Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso
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Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2062.

Nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione non é consentita la produzione di documenti relativi a vicende successive al deposito del ricorso, indipendentemente dal rispetto delle forme previste dall'art. 372, comma 2, c.p.c., fatta eccezione per i documenti che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto inammissibile la produzione dell'atto di conferma ex art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001 contenente la menzione del titolo abilitativo della costruzione, in quanto insuscettibile di rientrare nella previsione di cui all'art. 372 c.p.c.).

La compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso
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La compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 gennaio 2024| n. 2015.

La compressione o limitazione del diritto al godimento di un bene cagionato dall’altrui fatto dannoso (nella specie, le infiltrazioni di acqua derivanti dalla rottura dell’impianto di riscaldamento condominiale) è suscettibile di tradursi in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile sotto un duplice profilo: quale danno emergente, ove ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria delle pregresse condizioni del bene; a titolo di lucro cessante, per le perdite dei frutti civili normalmente prodotti dalla cosa. Il lucro cessante, pertanto, si configura ogni qual volta la parte alleghi che l’impedita disponibilità dell’immobile abbia provocato un mancato guadagno, sub specie di mancata percezione dei frutti civili conseguibili mediante la concessione a terzi verso corrispettivo del godimento del bene.

La dazione di denaro o di fiches finalizzata all’attuazione del gioco o della scommessa
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La dazione di denaro o di fiches finalizzata all’attuazione del gioco o della scommessa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2053.

La dazione di denaro o di fiches finalizzata all'attuazione del gioco o della scommessa, se proviene da soggetto, quale l'organizzatore degli stessi, che ha un interesse diretto al loro svolgimento, dà luogo a un debito di gioco, e non comporta, pertanto, azione per la restituzione o per il pagamento, in ragione della causa concreta dell'accordo complessivo, riconducibile all'ambito di applicazione dell'art. 1933 c.c., diversamente dal caso in cui sia effettuata da soggetto che, anche se consapevole della sua destinazione, sia estraneo al risultato del gioco, configurandosi, in tal caso, un autonomo negozio giuridico dotato di una propria causa.

Spese processuali e le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione
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Spese processuali e le gravi ed eccezionali ragioni legittimanti la compensazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 gennaio 2024| n. 2096.

In tema di spese processuali, le “gravi ed eccezionali ragioni” legittimanti la compensazione, totale o parziale, delle stesse devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, tautologiche, meramente apparenti o locuzioni anodine (quali “la particolarità della fattispecie”, “le peculiarità della vicenda”, “la natura della decisione” et similia) inidonee a consentire il necessario controllo

L’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
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L’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1600.

Gli articoli 342 e 434, del Cpc, nel testo formulato dal Dl n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci
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Il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1619.

In tema di esecuzione forzata, il comando contenuto nel titolo esecutivo giudiziale può essere integrato con gli atti del processo o anche ad esso estrinseci, purché presupposti nei primi o richiamati in modo idoneo, a condizione che l'integrazione abbia ad oggetto il risultato di un'attività di giudizio su questioni comunque esaminate e risolte, seppur non adeguatamente estrinsecate al momento della formazione del documento, e che il titolo non sia intrinsecamente contraddittorio, potendo essere completato in maniera sufficientemente univoca, senza richiedere attività cognitive suppletive da espletarsi ex novo.

L’indagine sulla natura commerciale o agricola di un’impresa agrituristica ai fini della sua assoggettabilità a fallimento
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L’indagine sulla natura commerciale o agricola di un’impresa agrituristica ai fini della sua assoggettabilità a fallimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1579.

L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare, va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche e attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto in sede giudiziale, alla luce dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola.

La consulenza tecnica di natura contabile e l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie
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La consulenza tecnica di natura contabile e l’attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 gennaio 2024| n. 1763.

Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio.

Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale
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Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 gennaio 2024| n. 1838.

Il creditore che agisce per ottenere il pagamento di un importo a titolo di adempimento contrattuale, per non incorrere in una dichiarazione di nullità della domanda giudiziale, è tenuto a indicare le circostanze da cui deriva l'inadempimento del debitore, non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito.

In tema di danno patrimoniale da lesione della salute
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In tema di danno patrimoniale da lesione della salute

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1607.

In tema di danno patrimoniale da lesione della salute ove, in conseguenza dell'illecito, il danneggiato abbia subito una perdita della capacità lavorativa specifica e un conseguente demansionamento che abbia determinato una riduzione della retribuzione precedentemente percepita, è risarcibile, a titolo di danno futuro, da valutare in via prognostica, non solo la componente fissa della retribuzione, ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi, in ossequio al principio di integralità del risarcimento.