Scuola  e la richiesta di consumare il pasto domestico

Consiglio di Stato, Sentenza|12 luglio 2021| n. 5247.

Scuola e la richiesta di consumare il pasto domestico.

La richiesta di consumare il pasto domestico in linea di principio deve, dunque, ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell’art. 26, quinto comma, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente.

Sentenza|12 luglio 2021| n. 5247. Scuola e la richiesta di consumare il pasto domestico

Data udienza 1 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Scuola – Tempi scolastici – Consumazione dei pasti – Richiesta di consumare il pasto domestico – E’ accoglibile – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2021, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Gi. Ve. e Ri. Ve., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via (…), sono domiciliati ex lege;
Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
La. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2021 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati Gi. Ve. in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto dalla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 13 marzo 2020, n. 6305.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Scuola e la richiesta di consumare il pasto domestico

FATTO e DIRITTO

I sig.ri -OMISSIS-, hanno iscritto la figlia minore -OMISSIS-, all’Istituto Comprensivo -OMISSIS- di Genova scegliendo un orario scolastico a tempo pieno, comprensivo del c.d. tempo mensa, ma optando per la c.d. autorefezione (ovvero per la possibilità di far consumare alla propria figlia cibi di preparazione domestica in ambito scolastico) in linea con quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto con deliberazione 18/6/2019, n. 30, con cui era stato approvato il regolamento per il consumo del pasto domestico a scuola.
Sennonché, con deliberazione n. 1 del 3 settembre 2019 il medesimo organo ha revocato il suddetto regolamento vietando il consumo del pasto domestico.
Ritenendo il provvedimento di ritiro illegittimo, i sig.ri -OMISSIS-, in proprio e nella veste di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla loro Figlia, lo hanno impugnato con ricorso al TAR Liguria, al quale hanno altresì domandato l’accertamento del diritto della propria figlia a essere ammessa a consumare i pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio, unitamente ai compagni di classe e sotto la vigilanza e con l’assistenza educativa dei propri docenti.
L’adito Tribunale con sentenza 25/1/2021, n. 64, ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i sig.ri -OMISSIS-.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.
Con memoria e note d’udienza la parte appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 1/7/2021 la causa è passata in decisione.
Con il primo mezzo di gravame gli appellanti deducono, in sostanza, che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, l’amministrazione potrebbe solo organizzare l’autorefezione ma non vietarla, né sussisterebbe alcun onere di motivare tale scelta alimentare.
La doglianza è fondata.
Sulla questione oggetto del contendere la Sezione si è già recentemente pronunciata in senso conforme alla tesi degli odierni appellanti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8/4/2021 n. 2851).
Non resta pertanto che riprendere le motivazioni della citata sentenza.
“La materia relativa alla possibilità per gli alunni di istituzioni scolastiche di consumare il cd. pasto domestico non è disciplinata espressamente dal legislatore.
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nel regolare l’effettività del diritto allo studio, in relazione ai servizi alla persona, prevede che: i) “laddove il tempo scuola lo renda necessario, alle alunne e agli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado sono erogati (…) servizi di mensa, attivabili a richiesta degli interessati” (art. 6); ii) tali servizi sono erogati in forma gratuita ovvero con contribuzione delle famiglie a copertura dei costi (art. 3).
Il servizio mensa è compreso nel “tempo scuola” “perché esso condivide le finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui esso è parte, come evidenziato dalla ulteriore funzione cui detto servizio assolve, di educazione all’alimentazione” (Cass. civ., sez. un., 30 luglio 2019, n. 20504).
Tale servizio, inserendosi nell’ambito delle prestazioni scolastiche, costituisce un servizio pubblico reso agli utenti.
Dal punto di vista dell’amministrazione, essa è titolare di un potere pubblico di rilevanza organizzativa afferente alle modalità di erogazione del servizio pubblico, comprensivo del servizio di mensa.
Dal punto di vista degli alunni, essi sono titolari non di un “diritto soggettivo perfetto e incondizionato all’autorefezione, durante l’orario della mensa” (Cass. civ., sez. un., n. 20504 del 2019) ma di un interesse legittimo (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5839) avente ad oggetto un comportamento dell’amministrazione che deve rispettare le condizioni e i limiti di esercizio del potere. Il bene della vita cui tende il privato è la possibilità di ricorrere al “pasto domestico”.
Il rapporto giuridico così ricostruito è regolato dai principi generali e dalle norme di diritto pubblico e di diritto privato.
In particolare, i principi e le norme di diritto pubblico conferiscono un potere discrezionale: l’amministrazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, deve adottare la decisione finale che tuteli l’interesse pubblico in modo necessario, adeguato e proporzionato in senso stretto rispetto alla posizione soggettiva del privato (Cons. Stato, sez. VI, ord. 30 novembre 2020, n. 6926).
Un ruolo fondamentale svolgono, pertanto, la partecipazione procedimentale (valorizzata anche dalla citata sentenza n. 20504 del 2019 della Cassazione), l’istruttoria e la motivazione adeguata.
La soluzione preclusiva al cd. pasto domestico non può derivare, come sostenuto dagli appellanti, dalla impossibilità di effettuare una adeguata vigilanza per evitare contaminazione di cibi e rischi per la salute.
Questa Sezione (ord. n. 6926 del 2020, cit.) ha già avuto modo di affermare che trova applicazione l’art. 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale dispone che il “datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza””.
La richiesta di consumare il pasto domestico in linea di principio deve, dunque, ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell’art. 26, quinto comma, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente (Cfr. Cons Stato, Sez. VI, 2/12/2020, n. 7640).
Giova ancora puntualizzare che “l’autorefezione non comporta – di necessità – una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, garantire, da parte dell’Amministrazione scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione” (citato Cons. Stato, Sez. VI, n. 2851/2021).
L’appello va, in definitiva, accolto.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla il provvedimento col medesimo gravato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere
Francesco De Luca – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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