Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22945
Massima estrapolata:
Qualora il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., comma 2, abbia ad oggetto un’azienda composta anche di beni immobili ed il custode sia persona diversa dal detentore, al fine di impedire l’inefficacia della misura relativamente a tali beni è sufficiente che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex art. 608 c.p.c., comma 1, richiamato dall’art. 677 c.p.c., comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell’art. 675 c.p.c.
Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22945
Data udienza 8 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17257/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia nRG. 1849/2015, n. 1013/2015, depositata in data 27.4.2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8.1.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso, chiedendo di dichiarare l’estinzione del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha chiesto al tribunale di Verona di dichiarare
l’inefficacia del sequestro giudiziario dei beni facenti parte dell’asse ereditario di (OMISSIS), deceduta in data 8.9.2012, sequestro disposto ante causam su richiesta dell’altra coerede (OMISSIS). La ricorrente aveva sostenuto che la misura non era stata attuata nel termine di trenta giorni di cui all’articolo 675 c.p.c..
Il tribunale ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’inefficacia del sequestro, ma la pronuncia e’ stata integralmente riformata dalla Corte distrettuale, la quale, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), ha ritenuto che l’avvenuta notifica dell’avviso di rilascio ex articolo 608 c.p.c., nel rispetto del termine di legge aveva impedito la perenzione del provvedimento.
La cassazione di questo provvedimento e’ chiesta da (OMISSIS) sulla base di tre motivi di ricorso.
(OMISSIS) ha depositato controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 675 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la previsione di un termine perentorio per l’attuazione della misura e’ volta a garantire le medesime esigenze di urgenza che sono a fondamento dell’adozione del sequestro, per cui detta attuazione va effettuata mediante l’accesso dell’ufficiale giudiziario al luogo ove sono collocati i beni da sequestrare, anche ove infruttuoso, specie nell’ipotesi, quale quella in esame, in cui il custode sia persona diversa dal detentore, mentre la notifica del solo preavviso di rilascio non e’ idoneo a dar luogo all’attuazione delle misura e ad impedirne la perenzione.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e degli articoli 605, 608 e 677 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per aver la sentenza, del tutto immotivatamente, ritenuto che l’attuazione del sequestro di azienda ricade nella previsione dell’articolo 677 c.p.c., mentre la norma, richiamando l’articolo 605 c.p.c. e ss., in quanto compatibili, non e’ applicabile allorquando il provvedimento attinga l’azienda nell’insieme delle sue componenti.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 605, 608 e 677 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che il sequestro di azienda puo’ essere attuato alternativamente: a) nelle forme del sequestro mobiliare, essendo l’azienda un’universalita’ di beni; b) con le formalita’ esecutive previste dal codice di rito in relazione a ciascuna tipologia dei beni aziendali; c) mediante l’immissione in possesso del custode da parte dell’ufficiale giudiziario; d) mediante l’iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese.
A parere della ricorrente il provvedimento non poteva ritenersi eseguito tempestivamente con la notifica del preavviso, potendo quest’ultimo valere solo per le misure conservative degli immobili, mentre, in presenza di altri beni aziendali, vanno osservate le norme in tema di esecuzione in forma specifica per consegna, la cui esecuzione inizia con l’accesso dell’ufficiale ai luoghi in cui si trovano i beni.
3. Il presente giudizio va preliminarmente dichiarato estinto per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio, ritualmente accettata dalla contro ricorrente.
Data tuttavia la rilevanza nomofilattica e la particolare importanza delle questioni sollevate, ritiene il Collegio di dover comunque esaminare il merito del ricorso ai fini dell’enunciazione del principio di diritto ai sensi dell’articolo 363 c.p.c. (cfr. SU. N. 19051/10).
4. Il sequestro, disposto con provvedimento del 10.4.2013, aveva ad oggetto le consistenze mobiliari ed immobiliari facenti parte dell’azienda commerciale denominata (OMISSIS), ricadente nell’asse ereditario di (OMISSIS).
Dopo il rigetto del reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., (OMISSIS) aveva notificato due diversi avvisi di rilascio, uno per l’azienda e l’altro per il solo immobile, rispettivamente il 22 aprile ed il 3 maggio 2013, quindi entro il termine ex articolo 675 c.p.c., mentre l’accesso ai locali era stato effettuato solo in data 11.6.2013 unitamente alla consegna dei beni al custode (soggetto diverso dal detentore dell’azienda).
Il ricorso propone due distinte questioni interpretative: a) se, per evitare l’inefficacia del sequestro giudiziario di immobili, e’ sufficiente la notifica dell’avviso di rilascio ex articolo 608 c.p.c., o e’ richiesto l’accesso dell’ufficiale giudiziario, allorche’ sia nominato custode una persona diversa dal detentore del bene; b) se anche l’attuazione del sequestro di azienda e’ disciplinata dall’articolo 677 c.p.c..
4.1. L’articolo 670 c.p.c., comma 1, n. 1, prevedendo espressamente la possibilita’ di ottenere il sequestro giudiziario dell’azienda ove sussista la necessita’ di disporre la conservazione e la custodia dei beni che la compongano e ne sia controversa la proprieta’ o il possesso, considera unitariamente l’oggetto della misura, come entita’ non scomponibile nelle singole consistenze funzionalmente organizzate per l’esercizio dell’impresa.
Detta unitarieta’ viene in rilievo, gia’ sul piano testuale, principalmente riguardo alla possibilita’ di ricomprendere nell’oggetto della misura cautelare l’intero complesso dei beni aziendali, quale che sia la natura delle singole dotazioni, senza tuttavia imporre un’unica modalita’ attuativa, tantomeno nelle sole forme dell’esecuzione per consegna (articolo 605 c.p.c.).
Occorre considerare che il provvedimento ex articolo 670 c.p.c., essendo rivolto a soddisfare esigenze custodiali e conservative, attinge necessariamente i singoli cespiti nella loro materialita’, come puo’ argomentarsi dall’articolo 676 c.c.p., che, appunto, prevede che il giudice possa disporre le cautele idonee a rendere piu’ sicura la custodia.
La relativa attuazione, ove il custode sia persona diversa dal detentore, si compie mediante lo spossessamento (Cass. 22860/2007; Cass. 1716/1998; Cass. 1353/1957), che, anche in presenza di immobili, interessa individualmente le singole consistenze, sebbene l’oggetto della misura sia compiutamente identificato mediante la specificazione del tipo di attivita’ svolta e dei locali nei quali essa e’ esercitata, trattandosi di indicazioni idonee a comprendere tutti i beni funzionalmente collegati per l’esercizio dell’impresa (Cass. 877/2004; Cass. 8429/2000).
4.2. L’articolo 677 c.p.c., comma 1, dispone che l’attuazione si compie a norma dell’articolo 605 c.p.c. e ss., (precetto per consegna e per rilascio) in quanto applicabili. Il comma 2, prevede l’applicabilita’ dell’articolo 608 c.p.c., comma 1, ove il custode sia persona diversa dal detentore.
Tale ultima disposizione, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 3, lettera e), convertito con L. n. 80 del 2005, assegna alla notifica dell’avviso di rilascio la valenza di atto con cui si inizia l’esecuzione per rilascio.
A parere del Collegio, l’articolo 677 c.p.c., e’ applicabile anche all’attuazione del sequestro di azienda, non ostandovi ne’ il limite di compatibilita’ con le norme in tema di esecuzione per consegna e rilascio, ne’ la particolare natura dell’oggetto del provvedimento.
La norma non contiene – in proposito – alcuna esclusione (articolo 670 c.p.c.) ed anzi proprio il richiamo ad entrambe le forme di esecuzione (articolo 605 c.p.c. e ss.) impone di far riferimento alla disciplina applicabile in relazione alla natura dei singoli beni che ne vengono attinti.
D’altro canto, la natura unitaria del complesso aziendale non ha carattere assoluto neppure quando l’azienda e’ presa in considerazione nella sua globalita’ (come puo’ arguirsi dall’articolo 2556 c.c., ove impone il rispetto dei requisiti di forma del contratto di trasferimento dell’azienda ove imposti dalla natura dei singoli beni in essa ricompresi), e, in mancanza di una diversa previsione, non ne e’ preclusa in linea di principio e a determinati effetti, una valutazione atomistica.
Parimenti, l’assoggettamento al regime dei beni mobili non e’ suscettibile di generalizzazioni: a date condizioni, ciascun bene aziendale puo’ costituire oggetto di separati atti e rapporti giuridici ex articolo 816 c.c. (cfr. Cass. 9460/2000 in tema di azione di restituzione di azienda L. n. 267 del 1942, ex articolo 103, nel testo anteriore alle modifiche di cui al Decreto Legislativo n. 5 del 2006; per la natura mobiliare dell’azienda, Cass. 9046/2004 in motivazione e Cass. 748/1961).
Limitandosi all’ipotesi qui in esame (azienda costituita da beni mobili ed immobili; custodia affidata ad un soggetto diverso dal detentore), il richiamo contenuto nell’articolo 677 c.c., alle formalita’ dell’esecuzione per consegna e per rilascio (articolo 605 c.p.c. e ss.) va – dunque adeguatamente valorizzato, dando prevalenza non gia’ ad un’astratta considerazione dell’azienda quale universitas iuris di natura mobiliare (con quanto ne consegue riguardo ai profili strettamente attuativi), ma alle finalita’ pratiche del provvedimento, in modo che il custode possa validamente apprendere le singole consistenze nella loro materialita’ (articolo 677 c.p.c., comma 2).
La natura composita del complesso aziendale consente – pertanto di procedere all’attuazione della misura nelle forme dell’esecuzione per consegna relativamente ai beni mobili e a quella per rilascio relativamente agli immobili, senza che cio’ pregiudichi l’effettivita’ della tutela cautelare anche nella fase attuativa e l’urgenza di provvedere che connota i provvedimenti ex articolo 670 c.p.c., e senza che sia disattesa la ratio acceleratoria sottesa all’articolo 675 c.p.c., non derivandone un irragionevole appesantimento degli adempimenti da cui e’ gravato il sequestrante.
4.3. Per gli immobili aziendali, l’attuazione ha – dunque – inizio con la notifica dell’avviso ex articolo 608 c.p.c., comma 1, quale adempimento preliminare indispensabile per il rilascio, che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 3, lettera e), convertito con L. n. 80 del 2005, costituisce il primo atto dell’esecuzione e quindi, in virtu’ del richiamo contenuto nell’articolo 677 c.p.c., anche dell’attuazione del sequestro.
Detta notifica deve intervenire nel rispetto del termine di trenta giorni dal provvedimento a pena di inefficacia (articolo 675 c.p.c.), con la precisazione che, in tal caso, gli effetti della misura sono fatti salvi dalla tempestiva consegna dell’avviso all’ufficiale giudiziario, non potendo porsi a carico del sequestrante l’eventuale ritardo con cui la notifica venga poi eseguita.
Per ragioni di ordine sistematico – oltre che pratico – e all’esito del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto devono ritenersi applicabili anche all’ipotesi in esame i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di scissione degli effetti della notifica tra notificante e notificato (Corte Cost. 477/2002).
Difatti, la consegna dell’avviso all’ufficiale giudiziario costituisce l’esclusivo atto di impulso che, nella sequenza procedimentale della fase attuativa, e’ nella disponibilita’ del sequestrante e che questi e’ tenuto – quindi – ad avviare per impedire la perenzione della misura, non derivandone alcun vulnus al diritto di difesa del sequestrato, che sin dal momento in cui ha notizia dell’avvio dell’attuazione, e’ in grado di sollecitare gli eventuali controlli di regolarita’.
Non contrastano con le soluzioni qui raggiunte i principi affermati da Cass. 11345/1992 e da Cass. 850/1967 (secondo cui non puo’ ritenersi primo atto esecutivo, idoneo ad impedire la perenzione del sequestro, la notificazione dell’avviso di rilascio), dato che tali precedenti si riferiscono evidentemente ad un dato normativo ormai mutato. Attualmente, l’articolo 608 c.p.c., comma 1, (richiamato dall’articolo 677 c.p.c.) dispone – infatti – che l’esecuzione per rilascio ha inizio con la notifica dell’avviso.
In conclusione, il giudizio deve dichiararsi estinto per intervenuta rinuncia al ricorso.
Nulla sulle spese, avendo la controricorrente accettato la rinuncia. Va infine affermato il seguente principio di diritto:
“Qualora il sequestro giudiziario ex articolo 670 c.p.c., comma 2, abbia ad oggetto un’azienda composta anche di beni immobili ed il custode sia persona diversa dal detentore, a/ fine di impedire l’inefficacia della misura relativamente a tali beni e’ sufficiente che il sequestrante consegni all’ufficiale giudiziario l’avviso ex articolo 608 c.p.c., comma 1, richiamato dall’articolo 677 c.p.c., comma 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell’articolo 675 c.p.c.”.
“Se il custode e’ persona diversa dal detentore e l’azienda e’ composta da beni mobili ed immobili, l’attuazione del sequestro e’ regolata dall’articolo 677 c.p.c., e puo’ compiersi con le formalita’ di cui all’articolo 605, per i mobili e quelle di cui all’articolo 608 c.p.c. per gli immobili”.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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