Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17294.

La massima estrapolata:

Se il condomino impugna la delibera assembleare lamentando l’irregolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condòmini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio costituendo l’obbligo di convocare l’universalità dei partecipanti un elemento costitutivo della validità della delibera stessa.

Ordinanza 19 agosto 2020, n. 17294

Data udienza 6 dicembre 2019

Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – DELIBERA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
Condominio (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 3895/2013 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 08/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2019 dal Consigliere Dr. Annamaria Casadonte.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
– il presente giudizio trae origine dall’impugnazione della delibera condominiale del 7/2/2007 proposta da (OMISSIS) in proprio e quale liquidatore della (OMISSIS) s.n.c. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), al fine di sentirne dichiarare la nullita’/annullabilita’, fra gli altri motivi, per la mancanza di prova della convocazione di tutti i condomini;
– costituitosi il Condominio convenuto avanti al Tribunale di Avellino, il giudice adito riteneva la carenza di interesse ad agire dell’attore in ordine alla lamentata mancata comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea ai condomini assenti e rigettava la domanda;
– a seguito di appello dell’attore soccombente, la Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 3895 depositata il 8 novembre 2013 in totale riforma della sentenza impugnata annullava la delibera contestata;
– in particolare, la corte napoletana, ricondotto il vizio riguardante la convocazione di tutti i condomini alla fattispecie dell’annullamento e non a quella della nullita’ della delibera, ravvisava la legittimazione dell’attore appellante a far valere il vizio in esame e, poiche’ il Condominio non aveva provato di avere trasmesso l’invito a tutti i condomini, accoglieva la domanda attorea ed annullava la delibera assembleare del 7/2/2007;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ stata chiesta dai condomini (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso notificato il 18/9/2014 ed articolato sulla base di un unico motivo cui resiste con tempestivo controricorso (OMISSIS) in proprio e quale liquidatore della (OMISSIS) s.n.c.;
– in considerazione della preliminare eccezione di inammissibilita’ del ricorso per difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, e’ stata emessa ordinanza interlocutoria dell’11 settembre 2018 per rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria n. 27101/2017;
– in prossimita’ dell’odierna adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis.1 c.p.c.;
considerato che:
– va preliminarmente dato atto che sulla questione preliminare concernente l’eccepito difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti, condomini dello stabile di (OMISSIS), per essere stata la pronuncia gravata emessa nei confronti dell’amministratore del condominio, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10934/2019 riconoscendo che nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condomini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalita’ giuridica del condominio, con quello dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”;
– deve pertanto ritenersi ammissibile il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti;
– passando percio’ all’esame del merito, con l’unico motivo di impugnazione essi denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 81 c.p.c. e degli articolo 1441, 1136 e 1137 c.c. laddove la corte d’appello aveva ritenuto la legittimazione in capo al condomino (OMISSIS) a far valere la pretesa irregolare convocazione di altri condomini;
– il motivo e’ infondato;
– e’ principio consolidato in relazione all’azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, che la legittimazione ad agire attribuita dall’articolo 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non e’ subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’articolo 100 c.p.c. come condizione dell’azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. (cfr. Cass. 4270/2001; 2999/2010);.
– cio’ posto, qualora il condomino agisca per far valere l’invalidita’ di una delibera assembleare, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea, mentre resta a carico dell’istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volonta’ dell’assemblea medesima (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014);
– ebbene, la corte territoriale si e’ attenuta ai suddetti principi, argomentando la ritenuta legittimazione di ciascun condomino a far valere sia i vizi che concernono la propria specifica posizione sia quelli che riguardano gli altri compartecipi, reputando tale soluzione giustificata dalla natura speciale dell’articolo 1137 c.c., comma 1, rispetto alla generale disposizione dell’articolo 1441 c.c.;
– pertanto il ricorso va respinto e, in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 800,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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