Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 aprile 2024| n. 10885.
In tema di somministrazione del servizio di telefonia, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela derivante dalla mancata tempestiva attivazione dell’utenza telefonica si qualifica come danno patrimoniale da perdita di chance. Tale genere di pregiudizio non consiste nella perdita di un vantaggio economico, essendo bensì rappresentato dalla definitiva perdita della possibilità di conseguirlo. Sicché, allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale, per la liquidazione del danno si procede in via equitativa, pur nell’impossibilità di quantificare con esattezza il numero di commesse e gli ordini persi dall’impresa fruitrice del servizio a seguito del distacco della linea telefonica. Ai fini della risarcibilità del danno, è sufficiente che il pregiudizio sia provato in termini di apprezzabile, seria e consistente possibilità perduta di acquisire nuova clientela, atteso che l’esistenza del danno non può essere negata dalla mera mancanza di documenti fiscali idonei a dimostrare l’avvenuta contrazione reddituale del fruitore; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere la sussistenza di un danno risarcibile.


