L'Ordinanza civile n. 8733 della Corte di Cassazione, del 2 aprile 2025, ha fornito importanti chiarimenti in materia di fideiussione e del termine semestrale previsto dall'articolo 1957 del Codice Civile.
La Suprema Corte ha ribadito che, in base all'articolo 1957 c.c., il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, a condizione che il creditore, entro sei mesi dalla scadenza, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia poi diligentemente continuate. Il creditore ha quindi l'onere di agire prontamente per l'adempimento a seguito della scadenza dell'obbligazione e di coltivare l'azione intrapresa; in caso contrario, decade dal diritto di agire nei confronti del fideiussore.
Lo scopo di questo termine semestrale è quello di proteggere il fideiussore dall'aumento indiscriminato degli oneri della sua garanzia, evitando che il creditore, non attivandosi tempestivamente al primo segno di inadempimento, lasci aumentare l'importo del debito magari contando sulla responsabilità solidale del fideiussore.
Con riferimento al "dies a quo", ovvero il momento da cui decorre il termine semestrale, la Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui il debitore principale acceda alla procedura di concordato preventivo, l'obbligazione può considerarsi "scaduta" dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Questa interpretazione si basa sul richiamo espresso operato dall'articolo 169 della Legge Fallimentare all'articolo 55, comma 2, della stessa legge, il quale stabilisce che "i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione del fallimento". Il principio è quindi esteso per analogia al concordato preventivo, determinando il momento cruciale per l'attivazione del creditore verso il fideiussore.




