Servitù coattiva e l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18052.

Servitù coattiva e l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso

In tema di servitù coattiva, l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso postula, ai sensi dell’articolo 1052 Cc, la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria. Si tratta di requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l’imposizione coattiva solo se sia rispondente all’interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione. Quindi, la servitù è costituita ex articolo 1052 Cc non solo ai fini di aumentare lo sfruttamento del fondo dominante, ma anche al fine di una migliore utilizzazione del fondo dominante, nel cui concetto esattamente la sentenza impugnata ha compreso la fattispecie in questione. (La Corte territoriale, ha osservato la Suprema corte, ha costituito la servitù esclusivamente al fine della manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti di maggiori dimensioni e delle cisterne, ai fini della migliore utilizzazione del fondo dominante nel quale era l’attività di cantina per la produzione di vino e olio, sulla base del dato di fatto che le botti di maggiori dimensioni e le cisterne non potessero essere trasportate attraverso il passaggio esistente sul fondo dominante).

Ordinanza|| n. 18052. Servitù coattiva e l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso

Data udienza 8 giugno  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù – Servitù di passaggio pedonale e carrabile – Costituzione coattiva – Presupposti

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente
Dott. CAVALLINO Linalisa – rel. est. Consigliere

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19862/2018 R.G. proposto da:

(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso il loro studio, in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in qualita’ di titolare di (OMISSIS) s.s., rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), e dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 943/2018 della Corte d’Appello di Bologna pubblicata il 6-4-2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 8-6-2023 dal Consigliere Dott. Linalisa Cavallino.

Servitù coattiva e l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 13-1-2006 (OMISSIS), titolare dell’omonima azienda agricola, convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Forli’, (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di ottenere la costituzione di servitu’ coattiva di passaggio, anche con mezzi meccanici, a carico del fondo dei convenuti sito in (OMISSIS) e censito al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS) e a favore del fondo attoreo censito allo stesso foglio, particella (OMISSIS), al fine di raggiungere la pubblica via. Dichiaro’ che l’unita’ posta al piano seminterrato del fabbricato eretto sulla sua particella (OMISSIS), individuata al N.C.E.U. alla particolo (OMISSIS), era adibita a cantina per la vinificazione ed era dotata di due entrate, la prima delle inferiori dimensioni di m. 1,30 x 1,83 si affacciava sulla corte di sua proprieta’, mentre la seconda delle maggiori dimensioni di m. 2,20 x 2,75 si affacciava sulla corte di proprieta’ dei convenuti e da tale entrata era possibile accedere alla pubblica via attraverso una stradina; quindi, sostenne l’esistenza dei presupposti di interclusione relativa previsti dall’articolo 1052 c.c., per l’accoglimento della domanda.

Si costituirono in giudizio i convenuti (OMISSIS) e (OMISSIS), contestando l’esistenza dei presupposti per la costituzione di servitu’ coattiva e chiedendo il rigetto della domanda.

Svolta consulenza tecnica d’ufficio per descrivere lo stato dei luoghi, il Tribunale di Forli’, con sentenza n. 1009/2011, rigetto’ la domanda, escludendo l’esistenza dei presupposti per la costituzione di servitu’ di passaggio a favore del fondo attoreo e condannando l’attore alla rifusione delle spese di lite.

2. A seguito di appello proposto da (OMISSIS), interrotto il processo a causa del decesso di (OMISSIS) e costituitasi (OMISSIS) anche quale erede dello stesso, la Corte di Appello di Bologna ha pronunciato sentenza n. 943/2018, pubblicata 6-42018, con la quale ha parzialmente accolto il gravame dell’appellante, costituendo servitu’ coattiva di passaggio e di accesso dalla pubblica (OMISSIS) a carico del fondo di (OMISSIS) censito al catasto al Comune di (OMISSIS), fg. (OMISSIS) particolo (OMISSIS) in favore del fondo di proprieta’ di (OMISSIS), stesso foglio particolo (OMISSIS), esercitabile da persone, cose e mezzi meccanici a motore attraverso lo stradello identificato nella c.t.u., limitatamente alle attivita’ di carico e scarico delle botti in legno di rovere di larghezza superiore a cm. 170 e di cisterne d’acciaio e in vetroresina a fini di manutenzione, riparazione e sostituzione, senza riconoscere indennita’ ex articolo 1053 c.c., in quanto non era stata formulata la relativa domanda; ha compensato per la quota della meta’ le spese di lite di entrambi i gradi e ha condannato l’appellata (OMISSIS) alla rifusione a favore dell’appellante (OMISSIS) della residua meta’, ponendo a carico dell’appellata le spese di c.t.u..

La sentenza ha dichiarato che l’accesso che si apriva sulla corte dell’appellante, anche se di dimensioni inferiori di quello sulla corte dell’appellata, aveva consentito il carico e lo scarico sia di olio e vino, sia di damigiane e taniche, ad esclusione delle botti in legno per la maturazione dei mosti con diametro di cm. 175 e delle cisterne d’acciaio e in vetroresina, che l’Azienda (OMISSIS) aveva trasportato nella cantina attraverso l’accesso che apriva sul cortile di proprieta’ di (OMISSIS). Ha rilevato che il fatto che l’accesso fosse difficoltoso, per l’esistenza di gradini e per la ridotta dimensione del varco, non aveva escluso l’utilizzo del passaggio, per cui la servitu’ non poteva essere costituita nei termini nei quali era stata richiesta, per le ordinarie operazioni di carico e scarico, in quanto le disposizioni sulla costituzione di servitu’ coattiva non erano finalizzate a garantire una maggiore comodita’ del passaggio. La sentenza ha dichiarato che, diversamente, con riguardo ai contenitori in acciaio, vetroresina e legno, le cui dimensioni erano superiori alla larghezza dell’accesso di proprieta’ (OMISSIS) e che per essere installati erano stati fatti passare dall’accesso di proprieta’ (OMISSIS), sussisteva il pregiudizio che subiva o avrebbe potuto subire l’Azienda (OMISSIS) per le attuali o potenziali esigenze della produzione di vino e olio; ha considerato che il consulente d’ufficio aveva attestato che non vi era possibilita’ di allargare l’accesso sul fondo (OMISSIS), ne’ creare altro accesso; ha dato atto che la costituzione della servitu’ di passaggio esclusivamente per la manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti e cisterne, in quanto esercitata per il breve tempo necessario delle operazioni, non comportava eccessive limitazioni all’utilizzo dello stradello, che non consentiva il contemporaneo passaggio di due mezzi di normali dimensioni.

3. Con atto notificato il 21-6-2018 (OMISSIS) ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di cinque motivi.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS), nella gia’ specificata qualita’.

Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione camerale ex articolo 380-bis.1 c.p.c., e, in prossimita’ dell’adunanza in Camera di consiglio, il controricorrente ha depositato memoria.

All’esito della Camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.

Servitù coattiva e l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – rubricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1052 c.c. (articolo 360, n. 3); violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 191-195 c.p.c. (articolo 360, n. 3)” – la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia costituito la servitu’ attribuendo rilevanza alle osservazioni del consulente di parte attrice in primo grado e alla circostanza che tali osservazioni non fossero state oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta. Evidenzia che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda sulla base del dato che il trasporto delle botti era attivita’ sporadica e tale da non giustificare la costituzione di servitu’ e del dato che la presenza di vetture avanti l’ingresso della cantina avrebbe precluso il passaggio di altre vetture; sostiene che la Corte d’Appello non potesse superare tale accertamento di fatto, eseguito dal consulente d’ufficio e recepito dal Tribunale, solo sulla base dell’elaborato di parte; evidenzia come fosse ininfluente la mancata contestazione da parte della convenuta alle osservazioni del consulente di parte attrice, sia perche’ il consulente d’ufficio era pervenuto alla conclusione sulla sporadicita’ del passaggio, sia perche’ non vi era onere di contestare i documenti allegati dalle parti, sia perche’ al processo si sarebbe dovuto applicare l’articolo 115 c.p.c., nella formulazione precedente alla L. n. 69 del 2009.

1.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ la ricorrente, in sostanza lamentando che la sentenza abbia accolto la domanda sulla base delle osservazioni del consulente di parte, non si confronta con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato e tenta di criticare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie riservato al giudice di merito.

La sentenza a pag. 6 testualmente dichiara che “dall’esame dello stato dei luoghi, dato dalle fotografie versate in atti sia dal consulente d’ufficio che a cura del consulente di parte attrice” risultava che l’accesso che apriva sulla corte di (OMISSIS) aveva consentito il carico e scarico dei prodotti, ad esclusione delle botti di diametro di cm. 175 e delle cisterne di acciaio e vetroresina; aggiunge che la circostanza del trasporto di quelle botti di maggiori dimensioni e delle cisterne attraverso l’accesso che si apriva sul cortile (OMISSIS) era stato confermato dalla difesa della stessa (OMISSIS), laddove aveva espressamente dichiarato che l’accesso allo stradello era stato consentito, per espressa richiesta, nell’ambito dei rapporti di buon vicinato che vi erano stati con i genitori di (OMISSIS) e che si erano poi incrinati. Sono questi i dati di fatto, non attinti dai motivi di ricorso, sulla base dei quali la sentenza impugnata ha costituito la servitu’ di passaggio per le esigenze di carico e scarico delle botti in legno di larghezza superiore a cm. 170 e delle cisterne ai fini di manutenzione, riparazione e sostituzione. Il successivo richiamo, pure eseguito dalla sentenza impugnata, alle deduzioni svolte dal consulente di parte, non e’ stato eseguito al fine di trarre dalla consulenza di parte elementi di fatto non accertati dal consulente d’ufficio, ma e’ stato svolto per rigettare la domanda proposta in via principale dall’appellante (OMISSIS), sulla base dello stato dei luoghi descritto dallo stesso consulente di parte (OMISSIS), il quale aveva attestato la possibilita’ del passaggio per le ordinarie operazioni, seppure in modo difficoltoso. Infatti, la stessa ricorrente trascrive nel ricorso il passo della consulenza d’ufficio nel quale il consulente d’ufficio dava atto che l’ingresso dalla proprieta’ (OMISSIS) era necessario solo nel caso in cui si dovessero trasportare botte di grandi dimensioni, per cui conferma che la sentenza ha recepito la descrizione dei luoghi eseguita dal consulente d’ufficio. La circostanza, pure evidenziata dalla ricorrente, che il consulente d’ufficio avesse ritenuto l’utilizzo del passaggio per le botti e cisterne di maggiori dimensioni sporadico e tale da non giustificare la costituzione di servitu’ e il giudice di primo grado avesse recepito la sua valutazione evidentemente non comporta che la sentenza abbia fondato la pronuncia su un accertamento di fatto diverso da quello eseguito dal consulente d’ufficio, in riferimento al quale possano essere esaminate le violazioni agli articoli 195, 196 e 115 c.p.c., prospettate dalla ricorrente: anche la sentenza impugnata dichiara (pag. 9) che il passaggio legato esclusivamente alla manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti di grandi dimensioni e delle cisterne in acciaio e vetroresina non doveva essere esercitato con onerosa frequenza, cosi’ dimostrando di avere considerato anche tale specifico dato di fatto. La ricorrente non adduce alcun argomento volto a sostenere che la necessita’ di passaggio non frequente fosse dato ostativo alla costituzione della servitu’, ne’ indica in quali termini sia stata commessa la violazione dell’articolo 1052 c.c., per cui con riguardo a tale disposizione la censura di violazione di legge e’ priva di specificita’ (cfr. Cass. sez. un. 28-10-2020 n. 23745 secondo cui l’onere di specificita’ dei motivi ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, impone al ricorrente che denunci la violazione di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non solo di indicare la norma violata ma anche di raffrontarne il contenuto precettivo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata al fine di dimostrarne il contrasto con il precetto normativo).

Servitù coattiva e l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso

2. Con il secondo motivo rubricato “nullita’ della sentenza e del procedimento (articolo 360, n. 4), per avere la Corte d’Appello disatteso l’esito della consulenza tecnica d’ufficio assunta in primo grado” la ricorrente lamenta che la sentenza abbia disatteso la consulenza tecnica d’ufficio regolarmente svolta in primo grado sul presupposto che le osservazioni del consulente di parte attrice non fossero state oggetto di specifica contestazione, mentre la sentenza non avrebbe potuto attribuire autonoma valenza alle affermazioni del consulente di parte.

2.1. Il secondo motivo deve essere esaminato, stante la connessione, unitamente al quinto motivo, rubricato “nullita’ della sentenza e del procedimento per avere disatteso, sotto altro profilo, gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio (articolo 360, n. 4). Violazione dell’articolo 101 c.p.c., e dell’articolo 111 Cost. (articolo 360 c.p.c., n. 3)”. Con questo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia giunta a un esito diverso da quello della consulenza d’ufficio – escludendo il peggioramento dello stato manutentivo della strada e il pregiudizio alla proprieta’ per l’occupazione degli automezzi – non solo in difformita’ alle risultanze della stessa c.t.u., ma anche senza rinnovare la consulenza d’ufficio e, percio’, senza consentire un regolare contraddittorio. La ricorrente ribadisce che, poiche’ il mezzo di prova ammesso e assunto era stato la consulenza tecnica d’ufficio, il giudice non avrebbe potuto disattenderne gli esiti senza procedere alla rinnovazione del mezzo.

2.2. I motivi sono infondati.

La circostanza che il giudice abbia disatteso le conclusioni del consulente d’ufficio non puo’ integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in forza del principio iudex peritus peritorum, secondo il quale il giudice puo’ disattendere le argomentazioni tecniche del consulente d’ufficio, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o anche sostituirle con proprie diverse cognizioni tecniche, con onere di adeguata motivazione (Cass., sez. 2, 21-12-2017 n. 30733; Cass., sez. L. 7-8-2014 n. 17757, per tutte); anche il diniego alla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio puo’ eventualmente costituire soltanto vizio di motivazione (Cass., sez. 2, 24-11-2020 n. 26709; Cass., sez. 6-2, 18-3-2015 n. 5339).

Nella fattispecie, come gia’ esposto, la Corte territoriale ha recepito la descrizione dei luoghi eseguita dal consulente d’ufficio e ha eseguito la valutazione giuridica, ad essa evidentemente spettante in via esclusiva, sull’esistenza dei presupposti di cui all’articolo 1052 c.c., per la costituzione della servitu’ coattiva di passaggio. Anche con riguardo al passaggio sulla stradella, la sentenza ha recepito espressamente (pag. 9) l’accertamento del consulente d’ufficio sul fatto che l’ampiezza della stradella non consentisse il passaggio contemporaneo di due mezzi; sulla base di tale accertamento ha eseguito valutazione di fatto sulle caratteristiche del passaggio limitato esclusivamente alle esigenze di manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti di maggiori dimensioni, come passaggio da esercitare per il breve tempo necessario alle relative operazioni e, comunque, non con onerosa frequenza. La ricorrente neppure ha dimostrato che tale valutazione sulle caratteristiche del passaggio fosse stata eseguita in termini diversi dal consulente d’ufficio, per cui sotto questo profilo il quinto motivo di appello e’ carente di specificita’. Infatti, il consulente d’ufficio, considerando l’occupazione da parte degli automezzi della stradella e il peggioramento del suo stato manutentivo, aveva fatto riferimento all’eventuale costituzione della servitu’ nei termini in cui era stata richiesta da (OMISSIS), per lo svolgimento dell’attivita’ ordinaria, e non nei termini limitati nei quali la servitu’ e’ stata costituita dalla Corte d’Appello.

3. Con il terzo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’articolo 1052 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2967 c.c. (articolo 360, n. 3)” la ricorrente lamenta che la servitu’ coattiva sia stata imposta non per un piu’ ampio sfruttamento o una migliore utilizzazione dell’azienda agricola, ma solo per consentire l’asportazione delle botti. Percio’ sostiene che la sentenza sia viziata, in quanto non individua in concreto quale sia la possibilita’ di piu’ ampio sfruttamento e migliore utilizzazione dell’impresa agricola, per il fatto che le botti sono gia’ state installate e durante il normale ciclo di produzione vengono lavate solo con acqua calda, senza che sia necessaria la loro rimozione. Evidenzia che sotto questo profilo la sentenza ha violato il principio sull’onere della prova, perche’ era onere dell’attore dimostrare quale sarebbe stato il piu’ ampio sfruttamento del fondo del quale avesse necessita’ per il miglioramento della produzione.

3.1. Il motivo e’ infondato.

Costituisce principio acquisito quello secondo il quale, in tema di servitu’ coattiva, l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso postula, ai sensi dell’articolo 1052 c.c., la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell’agricoltura e dell’industria; si tratta di requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l’imposizione coattiva solo se sia rispondente all’interesse generale della produzione, da valutare con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilita’ di un piu’ ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione (Cass., sez. 2, 14-6-2017, n. 14788; Cass., sez. 3, 14-3-2006 n. 5489, Cass., sez. 2, 17-8-2005 n. 16970, per tutte).

Quindi, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la servitu’ e’ costituita ex articolo 1052 c.c. non solo ai fini di aumentare lo sfruttamento del fondo dominante, ma anche al fine di una migliore utilizzazione del fondo dominante, nel cui concetto esattamente la sentenza impugnata ha compreso la fattispecie in questione. La Corte territoriale ha costituito la servitu’ esclusivamente al fine della manutenzione, riparazione e sostituzione delle botti di maggiori dimensioni e delle cisterne, ai fini della migliore utilizzazione del fondo dominante nel quale era l’attivita’ di cantina per la produzione di vino e olio, sulla base del dato di fatto che le botti di maggiori dimensioni e le cisterne non potessero essere trasportate attraverso il passaggio sul fondo di (OMISSIS). L’affermazione della ricorrente, secondo la quale la manutenzione delle botti avveniva attraverso lavaggio che si eseguiva in cantina si concreta nel negare la possibilita’ di sostituzione delle botti di maggiori dimensioni e delle cisterne e il loro asporto ai fini della loro sostituzione o di eventuale riparazione non eseguibile sul posto, con la conseguente relativa limitazione dell’attivita’ svolta nel fondo; per questo la tesi non e’ evidentemente apprezzabile al fine di ritenere la violazione dell’articolo 1052 c.c., in quanto si risolve nel riconoscere la possibilita’ di continuare a svolgere l’attivita’ di cantina nel fondo di (OMISSIS) soltanto utilizzando le botti di maggiori dimensioni e le cisterne gia’ presenti nella cantina, senza possibilita’ di spostarle fuori dalla cantina ai fini delle riparazioni e senza possibilita’ di sostituirle.

Servitù coattiva e l’imposizione del passaggio a favore di fondo non intercluso

Non si configura neppure la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., che ricorre nel caso in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata e non nel caso in cui il giudice, sulla base di incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, abbia ritenuto che la parte abbia assolto all’onere della prova su di essa gravante; la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., non puo’ essere prospettata lamentando, come nella fattispecie, un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimita’ solo per il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. L, 19-8-2020 n. 17313, Cass., sez. 3, 29-5-2018 n. 13395), che la ricorrente non individua.

4. Con il quarto motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. (articolo 360, n. 3)” la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato che il transito di automezzi sulla strada per il carico e lo scarico delle botti fosse cosi’ occasionale da non pregiudicare lo stato manutentivo della strada e da non precludere l’esercizio del diritto dominicale da parte del proprietario dell’area, senza considerare che il consulente d’ufficio aveva dichiarato che un aumento del passaggio di automezzi avrebbe comportato un maggior degrado della stradella e che la sosta di vetture avanti l’ingresso per la cantina (OMISSIS) avrebbe precluso il passaggio di altre vetture; rileva che il potere del giudice di apprezzare le prove ai sensi dell’articolo 116 c.p.c., non puo’ estendersi fino al punto di escludere l’esito delle prove assunte.

4.1. Il motivo e’ inammissibile, in quanto in tema di ricorso per cassazione una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, o siano state disattese, valutandole secondo il prudente apprezzamento, prove legali, o siano state considerate come facenti piena prova, recependole senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti a valutazione (Cass., sez. 1, 1-3-2022 n. 6774, Cass., sez. 6-1, 17-1-2019 n. 1229, Cass., sez. 6-L, 27-12-2016 n. 27000).

5. In conclusione il ricorso e’ rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione, a favore del controricorrente, delle spese di lite del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, a favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.

Sussistono Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

 

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