Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 ottobre 2021| n. 29017.
Sentenza motivata mediante rinvio ad altro precedente.
La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione.
Ordinanza|20 ottobre 2021| n. 29017. Sentenza motivata mediante rinvio ad altro precedente
Data udienza 26 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Opposizione all’esecuzione – Sentenza di merito motivata per relationem – Ammissibilità ex art. 118 dis. att.cpc – Capo della sentenza di condanna alle spese immediatamente esecutiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16674/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 684/2018 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 15/03/2018;
udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 26/04/2021, dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
1) (OMISSIS) impugna, con atto affidato a quattro motivi di ricorso, la sentenza del Tribunale di Monza n. 684 del 15/03/2018 che ha confermato quella (n. 197 del 2017) del Giudice di Pace della stessa sede, di rigetto dell’opposizione all’esecuzione, proposta da (OMISSIS) dinanzi al detto Giudice di Pace, nell’ambito di esecuzioni intraprese in forza di due ordinanze, di cui una in procedura di espropriazione presso terzi e l’altra all’esito di procedimento sommario ai sensi degli articoli 702 bis c.p.c. e segg.
2) (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
3) Non sono state depositate memorie.
3.1) Il P.G. non ha presentato conclusioni.
4) All’esito dell’adunanza del 26 aprile 2021, svoltasi nella modalita’ disciplinata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione.
Sentenza motivata mediante rinvio ad altro precedente
RAGIONI DELLA DECISIONE
4) L’impugnazione e’ tempestiva, in quanto la sentenza e’ stata notificata lo stesso giorno della pubblicazione, ossia il 15/03/2018 e l’impugnazione di legittimita’ risulta ritualmente proposta con atto notificato al difensore di (OMISSIS) il 14/05/2018, nei sessanta giorni dalla notifica, cosicche’ e’ rispettato il termine dell’articolo 325 c.p.c., comma 2.
5) I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Monza.
5.1) Il primo motivo fa valere nullita’ della sentenza per motivazione mediante richiamo di altre sentenze e, comunque, di altri provvedimenti resi in contenzioso tra le stesse parti.
5.2) Il mezzo richiama impropriamente dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e il n. 5, in relazione all’articolo 132 c.p.c..
5.3) Il motivo e’ inammissibile, anche a riqualificarlo come rientrante nell’ambito dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il Tribunale di Monza, quale giudice di appello, ha adottato una tecnica di motivazione che e’ entrata a fare parte dell’ordinamento positivo a seguito della modifica dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1, disposta dalla L. 18 giugno 2009, articolo 52, comma 5, a decorrere dal 04/07/2009 (Cass. n. 14786 del 19/07/2016 Rv. 640759 – 01) laddove si fa riferimento ai precedenti giudiziali, che, nella specie, sono intervenuti tra le stese parti, e sono esaustivamente indicati.
Sul punto del richiamo ai precedenti, di cui all’ultima parte dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17640 del 06/09/2016 Rv. 640819 – 01) alla quale il Collegio presta adesione e intende dare seguito, afferma che: “La sentenza di merito puo’ essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai “precedenti conformi” contenuto nell’articolo 118 disp. att. c.p.c., non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimita’, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali gia’ compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un piu’ ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile; in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicche’ la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificita’ propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilita’ del caso richiamato alla fattispecie in discussione”.
5.4) La prospettazione difensiva della ricorrente, che assume che i detti provvedimenti siano stati riformati e’ generica e, in ogni caso, non adeguatamente prospettata, in quanto in gran parte fondata su valutazione del tutto soggettiva.
6) Il secondo motivo fa valere vizi di cui all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5 in relazione agli articoli 624, 626 e 627 c.p.c., ed afferma “l’inefficacia esecutiva dell’ordinanza r.g.e. 5670/2013”.
La tesi e’ basata sull’asserita erronea instaurazione, per vizio di notifica imputabile a (OMISSIS) e al suo difensore, del giudizio di merito conseguente alla fase di sospensione dell’esecuzione.
Il motivo, sebbene dotato di un apparato argomentativo di qualche rigo piu’ esteso di quello che sorreggere il primo, e’, parimenti inammissibile in quanto non si esplica, ancora una volta quale sarebbero gli errori, relativi alla fase di sospensione dell’esecuzione e a quella successiva di instaurazione del merito, nei quali e’ incorso il Tribunale, ne’ quali erano le deduzioni in primo grado che sarebbero state disattese.
Per la parte di censure afferenti dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, il motivo e’ ampiamente inammissibile per cd. doppia conforme, ai sensi dell’articolo 348 ter, comma 5, in quanto non deduce alcun elemento fattuale diverso rispetto a quelli gia’ oggetto di cognizione giudiziale nelle due fasi del merito.
7) Il terzo motivo, ancora formulato dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si appunta sull’articolo 2901 c.c. e sugli articoli 282 e 702 ter c.p.c. e “scissione dell’efficacia esecutiva tra capo principale e capo accessorio”.
Il mezzo si incentra su una asserita illegittimita’ della scissione tra gli effetti costitutivi dell’ordinanza, che aveva accolto l’azione revocatoria proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) e del di lei coniuge e i suoi capi di condanna, in specie di quello al pagamento delle spese di lite, ma anche in questo caso, come nei precedenti, l’esposizione e’ confusa e, comunque, il mezzo appare radicalmente infondato, data la pacifica provvisoria esecutorieta’ del capo relativo al pagamento delle spese di lite, come di recente ribadito da questa Corte (Cass. n. 10826 del 05/06/2020 Rv. 657967 – 01): “Il capo della sentenza contenente la condanna alle spese e’ immediatamente esecutivo ex articolo 282 c.p.c., senza che rilevi la natura (di accertamento, costitutiva, di condanna) della pronuncia cui accede. (Nella specie, la S. C. ha confermato la decisione di merito, disattendendo la censura del ricorrente per cassazione secondo il quale l’ordinanza dichiarativa dell’incompetenza e la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio di opposizione all’esecuzione non passata in giudicato non erano esecutive neppure per il capo di condanna alle spese)”.
8) Il quarto motivo e’ un cd. non-motivo, in quanto si limita a chiedere la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
9) In conclusione, il ricorso, nel riscontro di fattispecie di inammissibilita’, anche di carattere testuale, con riferimento all’individuazione dei motivi, deve essere dichiarato del tutto inammissibile.
10) Nulla per le spese di lite, in quanto (OMISSIS) e’ rimasto intimato, non svolgendo alcuna attivita’ difensiva.
11) L’inammissibilita’ del ricorso comporta la dichiarazione di sussistenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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