La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 25436 del 16 settembre 2025, ha definito la natura giuridica e gli obblighi derivanti dal contratto di rimessaggio (che si distingue dal contratto di ormeggio).
La Suprema Corte ha stabilito che il contratto di rimessaggio – che prevede la messa a disposizione di un'area per il ricovero di un bene mobile (ad esempio, un'imbarcazione) – è un contratto atipico, di natura reale (si perfeziona con la consegna della cosa) e con effetti obbligatori.
Tale contratto partecipa delle caratteristiche del deposito e ne mutua la disciplina legale, inclusa la previsione dell'art. 1766 c.c.. Ciò impone al depositario (colui che effettua il rimessaggio) il fondamentale obbligo di custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. In caso di inadempimento, sorge a carico del depositario l'obbligo di risarcimento del danno. Tale obbligo risarcitorio si estende non solo al bene principale, ma anche a tutte quelle cose che costituiscono la normale attrezzatura del bene mobile ricoverato



