Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 settembre 2014, n. 4494 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2014, proposto da: Te. Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv....
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 settembre 2014, n. 4604. In tema di libertà d'iniziativa economica privata ed esercizio di attività di investigazioni e ricerche per conto di privati, il privato, nei cui confronti risultino seri e non emulativi o ipotetici indizi valutabili sfavorevolmente e quindi sussista una propensione contra legem ad hoc, non abbia titolo per ottenere la licenza: così, è legittimo il nuovo diniego di autorizzazione che non replichi il precedente già annullato e che, invece, si fondi su un differente e più ampio apprezzamento dell'assenza di buona condotta
Consiglio di Stato sezione III sentenza 10 settembre 2014, n. 4604 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso n. 4922/2013 RG, proposto dal Ministero dell’interno e dall’UTG – Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4731. Il potere di pianificazione urbanistica del territorio, la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 3°, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune, non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Infatti, tale potere di pianificazione deve intendersi in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico – sociali della comunità locale nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati. Tali finalità sono peraltro desumibili fin dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150, che individua il contenuto della "disciplina urbanistica e dei suoi scopi", non solo nell'"assetto ed incremento edilizio" dell'abitato, ma anche nello "sviluppo urbanistico in genere nel territorio della Repubblica"
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4731 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10069 del 2005, proposto da: Fa.Ma. e Fa.Ca., rappresentati e difesi dagli avv. Cu.Ci., An.Ro., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4805. L'art.9 del d.l. n.90/2008, dopo aver individuato nel comma primo i siti da destinare a discarica, tra i quali quello di Chiaiano, nel successivo comma secondo aggiunge che "presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato,…….lo smaltimento dei rifiuti pericolosi…", chiarendo tuttavia che tale ultima individuazione dovrà avvenire "nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore". Questo significa che nella discarica di Chiaiano, non potranno essere contemporaneamente conferiti sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi poiché ciò viene assolutamente vietato dalla normativa comunitaria, sicchè l'autorizzazione che la norma contempla, la quale peraltro non s'atteggia come autorizzazione definitiva in senso tecnico, ma come – preventivo assenso, a cui seguirà la vera e propria autorizzazione una volta approvato il progetto definitivo della discarica – non può che essere intesa che come provvedimento da adottare nel pieno rispetto di tale normativa comunitaria
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4805 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 586 del 2010, proposto da: COMUNE DI MARANO DI NAPOLI,in persona del sindaco in carica, rappresentato e...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4806. L'astensione del Consigliere comunale dalle deliberazioni assunte dall'organo collegiale deve trovare applicazione in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4806 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8271 del 2012, proposto da: COMUNE DI CITTANOVA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 26 settembre 2014, n. 4841. Lo ius sepulchri, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. Nell’ordinamento nazionale il diritto sul sepolcro già costituito sorge con una concessione amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 c.c.): la concessione, di natura traslativa, crea a sua volta nel privato concessionario un diritto reale (suscettibile di trasmissione per atti inter vivos o mortis causa) e perciò opponibile iure privatorum agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che comporta la sussistenza di posizioni di interesse legittimo – con la relativa tutela giurisdizionale – quando l’amministrazione concedente disponga la revoca o la decadenza della concessione per la tutela dell’ordine e della buona amministrazione.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 26 settembre 2014, n. 4841 N. 04841/2014 N. 00403/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 403 del 2014, proposto dalla signora MONTAGNA...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2014, n. 4812. Le convenzioni di lottizzazione, rientrando a buon tritolo negli accordi tra privati e pubblica amministrazione, in via generale disciplinati dall'art. 11 della legge n. 241/1990, se pur risentono della disciplina civilistica dei contratti, nondimeno non si sottraggono ad una considerazione dell'immanenza dell'interesse pubblico che diviene oggetto dell'accordo, con il quale si disciplina, appunto, il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo, in questo caso sostituito dall'accordo stesso. Tale affermazione risulta confermata, per un verso, dal comma 1 del citato art. 11, che, nel prevedere la facoltà dell'amministrazione di stipulare accordi, precisa che questa è riconosciuta "in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse"; per altro verso, dal comma 2 che prevede l'applicabilità agli accordi "in quanto compatibili" non già delle norme del codice civile, bensì solo dei "principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti". Anche a volere assumere un'ottica prettamente civilistica, occorre affermare che la immanente previsione del perseguimento dell'interesse pubblico, conforma diversamente la causa dell'accordo, anche nell'ipotesi in cui questo, afferendo alla regolazione di aspetti patrimoniali o patrimonialmente valutabili, tende ad assumere profili riportabili al contratto
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 settembre 2014, n. 4812 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4864 del 2012, proposto da: CE. SRL in liquidazione, Me. S.r.l. in liquidazione, F. S.p.A. in liquidazione,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4748. In tema di rapporto tra diritto di cronaca nell’esercizio dell’attività giornalistica e diritto di accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione, assumendo valore la libertà di informazione, si riconosce una posizione qualificata e differenziata della stampa in relazione alla conoscenza degli atti detenuti dalla pubblica Amministrazione, si rileva inoltre – sempre in linea di principio – i nuovi approdi dell’ordinamento comunitario in subjecta materia circa una compiuta evoluzione verso una società dell’informazione e della conoscenza. In relazione alla domanda di accesso formulata da giornalista in relazione ad atti detenuti dalla P.A., al fine di vagliarne la fondatezza, occorre tener presente l’ambito soggettivo e quello oggettivo prescritti dalla legge entro i quali va riconosciuta la tutela sottesa all’accesso, presupponendo, un siffatto diritto (art.22 della legge n.241/90 – legge sul procedimento amministrativo e art.2 comma 1 del DPR n.352/92 – regolamento di attuazione) un interesse personale e concreto , strumentale all’accesso, in quanto volto alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (in tal senso Cons. Stato VI 13/7/2000 n.2109; idem 22/5/1998 n.820). Infatti, in linea di principio non si può equiparare la posizione di una testata giornalistica o di un operatore della stampa a quella di un qualunque soggetto giuridico per quanto attiene al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nondimeno, non è consentito dilatare l’ambito applicativo della normativa di tipo garantista di cui all'art.22 della legge n. 241/1990
Consigli di Stato sezione VI sentenza 22 settembre 2014, n. 4748 N. 04748/2014 N. 02406/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 2406 del 2014, proposto da: Angelo Venti, rappresentato e difeso dall’avv. Herbert...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 22 settembre 2014, n. 4739. Al fine di individuare il termine di decadenza per l'impugnativa giurisdizionale di un provvedimento amministrativo occorre fare riferimento all'art. 21 della legge n.1034 del 1971, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali secondo cui il termine per ricorrere avverso un provvedimento decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto piena conoscenza del provvedimento medesimo. Tale previsione trova il suo pendant nella norma recata dall' art.41, comma 2° c.p.a., secondo cui "il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza… entro il termine previsto dalla legge…. decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza…". Il concetto di " piena conoscenza", ai fini della tempestiva impugnazione, fa riferimento alla consapevolezza dell'atto ed alla portata lesiva dello stesso
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 22 settembre 2014, n. 4739 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6830 del 2012, proposto da: Ad.Ma. ed altri (…) rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Ve., Ma.Fi.,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4780. La d.i.a. una volta perfezionatasi, costituisce un titolo abilitativo valido ed efficace (sotto tale profilo equiparabile quoad effectum al rilascio del provvedimento espresso), che può essere rimosso, per espressa previsione legislativa, solo attraverso l’esercizio del potere di autotutela decisoria. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento repressivo-inibitorio avente ad oggetto lavori che risultano oggetto di una d.i.a. già perfezionatasi (per effetto del decorso del tempo) e non previamente rimossa in autotutela
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI SENTENZA 22 settembre 2014, n. 4780 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 918 del 2014, proposto da: Hotel De Petris s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Cappella e Giorgio Micheletta, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via...