Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2024| n. 14005.
Il soggetto che abbia proposto impugnazione con ricorso per cassazione nell'asserita qualità di successore, a titolo universale, di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto, a pena d'inammissibilità, a fornire la prova, con riscontri documentali - la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio - delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo ai sensi dell'articolo 110 del Cpc. In difetto di tale prova resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto ad agire, il cui onere incombe ex articolo 2697 del Cc sulla parte che tale diritto eserciti






