Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 marzo 2024| n. 7156.
In caso di omesso esame non di fatti ma di documenti, la denuncia ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5) Cpc può essere ammessa solo se il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, rendendo la ratio decidendi priva di fondamento, per cui la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa.