sarebbe interessato all’asservimento – secondo il dictum della Corte d’appello, essendo gli stessi distanti dall’asse dell’elettrodotto – non rileverebbe, per contro, ai fini del riconoscimento dell’indennita’ costituita dalla diminuzione di valore del fabbricato ad uso abitativo, essendo indubitabile che lo stesso debba essere considerato come una complessiva unita’ economica, a prescindere dalla sua divisine in distinti mappali catastali. L’inserimento del fondo medesimo nella fascia di rispetto dell’elettrodotto, imposta dal PRG vigente all’epoca della costituzione della relativa servitu’ (1998), con conseguente imposizione di un vincolo specifico gravante sul bene di loro proprieta’, evidenzierebbe, inoltre, l’infondatezza della dell’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui detta limitazione della proprieta’ graverebbe indistintamente su tutti i beni che vengono a trovarsi in prossimita’ dell’opera pubblica.
2. Il motivo e’ infondato.
2.1. Dall’esame degli atti del presente giudizio si evince che, con decreto del 25 febbraio 1993, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza e indifferibilita’ dell’opera, il Ministero dei Lavoro Pubblici autorizzava l'(OMISSIS) alla costruzione e all’esercizio di unna linea elettrica da 380 Kv (OMISSIS). Con decreto del Prefetto della Provincia di Modena del 14 maggio 1993, veniva autorizzata l’occupazione delle aree suindicate, di proprieta’ di (OMISSIS) (ora delle eredi, attuali ricorrenti). La variante al P.R.G. del Comune di Modena n. 1147 del 28 ottobre 1997 includeva i mappali (OMISSIS) tra i terreni asserviti a titolo di fascia di rispetto della linea elettrica realizzata.
Orbene, la Corte territoriale ha accertato – con valutazione in fatto, non impugnata dalle ricorrenti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo le medesime denunciato solo un vizio di violazione di legge – che i mappali su insistono i fabbricati delle ricorrenti “non essendo interessati all’asservimento, non rientrano nella previsione di cui all’articolo 123 cit.”.
2.2. Tanto premesso, va osservato che – secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuita’ – in tema di servitu’ di elettrodotto, ai fini della determinazione dell’indennita’ di asservimento, a norma del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 123, comma 1, la componente dell’indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto o parte del fondo, inteso come complessiva entita’ economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l’attualita’ del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all’oggettiva incidenza causale della costituzione della predetta servitu’ (Cass. 3751/2012).
Orbene, nel caso di specie, in disparte il pregiudizio in ipotesi derivante dalla presenza di campi elettromagnetici, che nella specie – come affermato dalle stesse ricorrenti (p. 12 del ricorso) – non ha avuto influenza alcuna nella loro richiesta, fondata sulle risultanze della c.t.u., di diminuzione di valore dei fabbricati insistenti sul terreno oggetto di costituzione di servitu’, va rilevato che tale domanda e’ stata dalle istanti ancorata – piuttosto – alla predetta fascia di rispetto, imposta a servizio della costituita servitu’.
A siffatta allegazione, peraltro, la Corte d’appello ha risposto – non soltanto, come dianzi detto, rilevando che i fabbricati non sono inseriti nella fascia di rispetto e che, quindi, non sono interessati dall’asservimento – ma anche che la mera prossimita’ degli immobili all’opera pubblica avrebbe comportato una limitazione legale della proprieta’ gravante, in maniera indifferenziata, su tutti i beni che vengono a trovarsi in tale posizione, sicche’ alcun diritto ad indennita’ sarebbe da riconoscersi alle richiedenti. Difetterebbe, in altri termini, secondo la Corte di merito, quel deprezzamento concreto e specifico che, a tenore della giurisprudenza succitata, solo puo’ giustificare l’indennita’ per la diminuzione di valore degli immobili in questione.
2.3. La conclusione cui e’ pervenuto il giudice a quo e’ conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimita’. In una prima pronuncia si e’ affermato, invero, che, riguardo alla determinazione dell’indennita’ di asservimento per elettrodotto, mentre va inclusa la diminuzione del valore del fondo a seguito dell’imposizione della servitu’, non e’ invece indennizzabile l’eventuale diminuzione del valore della residua proprieta’ (vicinanza del traliccio ad un fabbricato), riguardando limitazioni legali della proprieta’, che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in posizione di vicinanza con l’opera pubblica, ferma restando l’eventuale, autonoma, indennizzabilita’ per la “proiezione” dei conduttori dell’elettrodotto (Cass. 26265/2005).
E’ ben vero che tale pronuncia riguarda il caso particolare in cui il fabbricato sia ubicato su di un fondo contiguo a quello interessato dalla servitu’ di elettrodotto, e tuttavia la decisione in parola ha affermato un principio generale in materia, certamente estendibile alle ipotesi nelle quali i fabbricati si trovino sullo stesso fondo asservito da detta servitu’. Ed, in effetti la giurisprudenza successiva e’ ormai unanime nell’affermare che, in tema di servitu’ di elettrodotto, nella determinazione dell’indennita’ di asservimento del fondo, e’ esclusa l’eventuale diminuzione del valore della residua proprieta’ (fabbricato) che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l’opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell’energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali della proprieta’ che gravano in modo indifferenziato su tutti i beni che vengano a trovarsi in prossimita’ dell’opera pubblica (Cass. 20136/2018; Cass. 27080/2019; Cass. 10746/2020).
3. Per le ragioni esposte, pertanto, il ricorso principale deve essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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