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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 4 febbraio, n. 2413. La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poiché non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall’art. 1218 del codice civile, sicché l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante. Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall’allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 cod. civ., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull’insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 4 febbraio, n. 2413 Svolgimento del processo 1. C.P. , in proprio e nella qualità di genitore del minore C.F.A. , citava in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e B.C. davanti al Tribunale di Firenze, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti dal figlio...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 febbraio 2014, n. 2298. La comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9, nel momento in cui fa obbligo al datore di indicare puntualmente le modalita’ con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, intende consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione di collocamento in mobilita’ e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non e’, dunque, sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, ne’ la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, mentre e’ necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 febbraio 2014, n. 2298 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. TRIA Lucia...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014, n. 107. Il Tribunale del luogo in cui ha sede l’arbitrato è competente a decidere sull’esecutorietà del lodo, anche se le parti hanno statuito diversamente nella clausola compromissoria

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI – 1 CIVILE Ordinanza 7 gennaio 2014, n. 107 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente – Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere – Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2014, n. 2364. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 febbraio 2014, n. 2364 Fatto e diritto Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 377 e 380 bis cod. proc. civ., in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 22916 del 2012. “La Corte d’Appello dell’Aquila respingeva il reclamo proposto ex art. 720 bis...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 22 gennaio 2014, n. 2925.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 22 gennaio 2014, n. 2925 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. FUMO Maurizio – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. CAPUTO...