Sequestro per equivalente nei confronti dei beni delle persone fisiche

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 18 novembre 2019, n. 46745

Massima estrapolata:

Il sequestro per equivalente nei confronti dei beni delle persone fisiche può essere disposto solo dopo la verifica della mancanza di disponibilità da parte della persona giuridica.

Sentenza 18 novembre 2019, n. 46745

Data udienza 25 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. MANTOVANO Alfredo – rel. Consigliere

Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/07/2019 del TRIB. LIBERTA’ di RAVENNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANTOVANO ALFREDO;
sentite le conclusioni del PG Dott.ssa CENICCOLA ELISABETTA, che conclude per l’annullamento con rinvio
udito il difensore avv. (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), il quale chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 19/07/2019 – dep. il 25 successivo il TRIBUNALE di RAVENNA – Collegio per le impugnazioni di misure cautelari accoglieva parzialmente l’appello proposto da (OMISSIS) contro l’ordinanza con la quale il GIP del medesimo TRIBUNALE in data 17/06/2019 aveva respinto l’istanza di dissequestro del conto corrente n. (OMISSIS) della (OMISSIS) – ag. (OMISSIS), intestato alla (OMISSIS), con sede legale a (OMISSIS): nel senso che disponeva il dissequestro delle somme confluite sul conto in epoca successiva all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del TRIBUNALE di RAVENNA il 7/01/2019.
La vicenda aveva preso le mosse dal decreto da ultimo menzionato, finalizzato alla confisca di cui all’articolo 240 bis c.p., nei confronti di (OMISSIS) e di persone appartenenti al nucleo familiare di costui, per i quali il 12/03/2018 e’ stata disposta la citazione a giudizio immediato. Il 23/05/2019 il GIP aveva disposto il dissequestro del 95% delle quote della (OMISSIS), con relativo compendio aziendale, e con esclusione del conto corrente prima indicato, sottoposto ad amministrazione giudiziaria. Il presente procedimento cautelare si avvia a seguito dell’istanza proposta nell’interesse di (OMISSIS) volta al dissequestro pure del conto corrente, cui era seguito il rigetto.
Il TRIBUNALE di RAVENNA, quale Giudice di appello contro il rigetto del GIP, premesso che – in virtu’ della prosecuzione dello svolgimento dell’attivita’ economica della societa’ da parte dell’amministrazione giudiziaria – il conto corrente aveva fatto registrare un incremento rispetto alla disponibilita’ al momento del sequestro pari a circa 80.000 Euro, ha illustrato le ragioni per le quali non si dovesse dissequestrare l’importo complessivo recato dal conto corrente al momento del sequestro. Ha svolto poi considerazioni differenti in ordine alle somme pervenute sul conto dopo il provvedimento cautelare reale, spiegando come queste siano lecite, poiche’ rappresentano il provento dell’attivita’ commerciale svolta sotto il controllo diretto dell’amministratore giudiziario, si’ che non rileva che costituiscano l’adempimento di crediti o di beni gia’ esistenti nel patrimonio sociale all’atto del sequestro. Ha invero individuato le fonti di tali consistenze finanziarie in due contratti con altrettante societa’ vinicole, in un contributo agricolo regionale, e nel corrispettivo di una vendita di prodotti della (OMISSIS), per un totale di oltre 130.000 Euro.
Il PROCURATORE della REPUBBLICA del TRIBUNALE di RAVENNA propone ricorso per cassazione sostenendo l’illegittimita’ dell’ordinanza del TRIBUNALE. Invero, mentre per la confisca di cui all’articolo 240 c.p. assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, per la confisca di cui all’articolo 240 bis c.p. – e per il sequestro a essa funzionale – il nesso significativo, in deroga ai principi generali, e’ fra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna o applicata una pena per taluno dei reati riportati dalla norma. In tale prospettiva, l’onere probatorio spettante al P.M. e’ quello di evidenziare la sproporzione attraverso la ricostruzione storica dei redditi e delle attivita’ economiche dell’imputato, comparata col patrimonio di costui non gia’ al momento del sequestro, bensi’ all’atto dell’acquisizione di volta in volta di ciascun singolo bene; correlativo a tanto e’ l’onere dell’imputato di non limitarsi alla mera allegazione degli atti di acquisto, bensi’ di risalire all’origine dei mezzi finanziari impiegati per l’acquisizione dei beni.
Con riferimento alla (OMISSIS), il ricorrente ricorda che il GUP aveva disposto il sequestro del 95% del capitale sociale con corrispondente complesso aziendale, dopo aver verificato – tramite la ricostruzione dei redditi e dei flussi finanziari operata dalla DIA di BOLOGNA – la sussistenza della sproporzione al momento della costituzione della societa’: tale sproporzione e’ stata altresi’ confermata dal perito. Il dissequestro con esclusione del conto corrente era stato determinato esclusivamente dalla circostanza che la societa’ risultava in perdita. La decisione del TRIBUNALE sarebbe per il P.M. illegittima perche’ avrebbe dovuto considerare la liceita’ non dei contratti, bensi’ dei mezzi finanziari attraverso i quali la societa’ era stata costituita, e di cui rappresentavano parte integrante le risorse finanziarie poste in essere sul rapporto bancario in questione. In coerenza con la tesi del Collegio dell’impugnazione – che il ricorrente contesta -, si arriverebbe all’esito illogico di restituire sempre i proventi dell’attivita’ di amministrazione, in quanto leciti per definizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Non e’ in contestazione la sussistenza a carico di (OMISSIS) ne’ di taluni dei delitti menzionati dall’articolo 240 bis c.p. – elencati nel decreto di citazione per il giudizio immediato -, ne’ della sproporzione fra il compendio aziendale in questione e il reddito dichiarato. La censura del ricorrente riguarda, come si e’ sintetizzato, il momento in cui operare la valutazione della sproporzione e l’onere probatorio circa la provenienza delle risorse adoperate per acquisire il o i beni rientranti nel calcolo della sproporzione.
Quanto al primo, e’ corretta l’osservazione critica che il ricorrente rivolge alla decisione del TRIBUNALE in ordine alle somme pervenute sul conto dopo il provvedimento cautelare reale: per il Collegio ravennate, come si e’ visto, esse appaiono lecite, poiche’ derivanti dall’attivita’ commerciale svolta in pendenza di amministrazione giudiziaria, e non avrebbe peso che rappresentino l’adempimento di crediti o beni gia’ esistenti nel patrimonio sociale all’atto del sequestro. Questa S.C. ha chiarito gia’ con Sezioni Unite sentenza n. 920 del 17/12/2003 (dep. 19/01/2004 Rv. 226491 – 01 imputato Montella) che “al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nel Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies, commi 1 e 2, (…) allorche’ sia provata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attivita’ economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, e’ necessario (…) che, ai fini della “sproporzione”, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attivita’ economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (…)”. Negli stessi termini, ex multis, Sez. 6 sentenza n. 721 del 26/09/2006 dep. 16/01/2007 Rv. 235607 – 01 imputato Nettuno, Sez. 6 sentenza n. 5452 del 12/01/2010 dep. 11/02/2010 Rv. 246083 – 01 imputati Mancin e altro, Sez. 6 sentenza n. 47567 del 20/11/2013 dep. 29/11/2013 Rv. 258030 – 01 P.M. in proc. Balducci, Sez. 1 sentenza n. 54156 del 27/04/2018 dep. 4/12/2018 Rv. 274550 – 01 imputato Costanzo Zammataro.
La tesi seguita dal TRIBUNALE comporterebbe l’illogica conseguenza di restituire al soggetto destinatario del sequestro ogni quid pluris che deriva dall’attivita’ svolta dall’amministratore giudiziario; e’ ovvio – e anzi, il contrario costituirebbe una distorsione – che, una volta che tale figura intervenga nella gestione di un’azienda intervenga, gli atti che egli svolge siano leciti: la sua funzione e’ quella di riportare l’azienda medesima su binari di correttezza formale e sostanziale, e quindi non e’ nemmeno in dubbio che quel che rinviene dalla sia attivita’ non abbia carattere di liceita’. La natura cautelare del sequestro di prevenzione, che nella specie si colloca all’interno di un giudizio nel quale deve ancora iniziare la fase del dibattimento in primo grado, impone di stabilire l’entita’ della confisca al momento conclusivo dell’accertamento dei reati contestati, non rilevando che dall’avvio dell’amministrazione giudiziaria gli introiti siano leciti.
Quanto all’onere probatorio, Sezioni Unite sentenza cit. aggiungono che “e’ necessario (…) che la “giustificazione” credibile consista nella prova della positiva liceita’ della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui e’ stata inflitta condanna”. Negli stessi termini, fra le altre, Sez. 1 sentenza n. 10756 del 18/02/2009 dep. 11/03/2009 Rv. 242896 – 01 imputati Pelle e altri, Sez. 1 sentenza n. 54156 del 27/04/2018 cit. Nel caso in esame, l’ordinanza del TRIBUNALE non da’ conto ne’ della lecita provenienza delle risorse utilizzate per realizzare i contratti, le erogazioni e la vendita effettuati durante l’amministrazione giudiziaria, ne’ che (OMISSIS) abbia fornito la dimostrazione positiva di tale lecita provenienza.
Quanto agli argomenti a sostegno del ricorso adoperati dalla difesa nella discussione davanti a questa S.C.:
a. essa ha sostenuto che i fondi usati per la costituzione e per il mantenimento della Societa’ agricola non sono illeciti, tant’e’ che il 95% del compendio aziendale facente capo a (OMISSIS) e’ stato dissequestrato. Va pero’ osservato che agli atti emerge che la ragione del dissequestro non e’ l’accertata liceita’ che si assume, bensi’ la circostanza che la societa’ era in perdita (sia tale motivazione o meno condivisibile, comunque non avalla alcuna ipotesi di liceita’ emersa);
b. la difesa ha aggiunto che l’asserita illiceita’ dell’originaria provvista non puo’ proiettarsi per un tempo indefinito sulla vita della societa’ allorche’ non siano ravvisati profili di illiceita’: il giudizio, che ha un termine di definizione, e’ in corso proprio per verificare se e quali reati siano stati commessi, e le ricadute di cio’ sul piano della confisca;
c. essa ha concluso rilevando come dagli introiti derivati dalla gestione dell’amministratore siano state detratte le spese relative alla gestione e il compensi dello stesso amministratore, si’ che l’importo di 80.000 Euro in realta’ ha subito una forte riduzione. Si tratta di considerazioni di merito, che esulano dal presente procedimento cautelare.
Pur se il ricorso in sede di legittimita’, trattandosi di misura cautelare reale, e’ ammissibile solo in presenza di violazione di legge, quest’ultima appare concretata dall’assenza di motivazione, ovvero da una sua lacunosita’ tale da configurarsi come carenza integrale, dell’ordinanza impugnata. Ne consegue allo stato l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza oggetto del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *