Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23726.

La massima estrapolata:

Se il decreto prefettizio che autorizza l’autovelox specifica anche il senso di marcia, è illegittima la sanzione accertata con un apparecchio installato sulla carreggiata opposta, per quanto allo stesso chilometro.

Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23726

Data udienza 15 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14457/2017 proposto da:
COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 117/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 10/2/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/5/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/5/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Comune di Macchia d’Isernia ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza n. 117/2017 emessa dal Tribunale monocratico di Isernia (e pubblicata il 9 marzo 2017) ai sensi dell’articolo 702 ter c.p.c., con la quale fu respinto l’appello formulato dal predetto Ente comunale nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Isernia n. 146/2014, con cui era stata accolta l’opposizione avanzata dalla s.r.l. (OMISSIS) avverso un verbale di accertamento elevato a suo carico in ordine alla violazione di cui all’articolo 142 C.d.S. 1992.
Condividendo il percorso logico-giuridico del primo giudice il suddetto Tribunale molisano riconfermava l’illegittimita’ dell’impugnato verbale di contestazione, sul presupposto che l’inerente accertamento era stato effettuato a mezzo autovelox posizionato sul lato destro della S.S. n. (OMISSIS), anziche’ su quello sinistro come, invece, autorizzato dall’ente proprietario della strada, ragion per cui solo per i rilevamenti eseguiti sulla relativa carreggiata in direzione di marcia (OMISSIS) (e non viceversa) non sarebbe stata discutibile la loro legittimita’ per effetto della sussistenza di un valido ed efficace provvedimento amministrativo autorizzato rio a monte.
Con il primo motivo il Comune ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la violazione e falsa applicazione del’articolo 2697 c.c. (avuto riguardo alla mancata ammissione della prova per testi da esso articolata fin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado), nonche’ – in virtu’ dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ricondotto all’omessa ammissione della prova orale dedotta.
Con il secondo motivo il Comune di Macchia d’Isernia ha denunciato, per un verso, un’ulteriore violazione e falsa applicazione del citato articolo 2697 c.c., nonche’ del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, convertito nella L. n. 168 del 2002, del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2, anche in relazione al Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (e succ. modif. e integr.), congiuntamente ad altro vizio omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla contestazione circa la ritenuta illegittimita’ del posizionamento dell’autovelox sul lato destro della carreggiata della S.S. “(OMISSIS)”, anziche’ sul lato sinistro come autorizzato dall’ente proprietario della strada, da cui era scaturita la conseguente illegittimita’ derivata del verbale di accertamento elevato a carico della suddetta societa’ (OMISSIS) s.r.l. in ordine alla rilevata violazione prevista dall’articolo 142 C.d.S..
La societa’ intimata non ha svolto attivita’ difensiva in questa fase di legittimita’.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo del ricorso potesse essere dichiarato inammissibile e che il secondo potesse essere ritenuto inammissibile quanto al dedotto vizio motivazionale e manifestamente infondato con rifermento alla prospetta violazione di legge in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
Rileva il collegio che la prima censura formulata con il ricorso e’ da dichiarare inammissibile mentre la seconda si prospetta inammissibile in ordine al denunciato vizio di motivazione e manifestamente infondata in relazione alla prospettata violazione di legge, in tal senso trovando conferma la proposta gia’ formulata dal relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
La prima doglianza e’, all’evidenza, inammissibile perche’ priva del necessario requisito di specificita’ prescritto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), in ordine alla mancata trascrizione delle circostanze della prova per testi (asserita come dedotta fin dalla memoria di costituzione in primo grado) della cui immotivata mancata ammissione il ricorrente si e’ lamentato.
La giurisprudenza di questa Corte e’, invero, consolidata nell’affermazione del principio secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimita’, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimita’ il controllo della decisivita’ dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio della necessaria specificita’ del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non e’ consentito sopperire con indagini integrative (cfr. ex multi., Cass. n. 17915/2010, ord., e, da ultimo, Cass. n. 19985/2017, ord.).
Il secondo motivo si prospetta altrettanto inammissibile con riferimento al prospettato vizio di omessa od insufficiente motivazione denunciato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, siccome riferito all’antecedente formulazione di detta norma, nel mentre “ratione temporis”, nel caso di specie, trova applicazione la versione novellata nel 2012 (ai sensi del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), conv., con modif., nella L. n. 134 del 2012), alla cui stregua e’ ammissibile il solo omesso esame di un fatto decisivo della controversia che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014 e Cass. n. 23940/2017). E’ appena il caso, peraltro, di rilevare che il Tribunale di Isernia ha comunque esaminato il contestato fatto decisivo relativo alla valutazione sulla legittimita’ o meno dell’accertamento del superamento del limite di velocita’ eseguito tramite autovelox, avuto riguardo al posizionamento dello stesso e alla riconducibilita’ o meno della relativa predisposizione ed attivita’ di funzionamento dell’apparecchio elettronico al necessario provvedimento amministrativo autorizzatorio.
Non coglie nel segno, inoltre, la denunciata violazione di legge riferita alle richiamate disposizioni normative, sulla scorta del cui combinato disposto – secondo la prospettazione della difesa del Comune ricorrente – si sarebbe dovuto ritenere legittimo l’accertamento eseguito mediante l’utilizzazione dell’autovelox posizionato sul lato opposto rispetto a quello per il quale ne era stata autorizzata l’installazione con il decreto prefettizio.
Operando una ricostruzione del sistema normativo che disciplina l’esecuzione degli accertamenti con strumenti elettronici per la rilevazione delle violazioni previste dall’articolo 142 C.d.S. 1992 e’ necessario, in primo luogo, ricordare che il comma 6-bis di tale norma (come modificato dal Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, articolo 3, comma 1, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160) sancisce che:
“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita’ di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
Il Decreto Ministeriale Trasporti 15 agosto 2007, articolo 2, (contenente attuazione del Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, articolo 3, comma 1, lettera b), recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) stabilisce che: “I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita’, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazone alla velocita’ locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km”.
Il Decreto Legge 20 agosto 2002, n. 121, articolo 4, (recante “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolckione stradale”), convertito – con modif. dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, prevede che:
“1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 2, comma 2, lettera A e B, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi’ utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettera C e D, dei citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita’, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico o all’incolumita’ degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo.
3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita’ di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche’ i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 45, comma 6.
4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e’ l’obbligo di contestazione immediata di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 200″.
Orbene, dal coacervo delle riportate disposizioni normative, si evincono – sulla base dell’elaborazione della giurisprudenza di questa Corte – i seguenti principi:
– il Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, conv. nella L. n. 168 del 2002 – per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma e’ finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullita’ della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione (v., in proposito, Cass. n. 7419/2009 e Cass. n. 15899/2016);
– il cartello di avviso della presenza della postazione di rilevamento deve essere apposto in modo da garantirne la corretta percepibilita’ e leggibilita’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, art.79, comma 5, (cfr., ad es., Cass. n. 9033/2016);
– il Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2, – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocita’, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (v. Cass., in particolare, n. 25769/2013, ord.);
– il disposto del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso articolo 4, comma 2, – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, puo’ costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti “a priori” per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocita’ e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo articolo 4, comma 4, con il quale si esclude “tout court” l’obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto articolo 4, non pone una generalizzata esclusione della utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’articolo 201 C.d.S. 1992, comma 1 bis, (cfr., per tutte, Cass. n. 376/2008 e Cass. S.U. n. 3936/2012);
– il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali e’ possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocita’ senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, (conv., con modif., dalla L. n. 168 del 2002), puo’ includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’articolo 2 C.d.S., commi 2 e 3, e non altre, con la conseguenza che e’ illegittimo, e puo’ essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal citato articolo 2, comma 2, lettera d), del suddetto codice (v., in special modo, Cass. n. 7872/2011 e Cass. n. 5532/2017, ord.).
Orbene, dopo questa disamina dei principi essenziali in materia, puo’ affermarsi che all’ente proprietario della strada incombe l’assunzione di una serie di obblighi che prevedono, in particolare, la necessita’ del preventivo avviso dell’installazione dell’autovelox posizionato ad una congrua distanza dal prescritto segnale che lo deve anticipare, della leggibilita’ e immediata percepibilita’ della relativa segnalazione, della preventiva adozione di apposito decreto prefettizio per l’autorizzazione all’installazione degli autovelox sulle strade in cui e’ propriamente consentito al fine di rendere legittima la contestazione differita delle violazioni riferite all’articolo 142 C.d.S..
Sulla scorta di questi presupposti deriva che, qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox (appositamente omologato e sottoposto alla necessaria taratura) lungo il lato di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, (al quale appartiene la S.S. “(OMISSIS)” di cui al caso di specie oggetto della controversia), diventa, conseguentemente, obbligatorio – in funzione della legittimita’ della complessiva attivita’ di accertamento delle indicate violazioni amministrative – che l’ente proprietario della strada appronti i predetti necessari adempimenti di garanzia per gli utenti (circa la preventiva segnalazione dell’installazione dell’apparecchio elettronico e la visibilita’ del segnale che lo preannuncia sullo stesso lato e, quindi, per il corrispondente senso di marcia), anche al fine di tutelare le indispensabili esigenze di sicurezza pubblica connesse a siffatta attivita’ di rilevamento.
Pertanto, qualora – come verificatosi nella fattispecie – il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia (che nel caso in esame avrebbe dovuto essere posizionato nella direzione (OMISSIS)) ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che – difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo – il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’articolo 142 C.d.S., debba ritenersi affetto da “illegittimita’ derivata”, come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata (senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente 13.1., a fronte di una precisa indicazione sulle modalita’ e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo).
E del resto questo principio si ricava da quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10206/2013), in base al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se e’ pur vero che il piu’ volte richiamato Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121, articolo 4, (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocita’, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio e’ contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocita’ e la correlata attivita’ di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali intanto potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformita’ al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimita’ dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.
In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato, senza che debba farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese della presente fase di giudizio, non avendovi la parte intimata svolto attivita’ difensiva.
Sussistono, tuttavia, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, – di versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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