Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 ottobre 2023| n. 28677.
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo “ante causam” devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ.