Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19486.
La massima estrapolata:
Se il proprietario del veicolo indica con raccomandata il nome della persona che aveva la materiale disponibilità del veicolo, questi ha la possibilità di indicare chi sia stato l’autore materiale della violazione ma diversamente dal proprietario non può omettere di indicarlo anche in presenza di particolari ragioni.
Ordinanza 23 luglio 2018, n. 19486
Data udienza 2 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18866-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI BERGAMO, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 34/2014 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI.
FATTI DI CAUSA
La sig.ra (OMISSIS), con atto di citazione notificato con raccomandata spedita il 29.11.2010, proponeva appello avverso la sentenza n. 2494/10 pubblicata con lettura in udienza in data 16.9.2010, con la quale il Giudice di Pace di Bergamo aveva rigettato il ricorso in opposizione, proposto dalla stessa nei confronti della Prefettura di Bergamo e della Polizia Stradale di Bergamo, avverso il verbale di contestazione S.P.V. n. (OMISSIS) elevato per la violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, per mancata identificazione dell’autore materiale e per non essere la stessa il soggetto passivo della pretesa amministrativa. Secondo l’appellante, il GdP aveva violato il disposto dell’articolo 112 c.p.c., posto che le ragioni dell’opposizione, relative alla mancata identificazione dell’autore materiale del fatto, erano state disattese senza alcuna motivazione. Chiedeva che in accoglimento del proprio ricorso in opposizione, venisse dichiarata l’insussistenza della violazione contestata.
Si costituiva in giudizio, per la Prefettura di Bergamo, U.T.G., l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, che, con completa e pertinente motivazione, aveva respinto le pretestuose difese della ricorrente, in mancanza dell’assolvimento dell’obbligo a carico di proprietario ed affidatario del veicolo sanzionato di dimostrare l’identita’ del conducente effettivo autore del fatto.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 34 del 2014, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello. Secondo il Tribunale di Bergamo, posto che il veicolo, al momento dell’infrazione, si trovava nella piena disponibilita’ della sig.ra (OMISSIS) incombeva sulla stessa l’onere di fornire alla Polizia Stradale di Bergamo gli elementi per risalire all’identita’ dell’effettivo conducente cui era passata, al momento della commissione dell’infrazione, la momentanea disponibilita’ materiale del veicolo. Circostanza, per altro, lasciata nell’incertezza dalla stessa ricorrente che non ha negato di trovarsi alla guida del veicolo al momento della commissione dell’infrazione, ma semplicemente asserito di non ricordare chi fosse al volante.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato ad un motivo. La Prefettura di Bergamo, e la Polizia Stradale di Bergamo, in questa fase non hanno svolto attivita’ giudiziale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.= In via preliminare il Collegio prende atto che il ricorso non risulta notificato all’Avvocatura generale dello Stato ma all’Avvocatura distrettuale di Bergamo. In linea generale, qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullita’ perche’ effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anziche’ presso l’Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c.; rinnovazione che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale nullita’ ex tunc impedendo la decadenza dall’impugnazione (Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062); e restando in tal caso abilitata l’intimata a depositare il proprio controricorso anche al di la’ dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242);
1.1.= Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da sostanziali garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato sarebbe superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la stessa si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali (Cass. n. 4850 del 2017).
Pertanto, il Collegio, essendo il ricorso infondato, ritiene non necessario ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c..
2.= Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed, in particolare, dell’articolo 2697 c.c. sull’onere probatorio. Secondo la ricorrente, essere affidatari del veicolo non vuol dire di per se’ essere autori materiali della violazione e non essendo stato identificato l’autore la prova che l’affidatario sia anche l’autore materiale non e’ certo posta a carico del ricorrente, cosi’ come avrebbe ritenuto il giudice di secondo grado. Piuttosto, la prova che l’autore materiale fosse l’affidatario avrebbe dovuto essere assolta dall’amministrazione procedente in quanto l’obbligata solidale non indicava l’affidatario quale autore materiale e, diversamente non avrebbe potuto essere, non potendosi conoscere direttamente situazioni alle quali non si era presenti.
2.1.= Il motivo e’ infondato.
Ai fini di avviare a soluzione la questione prospetta appare opportuno premettere che, nel caso in esame, e’ stata accertata una violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, ovvero una violazione del limite di velocita’ prefissati dallo stesso codice della Strada. La violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, nonche’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e la decurtazione, ai sensi dell’articolo 126-bis C.d.S., di dieci punti dal punteggio attribuito alla patente di guida. Sennonche’ mentre la sanzione amministrativa pecuniaria e’ posta solidalmente a carico del proprietario del veicolo oggetto dell’infrazione e dell’autore materiale dell’illecito, la decurtazione di dieci punti dal punteggio attribuito alla patente di guida va posta a carico dell’effettivo autore materiale dell’illecito. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 126 bis: “La comunicazione (che l’agente “che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio”, dovra’ dare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione (e) nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero, altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. (….). Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1.000.”. Come appare del tutto evidente l’articolo 126 bis C.d.S. da’ la possibilita’ al proprietario del veicolo sanzionato di trasformare definitivamente la decurtazione del punteggio della patente in sanzione pecuniaria, proprio dichiarando di non essere l’autore dell’illecito e omettendo di indicare chi fosse l’autore materiale dell’illecito.
Ora, nel caso in esame, il proprietario del veicolo (che per quanto si possa desumere risponderebbe nella persona di una nipote della sig.ra (OMISSIS)) ha provveduto a dichiarare, con raccomandata, che il veicolo sanzionato era stato posto nella disponibilita’ della sig.ra (OMISSIS), ed e’, questo, un dato certo, confermato dalla stessa sig. ra (OMISSIS).
Cio’ detto la sig.ra (OMISSIS) risulta, dunque, essere il soggetto indicato ai sensi dell’articolo 126 bis C.d.S. dal proprietario del veicolo sanzionato, al quale, pero’, la legge non assegna le stesse possibilita’ che ha assegnato al proprietario. Piuttosto, il soggetto indicato dal proprietario ha la possibilita’ di dimostrare di non essere l’autore materiale dell’illecito indicando esattamente l’autore materiale ma non potra’ dichiarare di non essere l’autore dell’illecito ed omettere (come puo’ fare il proprietario del veicolo) di indicare chi sia stato l’autore dell’illecito, proprio perche’ l’articolo 126 bis, nella parte che qui interessa e’ norma speciale (consente al solo proprietario di omettere di indicare l’autore materiale ove ricorrono giustificati motivi), e, dunque, di stretta interpretazione che non consente di estendere il vantaggio assegnato al proprietario del veicolo sanzionato anche ad altri soggetti e/o al soggetto indicato dal proprietario del veicolo.
2.2. = Senza dire che nel caso specifico, la ricorrente non ha neppure indicato le ragioni oggettivamente condivisibili che non le hanno consentito di indicare l’autore materiale dell’illecito. Piuttosto e, al contrario, la sig.ra (OMISSIS) “(….) non ha negato di trovarsi alla guida del veicolo al momento dell’omissione dell’infrazione ma ha semplicemente asserito di non ricordare chi fosse al volante (….)”. Sicche’, anche per questa ragione la sentenza impugnata non merita di essere censurata.
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio posto che La Prefettura di Bergamo e La Polizia Stradale di Bergamo, intimati, in questa fase non hanno svolto attivita’ giudiziale. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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