Consiglio di Stato, Sentenza|15 novembre 2021| n. 7576.
In pendenza dello scrutinio della domanda d’accertamento di conformità, l’esecuzione della domanda di demolizione è provvisoriamente sospesa, senza che sia pregiudicata l’efficacia della sanzione irrogata.
Sentenza|15 novembre 2021| n. 7576. Scrutinio della domanda d’accertamento di conformità
Data udienza 21 ottobre 2021
Integrale
Tag- parola chiave: Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Esecuzione – Pendenza della domanda di accertamento di conformità – Effetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4214 del 2015, proposto da
Lu. De Ni., rappresentato e difeso dall’avvocato En. An., con domicilio eletto presso lo studio Studio Al. e Gi. Pl. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 00978/2015, resa tra le parti, concernente demolizione opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2021 il Cons. Oreste Mario Caputo;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Scrutinio della domanda d’accertamento di conformità
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Sesta n. 00978/2015, di reiezione del ricorso proposto dal sig. Lu. Ni. avverso l’ordinanza (n. 4777 del 28/03/2006) di demolizione del Comune di (omissis) avente ad oggetto le opere edilizie realizzate senza titolo in via (omissis).
Opere consistenti nell’ampliamento di circa 67 mq. sui lati sud ed est del fabbricato, nella realizzazione di un solaio terrazzato, nello spostamento del rampante di ingresso, in due locali adibiti ad alloggi serbatoi idrici e caldaia di 6 e 7 mq., con l’installazione di fioriere sul terrazzo di copertura.
Oltre a contestare l’applicazione della sanzione demolitoria in quanto le opere avrebbero dovuto essere considerate meramente interne, il ricorrente ha censurato il mancato rilascio dell’accertamento di conformità, e vizi di natura formale quali l’incompetenza dell’organo che ha adottato la sanzione e l’assenza in capo al Comune della qualità di ente delegato dalla Regione Campania.
2. Il Tar ha respinto il ricorso.
In forza del d.m. 20.3.1951, recepito dal P.T.P. di (omissis) e (omissis) approvato con D.M. 8 febbraio 1999, l’area di sedime del manufatto oggetto degli interventi ricade in zona vincolata, con la conseguenza, osservano i giudici di prime cure, che la sanzione della demolizione, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, è atto vincolato.
Quanto alle istanze di sanatoria l’una presentata il 16.6.2006 ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 (c.d. accertamento di conformità ) e, l’altra proposta il 16.6.2006, ai sensi dell’art 37 d.P.R. 380/2001 (D.I.A. in sanatoria), il Tar, dopo aver precisato che sono state presentate in data successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione, ha negato la rilevanza di esse ai fini dell’efficacia della sanzione impugnata.
3. Appella la sentenza il sig. Lu. Ni..
4. Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2021 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.
5. Col primo motivo d’appello, il ricorrente lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar nell’escludere la rilevanza, nel procedimento sanzionatorio, della presentazione della domanda d’accertamento di conformità dopo l’avvenuta notifica dell’ordinanza di demolizione.
A riguardo il ricorrente richiama alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli nel senso di ritenere che la presentazione della domanda d’accertamento di conformità ha effetto caducante dell’ordinanza di demolizione, sancendone l’inefficacia sopravvenuta (cfr., Cons. Stato, sez. IV 29 novembre 2013; Id., sez. IV, 12 maggio 2010).
Il motivo è infondato.
L’orientamento maggioritario, consolidatosi nel corso del tempo, qui condiviso, (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2020 n. 2980; Id., sez. VI, 6 giugno 2018 n. 3417) ritiene che, in pendenza dello scrutinio della domanda d’accertamento di conformità, l’esecuzione della domanda di demolizione è provvisoriamente sospesa, senza che sia pregiudicata l’efficacia della sanzione irrogata.
Di conseguenza, qualora come nel caso in esame, dopo la presentazione della domanda d’accertamento di conformità sia decorso il termine di 60 giorni con conseguente formazione del silenzio rigetto sulla domanda di sanatoria, l’omessa impugnazione del diniego determina l’immediata eseguibilità della sanzione ripristinatoria.
L’istanza presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R 380/2001, per il tempo trascorso dall’avvenuta presentazione (d.16.6.2006), è stata definita con il diniego formatosi ai sensi del 3° comma della norma in esame; l’istanza presentata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001, attagliantesi alla DIA, in quanto avente ad oggetto opere comportanti aumenti di volumetria realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, era ab origine giuridicamente inefficace.
6. Con il secondo articolato motivo d’appello, il ricorrente si duole della qualificazione delle opere realizzate non passibili della sanzione ripristinatoria.
Il motivo è infondato.
In zona vincolata il ricorrente ha realizzato un ampliamento di circa 67 mq. sui lati sud ed est del fabbricato, un solaio terrazzato, lo spostamento del rampante di ingresso, due locali adibiti ad alloggi serbatoi idrici e caldaia di 6 e 7 mq., con l’installazione di fioriere sul terrazzo di copertura.
Qualunque intervento effettuato su immobile sottoposto a vincolo paesistico costituisce “variazione essenziale” e, in quanto tale, è suscettibile, ai sensi dell’art. 31d.P.R. 380/2001, della sanzione della demolizione.
Testualmente l’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001 prevede che: “gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali”.
Gli interventi realizzati dal ricorrente incidono sul vincolo paesaggistico in quanto comportano un aumento di volume ed il mutamento delle sagome e dei prospetti.
In aggiunta, per le opere edificate senza titolo edilizio in zona vincolata, l’art. 27 d.P.R. 380/2001 commina la sanzione ripristinatoria ad instar di un provvedimento rigidamente vincolato.
7. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
8. In assenza di costituzione del Comune resistente, nulla sulle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Alessandro Maggio – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere, Estensore
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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