Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 marzo 2024| n. 7945.
Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo non alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina
Il principio di “non contestazione” ha riguardo solo ai fatti da accertare nel processo, non già ai documenti, o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti, anche se raggiunte in una perizia stragiudiziale, né a questioni che attengono allo svolgimento del processo, né tantomeno alla qualificazione giuridica o all’interpretazione della disciplina, legale o contrattuale, applicabile in relazione alla domanda, la cui cognizione rientra appunto nel potere-dovere del giudice. In particolare, tale principio si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non anche alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato




