Se la sentenza di appello dispone la rimessione al primo giudice

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Sentenza 6 agosto 2019, n. 20996.

Massima estrapolata:

Se la sentenza di appello dispone la rimessione al primo giudice, il termine per la riassunzione del processo decorre dalla notificazione della sentenza o, in mancanza, dalla scadenza del termine generale previsto dall’art. 327 c.p.c.; qualora la sentenza contenga un mero errore materiale, il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dall’annotazione in calce dell’ordinanza di correzione purchè si tratti di errore non chiaramente percepibile ed idoneo ad ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, non anche nel caso in cui sia irrilevante ai fini della corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice di appello. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che il termine per la riassunzione decorresse dall’annotazione della correzione dell’errore materiale della sentenza di appello circa l’indicazione del giudice di primo grado al quale era stato rimesso il giudizio).

Sentenza 6 agosto 2019, n. 20996

Data udienza 4 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24889-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI APRILIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9563/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2014 r.g.n. 8846/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 22 aprile 2014) in accoglimento dell’appello incidentale del Comune di Aprilia e in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Latina n. 1356/2010, dichiara l’estinzione del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Latina con ricorso depositato il 3 aprile 2009.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) con sentenza n. 946/2004 del 9 aprile 2004 il Tribunale di Latina ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul presente giudizio riguardante differenze di trattamento retributivo derivanti dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori;
b) la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2986/2007 depositata il 23 novembre 2007, in riforma della sentenza di primo grado, dichiaro’ la giurisdizione del giudice ordinario, ordinando la remissione della causa entro il termine previsto dalla legge “dinanzi al Tribunale di Roma”;
c) (OMISSIS), con istanza depositata il 31 luglio 2008, ha chiesto la correzione dell’errore materiale presente in tale ultima sentenza in ordine al giudice dinanzi al quale doveva essere effettuata la riassunzione, indicato nel Tribunale di Roma anziche’ nel Tribunale di Latina;
d) con ordinanza del 12 marzo 2009 si e’ provveduto a tale correzione e, quindi, l’interessato, con ricorso del 3 aprile 2009, ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Latina;
e) il primo Giudice ha respinto l’eccezione di estinzione sollevata dal Comune rilevando che, non essendo stata notificata la sentenza in argomento, il termine per la riassunzione era quello di un anno previsto dall’articolo 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, con decorrenza dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale;
f) il Tribunale, pertanto, considerava tempestiva la riassunzione effettuata entro tale termine;
g) tale decisione va riformata in quanto il termine annuale qui applicabile si deve far decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’appello e non dalla data di deposito dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale;
h) infatti il ricorrente – che ha chiesto la correzione a distanza di otto mesi dalla sentenza – aveva l’onere di non far decorrere il termine perentorio annuale previsto per la riassunzione, riassumendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (indicato) e rinviando a quella sede la soluzione della questione del giudice territorialmente competente;
i) di qui l’estinzione del giudizio cui consegue l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi dell’appello principale e di quello incidentale.
2. Il ricorso di (OMISSIS) domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; il Comune di Aprilia resta intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso.
1. Il ricorso e’ articolato in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 353 e 327 c.p.c., sottolineandosi che il ricorrente ha provveduto a chiedere la correzione dell’errore materiale – relativo al giudice dinanzi al quale il giudizio andava riassunto – nel termine stabilito dall’articolo 327 c.p.c., nel testo all’epoca vigente.
L’errore in parola era di entita’ tale da ingenerare dubbi sul contenuto e sulla portata della decisione. Pertanto il termine per la riassunzione non poteva che decorrere dall’ordinanza che ha provveduto alla correzione.
1.2. Con il secondo motivo si sostiene che altrettanto infondata e dilatoria sia l’eccezione del Comune di Aprilia relativa al presunto mancato inoltro da parte dell’ULPMO competente della richiesta di convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione.
1.3. Con il terzo motivo si ribadisce la sussistenza del diritto del ricorrente alla conferma del trattamento economico divenuto inoppugnabile unitamente con il TFR e con il trattamento pensionistico in vigore.
II – Esame delle censure.
2. L’esame del ricorso porta all’accoglimento del primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi.
3. In base a orientamenti di questa Corte consolidati e condivisi dal Collegio:
a) il termine semestrale per la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice decorre dalla notificazione della sentenza predetta e, in mancanza di tale notifica, dalla scadenza del termine generale previsto dall’articolo 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza, nella presente fattispecie), non essendo seriamente ipotizzabile che la riassunzione “de qua” possa avvenire senza prefissati limiti temporali;
b) nella (particolare) ipotesi in cui la sentenza di appello contenga un mero errore materiale, il termine previsto dal menzionato articolo 327 c.p.c. iniziera’ a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla stessa, della correlata ordinanza di correzione – e non dalla data della sua pubblicazione soltanto in quei limitati, specifici e peculiari casi in cui detto errore, non risultando chiaramente percepibile, possa ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, ma non anche nella ipotesi in cui la sua evidenza lo renda praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice di appello (vedi, per tutte: Cass. 8 marzo 1996, n. 1843; Cass. 29 agosto 1997, n. 8191).
4. Nella specie l’errore nell’indicazione del Tribunale territorialmente competente, contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2986/2007 depositata il 23 novembre 2007 – dispositivo che, com’e’ noto, ha vita autonoma nel rito del lavoro – non risultava chiaramente percepibile, poteva quindi ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione in ordine al Giudice al quale rivolgersi.
Esso, pertanto, andava corretto, come in effetti e’ accaduto.
5. E se e’ vero che la relativa richiesta – come si precisa nella sentenza qui impugnata – e’ stata presentata otto mesi dopo la pubblicazione della sentenza corrigenda, e’ anche vero che l’ordinanza di correzione e’ intervenuta otto mesi dopo la relativa richiesta.
E il (OMISSIS) – che non aveva alcun obbligo di presentare la domanda di correzione dell’errore materiale prima di quando l’ha fatto – nulla comunque poteva fare per abbreviare il termine impiegato dalla Corte d’appello per provvedere alla correzione.
6. Detto questo, essendo ictu oculi da escludere che l’errore presente nel dispositivo della sentenza corrigenda in ordine all’indicazione del giudice territorialmente competente sia da considerare irrilevante per la corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice di appello, non si puo’ che ritenere che il termine annuale (nella specie) per la riassunzione decorresse dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale dalla pubblicazione della sentenza stessa, come si afferma nella sentenza qui impugnata.
Cio’ in quanto il generale principio secondo cui la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice, deve avvenire entro termini prefissati deve essere inteso in modo tale da non contrastare con il principio di ragionevolezza (di cui all’articolo 3 Cost.) e il fondamentale diritto di difesa (di cui agli articoli 24 e 111 Cost.).
Questo comporta che, nei rari casi in cui la sentenza di appello che dispone la suddetta rimessione contenga un errore materiale che non risulti chiaramente percepibile e/o che ingeneri legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione – come accade nella specie, con riguardo al giudice territorialmente competente in sede di riassunzione – la decorrenza del suddetto termine deve essere tale da consentire alle parti interessate di poter utilizzare per la riassunzione l’intero periodo di tempo messo a disposizione dal codice di rito, dopo che il contenuto decisorio della sentenza di appello sia stato univocamente chiarito per effetto della correzione dell’errore materiale indicato.
Pertanto, nel presente giudizio, il termine per la riassunzione non poteva che decorrere dall’ordinanza di correzione dell’indicazione erronea del giudice territorialmente competente, trattandosi di un errore materiale non irrilevante per la corretta interpretazione della sentenza corrigenda.
7. Ne’ puo’ valere in contrario l’affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui il ricorrente, avendo l’onere di non far decorrere il termine perentorio per la riassunzione avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (indicato nella sentenza corrigenda), rinviando a quella sede la soluzione della questione del giudice territorialmente competente.
Tale statuizione, infatti, muovendo dall’erroneo presupposto secondo cui l’errore materiale del tipo suddetto presente nella sentenza corrigenda non aveva avuto alcuna influenza sul decorso del termine perentorio per la riassunzione, appare indicare una soluzione – quella di rivolgersi al giudice territorialmente incompetente per poi andare successivamente da quello competente – che avrebbe determinato inutili passaggi forieri solo di un allungamento dei tempi processuali e che quindi, di per se’, collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’articolo 6 CEDU, nonche’ di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (vedi, per tutte: Cass. 6 agosto 2014, n. 17698; Cass.1 agosto 2013, n. 18410).
D’altra parte, anche la sentenza qui impugnata appare presentare tali inconvenienti, contribuendo ad incrementare – con una interpretazione formalistica, non conforme alla giurisprudenza di legittimita’ in materia e, di fatto, lesiva del diritto di difesa del ricorrente – la gia’ considerevole lunghezza del presente giudizio, che ha avuto inizio nel lontano 2003.
8. Deve essere, infine, ricordato che il contrasto con il principio di ragionevolezza di disfunzioni e/o sovraccarico e/o inefficienze e/o lungaggini di tipo burocratico che ostacolino la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive, senza che il destinatario possa influire sul loro corso, e’ stato piu’ volte affermato – in linea generale e con riferimento alle piu’ differenti situazioni – sia dalla Corte costituzionale (vedi: sentenze n. 209 e n. 483 del 1995; n. 327 del 1999; n. 35 del 2004), sia dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 24 aprile 2008, procedimenti riuniti C 55/07 e C 56/07; sentenza 12 maggio 2011, C-107/10; sentenza 16 novembre 2016, C-316/15), sia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 15 settembre 2016, Giorgioni c. Italia; sentenza 23 giugno 2016, Srumia c. Italia; sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia), sia dalla giurisprudenza amministrativa (vedi, per tutte: TAR Lazio 6 settembre 2013, n. 8154).
3 – Conclusioni.
9. In sintesi, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e gli altri due motivi vanno dichiarati assorbiti.
10. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterra’, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e quindi anche al seguente:
“nel caso in cui la sentenza di appello che dispone la rimessione al primo giudice contenga un errore materiale che non risulti chiaramente percepibile e/o che ingeneri legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, il termine perentorio per la riassunzione del giudizio – di cui all’articolo 353 c.p.c. se la sentenza e’ stata notificata ovvero ex articolo 327 c.p.c. – iniziera’ a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla sentenza stessa, della correlata ordinanza di correzione e non dalla data della notificazione o, rispettivamente, della pubblicazione della sentenza non notificata. Se, invece, si tratta di errore materiale, la cui evidenza lo renda praticamente irrilevante ai fini dalla corretta interpretazione dei “dictum” e del “decisum” del giudice di appello, il termine per la riassunzione avra’ l’ordinaria decorrenza”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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