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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 luglio 2015, n. 13568. Alla cognizione del giudice amministrativo – giudice del legittimo eser­cizio della funzione amministrativa – sono attribuite le domande di ri­sarcimento del danno che si ponga in rapporto di causalità diretta con l’illegittimo esercizio del potere pubblico, mentre resta riservato al giu­dice ordinario soltanto il risarcimento dei danno provocato da “compor­tamenti” della p.a. che non trovano rispondenza nel precedente eserci­zio di quel potere. In ogni caso, anche se si volesse ipotizzare l’esistenza di una situazione di diritto soggettivo facente capo all’attore, la questione ricadrebbe nell’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale prevista dall’art. 133, comma 1, lettera q), cod. proc. amm., trattando­si di controversia relativa alla mancata adozione di provvedimenti con­tingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana. La dichiarazione della giurisdizione del giu­dice amministrativo non comporta anche una valutazione di sussistenza nell’ordinamento di una norma astratta idonea al riconoscimento e alla tutelabilità della posizione giuridica fatta valere nella specie dal “citta­dino automobilista circolante e fruitore delle strade pubbliche”. Poiché, infatti, la giustiziabiiità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giuri­sdizione (Sez. Un., 16 gennaio 2015, n. 647), spetta al giudice ammini­strativo stabilire se, in concreto, tale interesse legittimo risulti davvero configurabile, e quindi meritevole di tutela, o se invece si tratti di inte­resse indifferenziato di mero fatto che non consente l’accoglimento del­la domanda

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 luglio 2015, n. 13568 Ritenuto in fatto 1. – G.T. ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Udine il Comune di Udine, chiedendone la condanna al risarcimento dei danno esistenziale, quantificato in via equitativa in euro 2.500, che ha assunto di aver patito quale...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13515. La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio celebrato con il rito concordatario incontra il limite dell’ordine pubblico, declinato nella necessità di tutela del matrimonio-rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13515 Svolgimento del processo 1 – Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Be.Pa. conveniva in giudizio davanti alla Corte di appello di Bologna il sig. B.I. , chiedendo il riconoscimento della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in data 23 febbraio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 luglio 2015, n. 13514. Il giudicato “rebus sic stantibus”, che connota le pronunce relative a rapporti soggetti a mutamenti determinati da eventi succes­sivi, è pur sempre dotato, fin quando non vengano accertate sopravvenienze tali da imporre delle mo­difiche o revoche, di autorità, intangibilità e stabilità, ancorché limitate nel tempo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 1 luglio 2015, n. 13514 Svolgimento del processo 1 – Con decreto in data 10 gennaio 2013 il Tribuna­ le di Santa Maria Capua Vetere rigettava la domanda con la quale, ai sensi dell’art. 9 della l. n. n. 898 del 1.970, il signor M.B. aveva chie­sto la...

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Corte di Cassazione, sezione I, 1 luglio 2015, n.13504. In materia di divorzio o separazione, quando l’affidamento condiviso dei figli prevede un collocamento prevalente presso uno dei genitori, la corresponsione dell’assegno di mantenimento deve porsi a carico del genitore non collocatario

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 1 luglio 2015, n.13504 Considerato in diritto 2 – Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria depositata nell’interessa della T. , in applicazione del principio secondo cui la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 cod....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13184. A norma dell’art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento dei diritto, da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Occorre pertanto che il riconoscimento provenga dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto e non già da un terzo, che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento: riconoscimento che deve essere univoco ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso là dove il semplice invito a sottoporsi a visita medico-legale non presenta assolutamente la valenza che gli vorrebbe attribuire il ricorrente, costituendo una mera tappa della procedura di liquidazione che non è incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto vantato. Giova aggiungere che la valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e, come tale, è insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 giugno 2015, n. 13184   Svolgimento del processo Roberto R. convenne in giudizio G.C. e la Compagnia di Assicurazioni la Fondiaria s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni subiti per un incidente avvenuto il 17 luglio 1990. Espose l’attore di essere stato investito da un motoveicolo condotto dal...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13225. La responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; sicchè grava sul soggetto danneggiato – come testualmente stabilito dall’art. 8 dpr cit. (trasfuso nell’art. 120 del cd. “codice del consumo”) – la prova del collegamento causale non già tra `prodotto’ e danno, bensì tra `difetto’ e danno; solo a seguito del raggiungimento di tale prova (avente pertanto ad oggetto la relazione ‘difetto-danno’ quale prerequisito normativo costituente al contempo limite e fondamento della responsabilità del produttore), viene a gravare sul produttore la dimostrazione (art.6 dpr cit.) della causa liberatoria insita nel fatto che i difetto riscontrato non esisteva quando egli ha posto il prodotto in circolazione, ovvero che all’epoca non era riconoscibile come tale a causa dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche in materia; il danno riportato non prova di per sé, ex artt.5 dpr cit., né direttamente né indirettamente, il difetto né “la pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego, ma solo una più indefinita pericolosità del prodotto di per sé insufficiente per istituire la responsabilità del produttore, se non sia anche in concreto accertato che quella specifica condizione di insicurezza del prodotto si pone al di sotto del livello di garanzia di affidabilità richiesto dalla utenza o dalle leggi in materia

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 26 giugno 2015, n. 13225 Svolgimento del giudizio Nell’aprile `95 V.S. – con i suoi familiari C.Z., L., T. e P. S. – conveniva in giudizio la Finterm spa, chiedendone la condanna, ai sensi del dpr n. 224 del 24 maggio 1988, al risarcimento dei danni da lui...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13218. Ai fini del diritto al risarcimento del danno iure haereditatis, il convivente more uxorio del defunto a cui sia stata negata la qualità di erede universale si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto agli eredi legittimi. Pertanto, è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 giugno 2015, n. 13218 Svolgimento del processo M.D., M.D.P. e G. P. – il primo nella qualità di convivente more uxorio e gli altri nella qualità di fratelli di E. P. – convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, la Clinica...