Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 maggio 2018, n. 21737.
Le massime estrapolate:
Il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi su ogni singolo elemento indiziarlo o probatorio acquisito in atti, e su ogni singola argomentazione o deduzione, potendo invece limitarsi ad evidenziare i profili essenziali ai fini del decidere; fatto salvo il controllo di legittimita’ sulla tenuta logica del ragionamento medesimo e sul rispetto dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria (nei limiti, nel caso di specie, della c.d. “prova cautelare”);
In tema di misure cautelari personali, le chiamate in reita’ de relato possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex articolo 273 c.p.p., comma 1-bis, solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilita’ intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilita’ al soggetto colpito dalla misura restrittiva della liberta’ personale, secondo un canone di elevata probabilita’ e credibilita’ razionale.
In tale ambito, ciascuna chiamata puo’ avere come riscontro, anche unico, altra o altre chiamate di analogo tenore, purche’ ricorrano determinate condizioni, che attengono, per quanto propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) all’accertamento dei rapporti personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; b) alla convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla posizione dell’indagato, in relazione a circostanze rilevanti del thema orobandum a suo carico.
Sentenza 16 maggio 2018, n. 21737
Data udienza 6 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella – Presidente
Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa A. – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Frances – Rel. Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 07/07/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Centofanti Francesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa De Masellis Mariella, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
udito il difensore avvocato (OMISSIS), che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, investito di richiesta di riesame ex articolo 309 c.p.p., con l’ordinanza in epigrafe confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, in data 12 giugno 2017, nei confronti di (OMISSIS), in relazione al reato di omicidio, aggravato dalla premeditazione e dal metodo e fine di mafia, ai danni di (OMISSIS).
Secondo la prospettazione accusatoria, questi, scomparso da (OMISSIS), era stato assassinato, in data successiva e prossima a tale scomparsa, all’esito di una violenta faida che aveva fino ad allora contrapposto due importanti famiglie di ‘ndrangheta, le famiglie (OMISSIS) e (OMISSIS), in origine costituenti un’unica ‘ndrina e legate da legami parentali e da interessi criminali principalmente connessi al traffico internazionale di stupefacenti. L’omicidio sarebbe stato retto dal movente di vendicare lo “sgarro” subito dalla seconda famiglia, ossia la precedente fisica eliminazione di tre suoi esponenti ( (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quest’ultimo solo omonimo dell’odierno coindagato), addebitata a (OMISSIS); nonche’ dal fine di assicurare alla medesima famiglia (OMISSIS) la definitiva egemonia sul territorio di competenza.
Sempre secondo la prospettazione accusatoria, l’omicidio di causa era stato materialmente eseguito, di prima mattina, tramite esplosione all’indirizzo della vittima di piu’ colpi di arma da fuoco, da parte di (OMISSIS) (inteso (OMISSIS)), nell’abitazione appartenente a (OMISSIS) (inteso (OMISSIS)), ove (OMISSIS) era stato attirato con l’inganno la sera prima da (OMISSIS) (inteso (OMISSIS)); cio’ su determinazione ed istigazione di (OMISSIS), esponente apicale della locale di (OMISSIS), e con la partecipazione a vario titolo di numerosi altri soggetti.
2. Il Tribunale del riesame riteneva la sussistenza di un grave quadro indiziario di responsabilita’ a carico di (OMISSIS) – il quale si sarebbe trovato nella stessa abitazione per tutto il tempo del delitto, avrebbe preso parte alla cena-tranello della sera, e la mattina, subito dopo l’esecuzione, si sarebbe messo a piangere – sulla base delle dichiarazioni de relato, in tal senso convergenti, dei collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS).
Secondo il collegio del riesame, particolare e pregnante rilievo indiziario possedevano le menzionate dichiarazioni, essendo i due collaboratori entrambi intranei alla ‘ndrangheta, legati alla vittima da vincoli di parentela, riportanti informazioni autonomamente ricevute da persone presenti e/o partecipi alla soppressione di (OMISSIS). Esse erano credibili ed attendibili. Il loro narrato era caratterizzato da linearita’, precisione, logicita’ e concordanza; ne’ si dovevano temere ragioni fuorvianti di astio quanto a (OMISSIS), la cui generale affidabilita’ era stata gia’ ritenuta in altre sentenze ormai irrevocabili. Le dichiarazioni in parola, inoltre, si riscontravano vicendevolmente.
Secondo il giudice del riesame, la responsabilita’ di (OMISSIS) discendeva dalla sua presenza sul luogo ed al momento dell’omicidio, presenza causalmente apprezzabile in termini di istigazione e rafforzamento del proposito criminoso di ” (OMISSIS)”, il quale sapeva evidentemente di poter contare, in caso di necessita’, sull’aiuto che il fratello gli avrebbe fornito. La presenza di (OMISSIS) servi’ ad illudere la vittima sul carattere amichevole e pacificatore dell’incontro (essendo l’indagato cognato di (OMISSIS), fratello di (OMISSIS)), e in definitiva ad attrarla sul luogo del crimine; mentre il successivo scoppio di pianto era spiegabile proprio a fronte degli stretti rapporti, di parentela ed amicizia, pregressi.
Presenti i gravi indizi, sussisteva, per il Tribunale, l’aggravante ex Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. dalla L. n. 203 del 1991, se non altro perche’, nel contesto della faida di mafia, l’eliminazione dell’avversario contribuirebbe al rafforzamento dello schieramento che ne e’ l’autore.
Sussistevano infine i pericula libertatis di cui all’articolo 274 c.p.p., lettera c), onde la necessita’ di tenere ferma la misura custodiale.
3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unica censura, articolata su piu’ punti.
3.1. Il ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell’articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ la nullita’ dell’ordinanza impugnata sotto il profilo della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e).
Quest’ultima, pur formalmente presente in senso grafico e strutturale, sarebbe meramente fittizia ed apparente, presentando l’ordinanza impugnata una trama valutativa di adesione per relationem, apertamente proclamata, all’ordinanza genetica, e, come quest’ultima, di mero riepilogo descrittivo delle risultanze investigative, non oggetto di autonomo apprezzamento. In particolare, sarebbe stato omesso qualsiasi effettivo confronto dialettico con il compendio dei rilievi difensivi prospettati in sede di riesame, in ordine all’insussistenza di elementi concreti su cui fondare l’ipotesi del concorso morale, mancando qualsivoglia riscontro all’ipotesi dell’intervenuto rafforzamento dell’altrui volonta’ omicidiaria.
3.2. La seconda doglianza richiama la violazione dell’articolo 192 c.p.p., commi 3 e 4, e articolo 273 c.p.p., comma 1-bis, in relazione all’articolo 110 c.p., articolo 575 c.p., articolo 577 c.p., n. 3, e Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 7, conv. dalla L. n. 203 del 1991, nonche’ vizi del procedimento e della motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e).
I collaboratori di giustizia avrebbero offerto un contributo informativo poco lineare, confuso e pieno di discrasie in ordine al fatto delittuoso, dalla presunta cena della sera alle modalita’ esecutive dell’omicidio della mattina successiva, ed avrebbe errato il Tribunale a ritenere la frazionabilita’ delle dichiarazioni, quanto agli aspetti convergenti afferenti il ruolo dell’odierno indagato, viceversa da escludere data l’inscindibile interdipendenza del narrato.
Il Tribunale non avrebbe riflettuto sul fatto che la distanza temporale tra le dichiarazioni dei collaboratori ((OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS)) ne avrebbe minato l’affidabilita’, per l’evidente possibilita’ che le posteriori fossero influenzate dalle antecedenti, ormai conosciute.
In ogni caso, (OMISSIS) verrebbe dai collaboratori indicato come uno dei partecipi alla vicenda, ma senza alcuna precisa indicazione di quale sarebbe stato il suo apporto, non avendo egli preso parte all’esecuzione.
(OMISSIS), differentemente dagli altri presunti concorrenti, non avrebbe avuto alcun motivo di risentimento verso la vittima, non essendo mai entrato in affari con lui, e nessun vantaggio avrebbe potuto trarre dalla sua morte.
Gia’ nel 2012 erano stati richiesti al G.i.p. provvedimenti restrittivi per l’omicidio (OMISSIS), peraltro denegati, sulla base del medesimo compendio indiziario, esclusa la fonte (OMISSIS); in quell’occasione (OMISSIS) non fu neppure indagato. Ne’ il nuovo collaboratore (OMISSIS) avrebbe aggiunto elementi a carico, valendo semmai il contrario; (OMISSIS) avrebbe confermato che l’omicidio avvenne solo alle prime luci dell’alba, dopo che (OMISSIS) (che ancora dopo la cena “non sembrava intenzionato ad uccidere”), uscito durante la notte e recatosi al ristorante di (OMISSIS), aveva subito da questi “il lavaggio del cervello”, determinandosi per l’effetto all’azione al rientro in casa.
L’omicidio sarebbe dunque frutto di una determinazione cui l’indagato era estraneo e di cui non potrebbe rispondere a titolo di concorso morale; ne’ egli avrebbe presenziato alla fase esecutiva, neppure iniziando a piangere ad uccisione avvenuta (atteggiamento da riferire, secondo (OMISSIS), a (OMISSIS) e non a (OMISSIS)); e a conferma della solitudine dello sparatore vi sarebbero le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), totalmente ignorate dal Tribunale.
3.3. La terza doglianza richiama la violazione del Decreto Legge n. 151 del 1991, articolo 7, conv. dalla L. n. 203 del 1991, nonche’ il vizio di motivazione (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).
Il Tribunale non avrebbe dato analitico e convincente conto della ricorrenza del metodo mafioso in un delitto contraddittoriamente ricostruito come risultato di una vendetta familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell’ambito del complesso articolato motivo, la doglianza che s’incentra sul difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata – in punto di autonomia valutativa, nonche’ riguardo la compiuta disamina delle ragioni difensive – e’ infondata, posto che il sottostante obbligo e’ stato in concreto soddisfatto da modalita’ redazionali idonee a dare conto del ragionamento seguito, avuto riguardo al consolidato principio di diritto secondo cui il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi su ogni singolo elemento indiziarlo o probatorio acquisito in atti, e su ogni singola argomentazione o deduzione, potendo invece limitarsi ad evidenziare i profili essenziali ai fini del decidere (v. Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216); fatto salvo il controllo di legittimita’ sulla tenuta logica del ragionamento medesimo e sul rispetto dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria (nei limiti, nel caso di specie, della c.d. “prova cautelare”).
Sotto questi ultimi profili l’ordinanza impugnata risulta in effetti carente, ed appare conseguentemente fondata la doglianza ulteriore che ad essi si riconnette.
2. Il quadro di gravita’ indiziaria a carico di (OMISSIS), in ordine all’omicidio di causa, si fonda esclusivamente su plurime chiamate in reita’ de relato, provenienti da collaboratori di giustizia, allo stato non asseverate da alcuna fonte diretta.
Occorre in proposito ricordare che, in tema di misure cautelari personali, tali chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex articolo 273 c.p.p., comma 1-bis, solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilita’ intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali aventi valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilita’ al soggetto colpito dalla misura restrittiva della liberta’ personale, secondo un canone di elevata probabilita’ e credibilita’ razionale (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, Arangio Mazza, Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, Lo Cricchio, Rv. 232601).
In tale ambito, ciascuna chiamata puo’ avere come riscontro, anche unico, altra o altre chiamate di analogo tenore, purche’ ricorrano (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che attengono, per quanto propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) all’accertamento dei rapporti personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; b) alla convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla posizione dell’indagato, in relazione a circostanze rilevanti del thema orobandum a suo carico.
3. Rispetto ad entrambe le condizioni l’ordinanza impugnata appare lacunosa ed illogica nel suo argomentare.
3.1. In essa non e’ affatto approfondito il tema riguardante i rapporti tra i dichiaranti e le loro fonti di conoscenza, non essendo precisato il contesto in cui le informazioni furono scambiate, ne’ il titolo sulla cui base cio’ avvenne.
Tale circostanza si riflette negativamente sulla valutazione di attendibilita’ originaria delle fonti medesime, da condurre con particolare cautela nella situazione data proprio perche’ le circostanze emergenti sono “di seconda mano”; sicche’ si impone maggiore rigore di apprezzamento, che non puo’ prescindere dal rilievo e dall’analisi sulle circostanze concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra i loquentes e i soggetti di rispettivo riferimento, nonche’ sulla precisa natura dei rapporti (di familiarita’, frequentazione e simili) tra i medesimi.
Solo in tal modo e’ possibile inquadrare nel loro giusto ambito le confidenze extraprocessuali, di tenore certamente compromettente, ricevute dai primi, ed inferirsi consequenzialmente, sulla base dell’esperienza, il grado tendenziale di corrispondenza al vero delle confidenze medesime, che, non essendo queste state asseverate in giudizio dal loro autore, deve in se’ predicarsi come ragionevolmente elevato perche’ i relativi assunti possano assumere il carattere della gravita’ indiziaria (e, in prospettiva, di prova di responsabilita’).
Sul punto la criticita’ dell’operato del Tribunale appare evidente.
3.2. In ogni caso – aspetto dirimente – la c.d. convergenza del molteplice, in tesi assicurata dalle due chiamate de relato, palesemente si presenta come non adeguatamente individualizzante, per quanto concerne la riferibilita’ soggettiva dell’omicidio all’indagato (OMISSIS).
Questi e’ descritto come presente all’azione omicidiaria, ma con un ruolo di partecipazione materiale che appare del tutto indefinito, a partire invero dal capo d’imputazione provvisoria, ove non gli e’ intestato alcun ruolo esecutivo, mentre l’ascritta partecipazione ideale appare frutto di una ricostruzione allo stato non accurata, e quindi non adeguatamente convincente – sia pure nei limiti della gravita’ indiziaria, e del sotteso giudizio probabilistico, propri della sede – della fase preparatoria del crimine.
Lo si coglie appieno se si tiene conto di un’altra criticita’ del ragionamento giudiziale. La deduzione che l’omicidio fosse stato pianificato prima che (OMISSIS) giungesse in casa (OMISSIS), attirato nella relativa trappola, e’ allo stato eccepibile. Risulta che quella sera si svolse un summit delle due famiglie, alla presenza di moltissime persone, chiuso all’apparenza da un patto di ritrovata concordia.
La tesi dell’anteriore premeditazione non si sposa affatto con tale presupposto, e sembra contraddetta tanto dalla “stretta di mano” tra i reciproci esponenti delle famiglie stesse, aprioristicamente relegata a mera messinscena, che dalla presenza di svariati testimoni; mentre merita approfondimento la possibilita’ che la decisione omicidiaria sia frutto di determinazione successiva, maturata nelle molte ore che separarono la fine della cena ed il delitto, posto che nello stesso capo d’imputazione provvisoria si postula che (OMISSIS) abbia istigato (OMISSIS) sino ai momenti immediatamente antecedenti la fase esecutiva.
Il collaboratore (OMISSIS) afferma che (OMISSIS) spinse all’azione (OMISSIS) nel corso della notte, mentre prima quest’ultimo “non sembrava intenzionato ad uccidere”; ed il fatto che l’indagato (OMISSIS), ad omicidio ormai consumato, abbia poi pianto (circostanza confermata dal collaboratore (OMISSIS)) e’ di per se’ non univoca, perche’ compatibile anche con l’ipotesi di una risoluzione “a sorpresa” da parte di (OMISSIS), e merita comunque di essere attentamente rivalutata nel quadro indiziario complessivo.
4. Le segnalate carenze argomentative dell’ordinanza impugnata ne giustificano l’annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale per nuovo esame, restando assorbita la terza doglianza.
La responsabilita’ concorsuale di (OMISSIS) nell’omicidio non puo’ prescindere dal riscontro, almeno alternativo, della sua compartecipazione materiale all’azione omicidiaria, ovvero ideale alla programmazione e preparazione del delitto; aspetti che, attraverso una rilettura del materiale istruttorio, emendata nelle parti qui censurate, dovranno essere adeguatamente apprezzati ai fini della rinnovata decisione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
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