Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2012, proposto da: MA.PI. S.P.A., in persona dell’amministratore unico pro-tempore, in proprio e quale capogruppo...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4958. Nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell'impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la capacità tecnico professionale assicurando che l'impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4958 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2703 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Lo. S.r.l., con sede in Olginate, in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4728. In merito al ricorso esperito avverso l'autorizzazione rilasciata per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse deve riconoscersi, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ai proprietari dei fondi confinanti con l'area interessata dall'intervento edilizio, in ragione della semplice vicinitas, trovandosi il terzo in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dall'edificazione
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4728 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6642 del 2013, proposto da: Pa.Fr. in qualità di titolare della omonima impresa individuale Pa.Fr., rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4733. In tema di pubblici appalti, l'istituto della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche, ed il suo incameramento, sussistendone i presupposti, risulta coerente con tale finalità, avendo esso la funzione di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, sanzionando la violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dalla stazione appaltante. E ciò tenuto conto del fatto che, con la domanda di partecipazione alla gara, l'operatore economico sottoscrive e si impegna ad osservare le regole della relativa procedura, delle quali ha, dunque, contezza. L'incameramento della cauzione provvisoria costituisce una scelta del legislatore ordinario, scelta che, considerate la natura e le finalità della detta cauzione, non può essere giudicata frutto di un uso distorto ed arbitrario della discrezionalità allo stesso spettante e contrastante con il canone della ragionevolezza
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4733 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5727 del 2012, proposto da: An. Spa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura gen. dello Stato, domiciliata...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4775. La valutazione di impatto ambientale di un'opera, in caso di significativi effetti transfrontalieri, sotto il profilo procedimentale è disciplinata dalla Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 (Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) – ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1994, n. 640, e in vigore dal 10 settembre 1997 -, nonché dall'art. 7 della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), e ss. mm. Ii. Ne discende, sul piano processuale – in ipotesi di rischio di una significativa incidenza pregiudizievole di un impianto eolico, sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sul confinante territorio di un comune straniero (nella specie, austriaco) -, a detto comune va riconosciuta la legittimazione a ricorrere avverso la deliberazione di approvazione del progetto relativo all'impianto de quo. Peraltro, un distinto ed autonomo fondamento normativo della legittimazione a ricorrere del Comune in questione in impugnazione del provvedimento autorizzatorio è rinvenibile nella Convenzione di Århus del 25 giugno 1998 (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, il cui articolo 9 impone alle Parti aderenti di garantire a chiunque ritenga leso il proprio diritto partecipativo in materia ambientale (tra l'altro, per l'inadeguatezza delle risposte fornite alle proprie richieste informative) l'"accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 22 settembre 2014, n. 4775 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2013, proposto da: W. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 settembre 2014, n. 4494. Nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, c. 1, del medesimo codice (D.Lgs. 12.04.2006, n. 163) si sostanzia nel dovere (e non nella mera facoltà) della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli, sia pur solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti. Esso non può e non deve operare, invece, quando manca il documento o la dichiarazione, o la forma prevista a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 settembre 2014, n. 4494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2014, proposto da: Te. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 settembre 2014, n. 4604. In tema di libertà d'iniziativa economica privata ed esercizio di attività di investigazioni e ricerche per conto di privati, il privato, nei cui confronti risultino seri e non emulativi o ipotetici indizi valutabili sfavorevolmente e quindi sussista una propensione contra legem ad hoc, non abbia titolo per ottenere la licenza: così, è legittimo il nuovo diniego di autorizzazione che non replichi il precedente già annullato e che, invece, si fondi su un differente e più ampio apprezzamento dell'assenza di buona condotta
Consiglio di Stato sezione III sentenza 10 settembre 2014, n. 4604 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 4922/2013 RG, proposto dal Ministero dell’interno e dall’UTG – Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4731. Il potere di pianificazione urbanistica del territorio, la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3°, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune, non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Infatti, tale potere di pianificazione deve intendersi in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Tali finalità sono peraltro desumibili fin dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, che individua il contenuto della "disciplina urbanistica e dei suoi scopi", non solo nell'"assetto ed incremento edilizio" dell'abitato, ma anche nello "sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica"
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4731 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10069 del 2005, proposto da: Fa.Ma. e Fa.Ca., rappresentati e difesi dagli avv. Cu.Ci., An.Ro., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4805. L'art.9 del d.l. n.90/2008, dopo aver individuato nel comma primo i siti da destinare a discarica, tra i quali quello di Chiaiano, nel successivo comma secondo aggiunge che "presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato,…….lo smaltimento dei rifiuti pericolosi…", chiarendo tuttavia che tale ultima individuazione dovrà avvenire "nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore". Questo significa che nella discarica di Chiaiano, non potranno essere contemporaneamente conferiti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi poiché ciò viene assolutamente vietato dalla normativa comunitaria, sicchè l'autorizzazione che la norma contempla, la quale peraltro non s'atteggia come autorizzazione definitiva in senso tecnico, ma come – preventivo assenso, a cui seguirà la vera e propria autorizzazione una volta approvato il progetto definitivo della discarica – non può che essere intesa che come provvedimento da adottare nel pieno rispetto di tale normativa comunitaria
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4805 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 586 del 2010, proposto da: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI,in persona del sindaco in carica, rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4806. L'astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8271 del 2012, proposto da: COMUNE DI CITTANOVA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso...