Secondo l'Ordinanza n. 11899 del 6 maggio 2025 della Corte di Cassazione, sezione civile, nell'ambito di un'assicurazione contro gli infortuni, il termine di prescrizione per richiedere l'indennizzo dovuto per postumi permanenti inizia a decorrere dal momento in cui le conseguenze dell'infortunio si sono consolidate. Non ha alcuna importanza il fatto che, in futuro, questi postumi possano essere curati o eliminati con un intervento chirurgico o una terapia specifica. Il punto di riferimento per l'inizio del termine prescrizionale rimane il momento della stabilizzazione della condizione clinica dell'infortunato.
Categoria: Cassazione civile 2025
Spese cautelari e valutazione finale sul complesso
L'Ordinanza civile n. 8839 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, ha fornito un importante chiarimento riguardo alla liquidazione delle spese relative ai sub-procedimenti cautelari.
La Suprema Corte ha stabilito che la liquidazione di tali spese non deve essere un'operazione isolata. Al contrario, essa deve essere effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva dell'esito della controversia principale. Questo implica una riconsiderazione delle spese di lite nel loro insieme, includendo le spese sostenute per il procedimento cautelare "endoprocessuale", basandosi sull'esito finale del giudizio.
In pratica, le spese affrontate per ottenere o resistere a un provvedimento cautelare non vengono liquidate in via definitiva subito dopo la decisione sul cautelare, ma la loro attribuzione finale e il loro ammontare sono determinati solo al termine del giudizio di merito, in base a chi risulti soccombente o vincitore nella controversia nel suo complesso.
Domanda Riconvenzionale Trasversale e la decadenza
L'Ordinanza civile n. 8847 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, si è pronunciata sui termini per la proposizione della domanda riconvenzionale trasversale.
La Suprema Corte ha stabilito che la domanda riconvenzionale trasversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Non è, quindi, ammissibile proporla con la memoria prevista dall'articolo 183, comma 6, n. 1, del Codice di Procedura Civile (nella versione applicabile ratione temporis). Tale memoria, infatti, consente all'attore unicamente di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di introdurre nuove domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto.
Nel caso specifico, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione di inammissibilità di una domanda di regresso. Questa domanda, formulata da una compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni corresponsabili di un sinistro per somme risarcite a un altro corresponsabile, era stata proposta solo con la prima memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e non entro la prima udienza di trattazione.
In sintesi, l'ordinanza ribadisce la perentorietà del termine della prima udienza di trattazione per la proposizione delle domande riconvenzionali trasversali, limitando il contenuto delle memorie successive a mere precisazioni o modifiche di quanto già introdotto.
Obbligazioni Solidali e la Prescrizione Estesa
L'Ordinanza civile n. 8837 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, si è pronunciata sugli effetti dell'eccezione di prescrizione nell'ambito delle obbligazioni solidali.
La Suprema Corte ha stabilito che quando la prescrizione viene eccepita da uno dei coobbligati in solido, tale eccezione ha un effetto estintivo sul rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri coobbligati. Questo accade ogni volta che dalla mancata estinzione generalizzata dell'obbligazione possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente.
Tale principio trova un'eccezione in due casi: se il coobbligato non eccipiente ha rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, oppure se, dopo essersi costituito in giudizio, ha omesso di eccepire a sua volta la prescrizione.
Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza della sentenza precedente. Quest'ultima aveva esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, con la sola eccezione di uno di essi che, pur costituitosi in giudizio, non aveva sollevato alcuna eccezione in tal senso.
In sintesi, l'ordinanza rafforza il principio per cui l'eccezione di prescrizione, se fatta valere da un condebitore solidale, può estendere i suoi benefici anche agli altri, a meno che questi non manifestino una chiara volontà contraria.
Non contestazione serve chiara allegazione fatti.
L'Ordinanza civile n. 8900 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, si è pronunciata sui limiti di operatività del principio di non contestazione nel processo civile.
La Suprema Corte ha chiarito che il principio di non contestazione non può trovare applicazione in difetto di una specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere oggetto di contestazione. Tale specificità non può essere desunta semplicemente dall'esame dei documenti prodotti dalla parte.
La Cassazione ha sottolineato che l'onere di contestazione è strettamente correlato alle affermazioni presenti negli atti che sono deputati a contenere le allegazioni delle parti (ad esempio, atti introduttivi o memorie). Questa correlazione è fondamentale per consentire sia alle parti stesse che al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle allegazioni e delle deduzioni contrapposte, quali siano i fatti non contestati e quali, invece, rimangano controversi e necessitino di prova.
In sintesi, l'ordinanza ribadisce che la non contestazione opera solo se i fatti sono stati allegati con sufficiente chiarezza e precisione negli atti processuali, garantendo la trasparenza e la definizione del thema probandum.
La Convenzione Montreal non si applica per voli interni
La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 8802 del 3 aprile 2025, ha chiarito l'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo.
La Suprema Corte ha stabilito che la Convenzione di Montreal, inclusivo del suo articolo 49 che sancisce la nullità delle clausole contrattuali derogatorie delle disposizioni in essa contenute, non si applica ai voli interni agli Stati contraenti.
Ciò significa che le norme e le limitazioni di responsabilità previste dalla Convenzione, che regolamenta il trasporto aereo internazionale di passeggeri, bagagli e merci, non trovano applicazione per i voli che si svolgono interamente all'interno dei confini di un singolo Stato firmatario della Convenzione. Per questi voli, si dovranno fare riferimento alle normative nazionali specifiche.
In sintesi, la sentenza delimita chiaramente l'efficacia della Convenzione di Montreal al solo contesto del trasporto aereo internazionale, escludendo i voli che non oltrepassano i confini di un unico Stato.
Obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore
L'Ordinanza civile n. 8901 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, ha chiarito la portata dell'obbligo del venditore di consegnare documenti al compratore ai sensi dell'articolo 1477, comma 3, del Codice Civile.
La Suprema Corte ha precisato che i documenti che il venditore è tenuto a consegnare non devono essere considerati solo nella loro esistenza materiale o nel loro contenuto formale. È fondamentale, invece, che essi siano idonei ad assicurare al compratore l'effettivo esercizio dei poteri di godimento e di scambio dei quali è divenuto titolare con l'acquisto del bene. Ciò significa che la consegna documentale non è un mero adempimento formale, ma deve garantire la piena fruibilità e commerciabilità del bene.
Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha richiamato tale principio e lo ha ritenuto applicabile a un contratto avente ad oggetto la fornitura e installazione di porte antincendio. La Corte ha classificato tale contratto nello schema della vendita e non dell'appalto, confermando l'obbligo di consegnare documenti funzionali al godimento del bene venduto.
Contratto scritto e la prova solo con scrittura
L'Ordinanza civile n. 8889 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, ha ribadito un principio fondamentale in materia di contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.
La Suprema Corte ha affermato che, per tali contratti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne costituiscono l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura. Questo significa che la forma scritta non può essere sostituita da nessun altro mezzo probatorio.
Inoltre, la Cassazione ha precisato che la prova dell'esistenza del contratto non può essere surrogata nemmeno dal comportamento processuale delle parti, quand'anche queste abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. La rigorosità della forma ad substantiam impone, infatti, che l'atto scritto sia l'unico strumento idoneo a dimostrare la validità e l'esistenza del contratto stesso.
In sintesi, l'ordinanza sottolinea che, quando la legge impone la forma scritta a pena di nullità per un contratto, l'unico modo per provarne l'esistenza e il contenuto in giudizio è produrre materialmente il documento scritto.
Giudicato penale condanna: estende accertamento danno
L'Ordinanza civile n. 9082 della Corte di Cassazione, del 7 aprile 2025, ha precisato gli effetti del giudicato penale di condanna sul successivo giudizio civile, in particolare per quanto riguarda l'accertamento del danno.
La Suprema Corte ha stabilito che un giudicato penale di condanna, quando si forma su una fattispecie di "reato di danno" – cioè un reato in cui il danno-evento (l'evento dannoso richiesto dalla norma penale) coincide con il danno-conseguenza (il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale) – si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno. Questo significa che l'esistenza di tale danno non può più essere oggetto di ulteriore accertamento in sede civile, essendo già stata definitivamente stabilita nel processo penale.
Nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello. La Corte ha affermato che il giudicato penale di condanna per il reato previsto dall'articolo 224, comma 2, della Legge Fallimentare (relativo a illeciti dell'amministratore) si estende non solo alla violazione dei doveri contestata all'amministratore (nella specie, la distribuzione di utili fittizi), ma anche all'accertamento che tale condotta ha effettivamente determinato il dissesto della società o, comunque, il suo aggravamento.
In sintesi, l'ordinanza rafforza il principio di preclusione, impedendo al giudice civile di ridiscutere l'esistenza di un danno già accertata in modo definitivo in un procedimento penale per reati di danno.
Abusivo frazionamento del credito; improponibile
La Corte di Cassazione, con la Sentenza civile n. 7299 del 19 marzo 2025, ha affrontato il tema dell'abusivo frazionamento del credito, delineando i limiti entro cui un creditore può azionare in giudizio pretese derivanti da un medesimo rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito che i diritti di credito che, oltre a derivare da un identico rapporto di durata tra le stesse parti, sono potenzialmente riconducibili al medesimo ambito oggettivo di un futuro giudicato o si basano su fatti costitutivi identici o simili – il cui accertamento separato comporterebbe un inutile e ingiustificato spreco di attività processuale – non possono essere azionati in giudizi separati.
Questa preclusione viene meno solo se si accerta che il creditore ha un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata. In assenza di tale interesse, la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, ferma restando la possibilità per il creditore di riproporre la domanda in forma unitaria.
Tuttavia, la sentenza introduce una precisazione importante: qualora non sia più possibile instaurare un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, ad esempio per l'intervenuta formazione del giudicato su una parte della domanda proposta separatamente, il giudice è comunque tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se abusivamente frazionata. In tale circostanza, il comportamento del creditore (l'abusivo frazionamento) deve essere tenuto in considerazione in sede di liquidazione delle spese di lite. Il giudice potrà, a tal fine, escludere la condanna in favore del creditore o anche porre in tutto o in parte le spese a suo carico, ai sensi degli articoli 88 e 92, comma 1, c.p.c., poiché l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
In sintesi, la pronuncia mira a scoraggiare il frazionamento non giustificato delle pretese creditorie per ragioni di economia processuale, prevedendo sanzioni processuali (improponibilità o condanna alle spese) in caso di violazione.





