Se il debitore ha l’obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 marzo 2021| n. 7409.

Se il debitore ha l’obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall’articolo 1176 cod. civ.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall’articolo 1175 cod. civ.) di collaborare con il creditore per facilitarne l’adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione; di tollerare quei minimi scostamenti nell’esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l’inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione.

Sentenza|17 marzo 2021| n. 7409

Data udienza 13 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Opposizione all’esecuzione – Abuso del processo – Creditore – Violazione dei doveri di correttezza e buona fede –
Inammissibilità della domanda sia in sede di cognizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17654/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura apposta in margine al ricorso;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende per procura apposta in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5093/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
14/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetta del ricorso.

I FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) propose dinanzi al Giudice di pace di Roma opposizione a sanzione amministrativa, comminata per violazioni al C.d.S..
Vinse la causa, ed il Giudice di pace gli liquido’ a titolo di spese legali la somma di Euro 60.
(OMISSIS) il 1 luglio 2009 notifico’ al Comune di Roma la sentenza.
Il 30 luglio 2009 il Comune informo’ il difensore di (OMISSIS) che a partire dal 3 agosto 2009 sarebbe stata a sua disposizione la somma di Euro 82,62, in virtu’ dell’emissione di un mandato di pagamento. Invito’ altresi’ il creditore a ritirare la suddetta somma.
2. Dopo un anno e mezzo da questi fatti, il 4.11.2010, (OMISSIS) inizio’ ugualmente l’azione esecutiva nei confronti del Comune di Roma, intimando precetto per l’importo di Euro 622,32.
Questo importo venne determinato dal creditore aggiungendo al credito indicato nel titolo esecutivo (costituito, come s’e’ detto, dalla sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa) le spese successive di esecuzione.
3. Il Comune di Roma propose opposizione all’esecuzione, deducendo di avere gia’ adempiuto la propria obbligazione emettendo il mandato di pagamento sopra ricordato nel termine di 120 giorni, di cui al Decreto Legge n. 669 del 1996, articolo 14, conv. dalla L. n. 30 del 1997 (secondo cui “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo’ procedere ad esecuzione forzata ne’ alla notifica di atto di precetto”).
4. Il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 37391 del 2013 (nessuna delle parti ne indica la data), definendo la fase di merito dell’opposizione, la accolse, e dichiaro’ che il Comune di Roma aveva pagato quanto dovuto nel termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
La decisione venne appellata dal soccombente.
5. Con sentenza 14 marzo 2017 il Tribunale di Roma rigetto’ il gravame.
Ritenne il Tribunale che “il giudice di primo grado deve liquidare le spese di lite tenendo conto anche delle attivita’ consequenziali necessarie svolte successivamente alla sentenza di primo grado, e pertanto tali importi non possono essere liquidati autonomamente, salva la possibilita’ di impugnare il capo della sentenza relativo alle spese di lite qualora l’importo fosse considerato insufficiente”.
Ne ha tratto il corollario che il Comune di Roma, pagando 82 Euro entro 120 giorni dalla notifica del titolo, aveva adempiuto la propria obbligazione e null’altro doveva al creditore.
6. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su un solo articolato motivo illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso Roma Capitale.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso contiene varie censure frammiste, che possono essere cosi’ riassunte:
a) il Tribunale ha erroneamente negato il diritto del creditore ad ottenere dal debitore la rifusione delle spese vive e dei diritti di avvocato dovuti per le prestazioni eseguite successivamente alla emissione del titolo esecutivo, in assenza di pagamento spontaneo del debitore;
b) il Tribunale ha erroneamente ritenuto legittima “la sottrazione arbitraria di Euro 5,30 a titolo di spese, malgrado il creditore non avesse mai avanzato alcuna formale richiesta al tesoriere”.
Ad illustrazione di queste censure il ricorrente deduce che:
-) quando il giudice di merito accoglie la domanda giudiziale e condanna la parte soccombente alle spese, non ha alcun obbligo di dover liquidare preventivamente e “al buio” anche le prevedibili spese che il creditore sosterra’ successivamente al deposito della sentenza;
legittimamente, pertanto, la rifusione di tali spese puo’ essere pretesa non gia’ impugnando la sentenza, ma indicandole nel precetto;
-) il Tribunale non ha indicato “le legittime e valide ragioni” per le quali ha reputato che al creditore non fosse dovuta alcuna ulteriore somma, nonostante la mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore;
-) il principio di “autoliquidazione delle spese in sede di precetto” deve applicarsi anche nella fase che immediatamente precede la notifica del precetto, e cioe’ quella compresa fra la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo “e le successive legittime iniziative del creditore per conseguire quanto in proprio favore in esso indicato”;
-) l’ordine degli avvocati di Roma e i presidenti di due sezioni del Tribunale della stessa citta’ avevano concordato una tabella degli onorari dovuti al difensore del creditore per l’attivita’ svolta dopo la pubblicazione della sentenza ma prima dell’avvio dell’azione esecutiva, cosi’ dimostrando che tali compensi sono effettivamente dovuti;
-) tale compenso era altresi’ espressamente previsto dalla tariffa professionale vigente ratione temporis, e cioe’ il decreto ministeriale 127 del 2004;
-) di conseguenza, l’emissione del mandato di pagamento da parte del Comune di Roma entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo non poteva ritenersi un esatto adempimento dell’obbligazione gravante sull’amministrazione, ed il creditore poteva legittimamente rifiutare quell’adempimento, in quanto parziale.
2. Il ricorso e’ inammissibile per due diverse ed indipendenti ragioni. La prima ragione e’ il difetto di specificita’ del ricorso, ex articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
Il ricorrente, infatti, in buona sostanza si e’ presentato dinanzi a questa Corte sostenendo che, avendo un titolo esecutivo per l’importo
di Euro 60, e dopo che il debitore gliene aveva offerti 82, avrebbe ancora diritto al pagamento della somma di Euro 622,32.
Affinche’ una censura di questo tipo possa dirsi ammissibile, sarebbe
stato necessario che il ricorrente chiarisse a quale titolo e per quali voci pretende dal debitore il decuplo dell’importo portato dal titolo esecutivo.
In mancanza di tali indicazioni, che dovevano essere contenute nel ricorso a pena di inammissibilita’ (articolo 366 c.p.c., n. 6), non e’ possibile per questa Corte valutare se una eventuale cassazione con rinvio possa comunque portar frutto all’odierno ricorrente: e dunque,
in definitiva, impedisce anche di valutare se la censura sia sottesa da un reale interesse a ricorrere, ex articolo 100 c.p.c..
3. La seconda ragione di inammissibilita’ e’ che l’odierno ricorrente col presente ricorso, e prima ancora con la sua iniziativa in executivis, ha compiuto un abuso del processo, tanto evidente quanto indiscutibile. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l’abuso del processo e’ una condotta caratterizzata da un elemento oggettivo ed uno soggettivo.
Sul piano oggettivo si ha abuso del processo quando lo strumento processuale viene utilizzato per fini diversi ed ulteriori da quelli suoi propri, ed illegittimi. Non, dunque, per tutelare diritti conculcati, ma per crearne di nuovi (ed ingiustificati) ad arte, ovvero per nuocere con intenti emulativi alla controparte.
Sul piano soggettivo si ha abuso del processo quando la condotta di cui sopra venga tenuta in violazione del generale dovere di correttezza (articolo 1175 c.c.) e buona fede (articolo 1375 c.c.).
3.1. Il dovere di correttezza (come si legge al § 558 della Relazione al codice civile) “e’ (…) spirito di lealta’, (…) di chiarezza e di coerenza, fedelta’ e rispetto a quei doveri che, secondo la coscienza generale, devono essere osservati nei rapporti tra consociati”, e consiste nel richiamare il creditore a prendere in considerazione l’interesse del debitore.
Il dovere di buona fede, dal canto suo, impone al creditore di accettare l’adempimento anche inesatto, se lo scostamento rispetto a quanto dovuto sia minimo, ed insuscettibile di arrecare un apprezzabile pregiudizio all’interesse del creditore.
3.2. In definitiva, costituisce abuso del processo qualsiasi iniziativa processuale intesa a conseguire un ingiusto vantaggio distorcendo i fini naturali del processo civile.
L’abuso del processo e’ oggi implicitamente riconosciuto dal legislatore alla L. 24 marzo 2001, n. 89, articolo 2, comma 2 quinquies, lettera (d), ma gia’ in precedenza ammesso dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 30539 del 26/11/2018, Rv. 651878-1; Sez. 6-1, Ordinanza n. 25210 del 11/10/2018, Rv. 651350-01; Sez. 1, Sentenza n. 24698 del 19/10/2017, Rv. 646580-01; Sez. 5, Sentenza n. 22502 del 02/10/2013, Rv. 628806-01).
L’abuso del processo comporta l’inammissibilita’ della domanda (Sez. 2, Ordinanza n. 24071 del 26/09/2019, Rv. 655360-01).
4. Cio’ posto in astratto, questa Corte rileva nel caso specifico che l’odierno ricorrente, contestando all’amministrazione comunale di avere indebitamente trattenuto 5 (cinque) Euro, ha rifiutato l’adempimento offerto il 30 luglio 2009, per pretendere poi – un anno e mezzo dopo – il pagamento dell’importo di Euro 633, dieci volte superiore a quello portato dal titolo esecutivo.
Ricorre dunque tanto l’elemento oggettivo dell’abuso del processo, in quanto l’esecuzione minacciata dall’odierno ricorrente altro scopo non risulta avere che l’illegittima lievitazione del credito; quanto l’elemento soggettivo, dal momento che qualunque persona avrebbe potuto, con l’ordinaria diligenza, avvedersi della insostenibilita’ d’una simile censurabile tecnica moltiplicatoria dei crediti.
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, sotto questo profilo, in applicazione del seguente principio di diritto:
“se il debitore ha l’obbligo di adempiere puntualmente la propria obbligazione (imposto dall’articolo 1176 c.c.), il creditore ha quello non meno cogente (imposto dall’articolo 1175 c.c.) di collaborare col creditore per facilitarne l’adempimento; di non aggravare inutilmente la sua posizione; di tollerare quei minimi scostamenti nell’esecuzione della prestazione dovuta che siano insuscettibili di arrecargli un apprezzabile sacrificio. Il creditore il quale, violando tali precetti, introduca un giudizio vuoi di cognizione, vuoi di esecuzione, il quale altro scopo non abbia che far lievitare il credito attraverso la moltiplicazione di spese di esazione esose ed evitabili, compie un abuso del processo, il quale comporta l’inammissibilita’ della domanda sia in sede di cognizione, sia in sede di esecuzione, sia in sede di impugnazione”.
6. Le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
7. La manifesta inammissibilita’ del ricorso, la censurabilita’ dei presupposti di atto su cui si fonda, l’inconsistenza delle ragioni addotte dal ricorrente a fondamento di esso, costituiscono a avviso di questa Corte indici inoppugnabili della mala fede o, almeno, della colpa grave del ricorrente, e ne giustificano la condanna ex articolo 96 c.p.c., comma 3, al pagamento d’una somma che si stima equo determinare in misura pari alle spese di lite.
7.1. La dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da’ atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di Roma Capitale delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 900, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;
(-) condanna (OMISSIS) al pagamento in favore di Roma Capitale della somma di Euro 900 ex articolo 96 c.p.c., comma 3, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

 

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