Implicita validità preliminare sentenza ex art. 2932 c.c.
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Implicita validità preliminare sentenza ex art. 2932 c.c.

L'ordinanza n. 457/2025 della Corte di Cassazione stabilisce che se un tribunale, con una sentenza definitiva, accoglie una richiesta basata sull'articolo 2932 del Codice Civile (che riguarda l'esecuzione forzata di un contratto preliminare), ciò implica che il contratto preliminare stesso è stato ritenuto valido. Di conseguenza, non è più possibile contestare la validità di quel contratto in un successivo processo, poiché la questione è già stata decisa in modo definitivo.