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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4731. Il potere di pianificazione urbanistica del territorio, la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3°, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune, non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Infatti, tale potere di pianificazione deve intendersi in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Tali finalità sono peraltro desumibili fin dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, che individua il contenuto della "disciplina urbanistica e dei suoi scopi", non solo nell'"assetto ed incremento edilizio" dell'abitato, ma anche nello "sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica"

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4731 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10069 del 2005, proposto da: Fa.Ma. e Fa.Ca., rappresentati e difesi dagli avv. Cu.Ci., An.Ro., con domicilio...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4805. L'art.9 del d.l. n.90/2008, dopo aver individuato nel comma primo i siti da destinare a discarica, tra i quali quello di Chiaiano, nel successivo comma secondo aggiunge che "presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato,…….lo smaltimento dei rifiuti pericolosi…", chiarendo tuttavia che tale ultima individuazione dovrà avvenire "nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore". Questo significa che nella discarica di Chiaiano, non potranno essere contemporaneamente conferiti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi poiché ciò viene assolutamente vietato dalla normativa comunitaria, sicchè l'autorizzazione che la norma contempla, la quale peraltro non s'atteggia come autorizzazione definitiva in senso tecnico, ma come – preventivo assenso, a cui seguirà la vera e propria autorizzazione una volta approvato il progetto definitivo della discarica – non può che essere intesa che come provvedimento da adottare nel pieno rispetto di tale normativa comunitaria

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4805 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 586 del 2010, proposto da: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI,in persona del sindaco in carica, rappresentato e...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 settembre 2014, n. 4841. Lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Nell’ordinamento nazionale il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo – con la relativa tutela giurisdizionale – quando l’amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell’ordine e della buona amministrazione.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 settembre 2014, n. 4841   N. 04841/2014 N. 00403/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 403 del 2014, proposto dalla signora MONTAGNA...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4812. Le convenzioni di lottizzazione, rientrando a buon tritolo negli accordi tra privati e pubblica amministrazione, in via generale disciplinati dall'art. 11 della legge n. 241/1990, se pur risentono della disciplina civilistica dei contratti, nondimeno non si sottraggono ad una considerazione dell'immanenza dell'interesse pubblico che diviene oggetto dell'accordo, con il quale si disciplina, appunto, il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo, in questo caso sostituito dall'accordo stesso. Tale affermazione risulta confermata, per un verso, dal comma 1 del citato art. 11, che, nel prevedere la facoltà dell'amministrazione di stipulare accordi, precisa che questa è riconosciuta "in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse"; per altro verso, dal comma 2 che prevede l'applicabilità agli accordi "in quanto compatibili" non già delle norme del codice civile, bensì solo dei "principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti". Anche a volere assumere un'ottica prettamente civilistica, occorre affermare che la immanente previsione del perseguimento dell'interesse pubblico, conforma diversamente la causa dell'accordo, anche nell'ipotesi in cui questo, afferendo alla regolazione di aspetti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, tende ad assumere profili riportabili al contratto

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4812 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4864 del 2012, proposto da: CE. SRL in liquidazione, Me. S.r.l. in liquidazione, F. S.p.A. in liquidazione,...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4748. In tema di rapporto tra diritto di cronaca nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione, assumendo valore la libertà di informazione, si riconosce una posizione qualificata e differenziata della stampa in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica Amministrazione, si rileva inoltre – sempre in linea di principio – i nuovi approdi dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell’informazione e della conoscenza. In relazione alla domanda di accesso formulata da giornalista in relazione ad atti detenuti dalla P.A., al fine di vagliarne la fondatezza, occorre tener presente l’ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all’accesso, presupponendo, un siffatto diritto (art.22 della legge n.241/90 – legge sul procedimento amministrativo e art.2 comma 1 del DPR n.352/92 – regolamento di attuazione) un interesse personale e concreto , strumentale all’accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (in tal senso Cons. Stato VI 13/7/2000 n.2109; idem 22/5/1998 n.820). Infatti, in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno, non è consentito dilatare l’ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art.22 della legge n. 241/1990

Consigli di Stato sezione VI sentenza 22 settembre 2014, n. 4748 N. 04748/2014 N. 02406/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2014, proposto da: Angelo Venti, rappresentato e difeso dall’avv. Herbert...