Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6656.

In materia condominiale, se il condomino non ha partecipato al giudizio, in quanto l’azione è stata promossa nei confronti dell’amministratore condominiale, o del condominio ma non di tutti i condomini, l’unica strada per contestare la decisione che ha sancito la nullità di una parte del regolamento condominiale di natura contrattuale è l’opposizione di terzo.

Ordinanza|10 marzo 2021| n. 6656

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Regolamento di condominio – Nullità determinata dall’amministratore – Esclusione – Nullità determinata dai condomini attraverso il litisconsorzio necessario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36053-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.N.C., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 730/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 13/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 730/2019 del 13 settembre 2019.
Resistono con controricorso (OMISSIS), Villa Valentina, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Non ha svolto attivita’ difensive nel giudizio di cassazione il Condominio (OMISSIS), sito nei comuni di Maracalagonis e Sinnai.
(OMISSIS) ed altri condomini del Condominio (OMISSIS) impugnarono la deliberazione assembleare dell’11 gennaio 2014 e domandarono altresi’ la declaratoria di nullita’ del regolamento condominiale, articoli 7 e 9, nella parte in cui gli stessi consentivano la sostituzione in assemblea dei condomini assenti e non deleganti da parte dei rappresentanti di zona del comparto immobiliare.
Con sentenza del 14 novembre 2015 il Tribunale di Cagliari dichiaro’ la nullita’ sia della delibera assembleare’11 gennaio 2014 sia del regolamento condominiale articoli 7 e 9,
Proposero appello unicamente i condomini IMPAR Costruzioni e (OMISSIS) s.n.c., lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti come nei confronti degli altri condomini, stante la necessita’ del litisconsorzio correlata alla riconosciuta natura contrattuale del regolamento condominiale, predisposto dalla societa’ costruttrice del complesso.
La Corte di Cagliari ritenne sottratta alla propria cognizione, in difetto di apposito motivo di gravame, la questione della qualificazione contrattuale del regolamento ritenuta dal primo giudice; convenne sulla legittimazione passiva spettante ai singoli condomini in ordine all’autonoma domanda di nullita’ del regolamento condominiale, articoli 7 e 9; ritenne peraltro distinto ed autonomo il diritto spettante alla condomina (OMISSIS) rispetto alla sentenza resa nei confronti del Condominio, e percio’ legittimata la medesima (OMISSIS) a proporre opposizione ordinaria ex articolo 404 c.p.c., comma 1, e non invece appello.
Il primo motivo del ricorso della (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.n.c. denuncia la violazione degli articoli 339 e 404 c.p.c., non potendosi essa reputare terza rispetto alla sentenza pronunciata nei confronti del condominio, ne’ percio’ legittimata a proporre opposizione di terzo.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 102, 339 e 404 c.p.c., evidenziando come l’appello avesse sollevato la questione della necessita’ del litisconsorzio di tutti i condomini e non della sola appellante.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti (OMISSIS) s.n.c. hanno presentato memoria.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, attenendo entrambi alla questione della legittimazione all’appello della (OMISSIS) e della (OMISSIS) s.n.c.. Si ha riguardo a domanda volta a dichiarare la nullita’ di clausole del regolamento di condominio (ritenuto, con statuizione ormai sottratta all’oggetto di questa Corte, di natura contrattuale) concernenti la composizione ed il funzionamento dell’assemblea, in deroga all’articolo 1136 c.c. ed all’articolo 66 disp. att. c.c..
Il regolamento di condominio cosiddetto “contrattuale”, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, allora, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioe’ pluralita’ di parti e scopo comune; ne consegue che l’azione di nullita’ del regolamento medesimo e’ esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell’amministratore), il quale e’ carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o piu’ condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 2, 21/05/2008, n. 12850; Cass. Sez. 2, 29/11/1995, n. 12342; Cass. Sez. 2, 30/03/1990, n. 2590).
La sentenza che, come nella specie, dichiari la nullita’ di clausole del regolamento di condominio “contrattuale”, accogliendo la domanda proposta nei confronti dell’amministratore di condominio, privo al riguardo di legittimazione passiva, non puo’, percio’, essere appellata da uno o da alcuni singoli condomini (non essendo comunque idonea a fare stato nei confronti degli stessi, come invece nella fattispecie decisa da Cass. Sez. 2, 21/02/2017, n. 4436), seppur costoro siano, per quanto detto, gli effettivi titolari (dal lato attivo o passivo) del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, alla stregua del principio generale che la legittimazione l’impugnazione, in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualita’ di parte nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, poiche’ con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che puo’ essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio (Cass. Sez. 6 – 1, 29/07/2014, n. 17234; Cass. Sez. 1, 11/09/2015, n. 17974; Cass. Sez. 3, 14/07/2006, n. 16100).
Non ha rilievo l’insegnamento di Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, richiamato in memoria dai ricorrenti, giacche tale sentenza ha piuttosto ribadito che nelle controversie condominiali che investono i diritti reali dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”. Il ricorso va percio’ rigettato, con condanna della ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo, previa distrazione ex articolo 93 c.p.c. in favore dell’avvocato (OMISSIS). Non deve provvedersi al riguardo per il Condominio (OMISSIS), che non ha svolto attivita’ difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex articolo 93 c.p.c. in favore dell’avvocato (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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