Le scelte in sede di pianificazione urbanistica

Consiglio di Stato,Sentenza|14 dicembre 2021| n. 8345.

Le scelte in sede di pianificazione urbanistica.

Le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono dunque apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità se non per profili di illogicità ed irragionevolezza. Il principio secondo cui l’onere di motivazione gravante sull’Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico o di una sua variante è di carattere generale e deve ritenersi soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e specifica.

Sentenza|14 dicembre 2021| n. 8345. Le scelte in sede di pianificazione urbanistica

Data udienza 1 luglio 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Pianificazione urbanistica – Scelte – Apprezzamenti di merito – Sindacato di legittimità – Esclusione – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9873 del 2018, proposto dalla F4 Im. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Al. De. Fo. e Gi. Lu. De. Fo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gu. Sa., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 257 del 25 ottobre 2018, resa tra le parti, concernente l’adozione e l’approvazione del PSC e del RUE del Comune di (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;
Uditi, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, gli avvocati Giovan Ludovico Della Fontana e Guglielmo Saporito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Le scelte in sede di pianificazione urbanistica

FATTO e DIRITTO

1. La società F4 Immobiliare ha chiesto al Tar di Parma l’annullamento in parte qua delle delibere con cui sono stati adottati e approvati il piano strutturale comunale (di seguito PSC) e il regolamento urbanistico edilizio (di seguito RUE) del Comune di (omissis) (deliberazioni del Consiglio comunale nn. 12 e 13 dell’8 aprile 2014 e nn. 52 e 53 del 23 ottobre 2017 di adozione e approvazione rispettivamente del PSC e del RUE).
1.1. In particolare, la società ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune, acquistato nel 1999 dalla stessa Amministrazione, ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati, nella misura in cui hanno previsto una “drastica riduzione” della capacità edificatoria sul medesimo lotto rispetto a quanto previsto dal previgente piano particolareggiato, denominato “PP Via Socrate – Stralcio D”.
1.2. Il suddetto piano particolareggiato era stato approvato nel marzo del 1994 e recava con sé una convenzione attuativa che ha avuto durata fino al 13 aprile 2011 (dieci anni dalla stipula). Nel piano era prevista una superficie utile di mq. 7.073,59, con altezza massima di m. 18,70.
1.3. All’atto della compravendita, peraltro, la porzione a nord-ovest del terreno di cui è causa (corrispondente all’attuale mappale 662) era gravata dall’attraversamento di un elettrodotto ad alta tensione della potenza di 132.000 kv, che l’Amministrazione comunale si era impegnata a smantellare.
1.4. Nei motivi di ricorso, la società F4 Immobiliare ha prospettato innanzitutto che il lotto individuato al mappale 662 non si sarebbe potuto edificare proprio per l’impedimento provocato dalla mancata rimozione dell’elettrodotto. Inoltre, la convenzione connessa al piano particolareggiato non sarebbe scaduta in data 13 aprile 2011 (come sostenuto dal Comune), ma sarebbe stata prorogata di diritto per tre anni, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 30 del DL n. 69/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, di modo che, alla data di adozione del nuovo PSC, sarebbe stata ancora efficace.
1.5. La ricorrente ha quindi dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione del citato art. 30, comma 3-bis, del DL n. 69/2013 e il difetto di motivazione e il travisamento dei presupposti (la modifica in peius delle previgenti disposizioni urbanistiche ed edilizie sarebbe stata gravemente lesiva dell’affidamento della società, in considerazione della efficacia della convenzione attuativa del piano particolareggiato – l’affidamento radicatosi in capo alla società ricorrente a vedere completato l’intervento edilizio previsto dal piano particolareggiato sarebbe stato “ingenerato anche da specifici atti di natura contrattuale posti in essere nel tempo dal Comune di (omissis)”, ivi compreso un prezzo proporzionato e commisurato, tenuto conto dei valori di mercato dell’epoca, alle superfici realizzabili sulla base del Piano Particolareggiato, e l’impegno a far sì che tutte le procedure per lo smantellamento dell’elettrodotto esistente sul lotto individuato al mappale 662 potessero essere portate a termine “nel più breve tempo possibile”).

 

Le scelte in sede di pianificazione urbanistica

2. Il Tar di Parma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso, rilevando essenzialmente che non vi sarebbe stata la violazione dell’art. 30, comma 3-bis, del DL n. 69/2013. Secondo lo stesso Tribunale la proroga prevista dalla citata disposizione non poteva applicarsi ad una convenzione non più efficace al momento della sua entrata in vigore. In concreto, nel caso di specie, non poteva avere rilevo la proroga legale alla convenzione attuativa del piano particolareggiato – originariamente scaduta in data 13 aprile 2011 – ai fini di invocare l’efficacia del medesimo piano al momento dell’adozione del nuovo piano urbanistico con cui l’Amministrazione comunale aveva ridotto significativamente la capacità edificabile del terreno di sua proprietà rispetto a quanto previsto dal precedente strumento urbanistico.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello l’F4 Immobiliare sulla base di un unico ed articolato profilo di gravame.
3.1. Eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione.
3.1.1. La società appellante ripropone l’unico motivo di censura contenuto nel ricorso di primo grado relativamente alla circostanza che l’Amministrazione nell’esercizio dello ius variandi avrebbe dovuto congruamente motivare in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla modifica in peius dei previgenti indici di edificabilità e parametri edilizi. Ciò in quanto la stessa appellante si trovava in una posizione di consolidato e qualificato affidamento al mantenimento degli indici e parametri previgenti ai sensi del paino particolareggiato prorogato ex lege.
3.1.2. Sarebbe dunque errata la conclusione del giudice di primo grado in ordine al fatto che la ricorrente avrebbe lamentato una scorrettezza da parte del Comune consistente nel non averla messa fino al 2011 nella condizione di trarre vantaggio dalla capacità edificatoria del terreno acquistato dal medesimo Comune. Nel ricorso introduttivo del giudizio la società F4 Immobiliare non ha invece lamentato un siffatto inadempimento contrattuale, ma ha dedotto l’impossibilità di utilizzare il terreno a fini edificatori per la presenza di un pilone elettrico fino al dicembre 2011 per causa certamente ad essa non imputabile, nonché la perdurante situazione di qualificato affidamento e di interesse in capo alla stessa a realizzare gli interventi consentiti dal piano particolareggiato (al momento dell’adozione del PSC e del POC era ancora in vigore la convenzione di lottizzazione relativa al piano ed in ogni caso l’affidamento era stato ingenerato dagli atti di natura contrattuale posti in essere nel tempo dal Comune di (omissis) il quale, con atto pubblico in data 30 marzo 1999, aveva venduto alla società ricorrente un più ampio terreno (in cui è ricompreso il lotto in questione) proporzionando il prezzo alle superfici ed altezze realizzabili in base alla disciplina edilizia vigente all’epoca).
3.1.3. In sostanza, non solo la vigenza della convenzione connessa al piano particolareggiato, prorogato dalla legge ai sensi dell’art. 30, comma 3-bis, del DL n. 69/2013, ma anche la stipula del contratto di acquisto di un’area a seguito di asta pubblica che fissa il prezzo sulla base della disciplina urbanistica al momento vigente, avrebbe fatto sorgere in capo al privato un legittimo affidamento al mantenimento della precedente disciplina urbanistica.
3.1.4. Di conseguenza, il Comune avrebbe dovuto, nelle sue scelte di pianificazione e regolamentazione urbanistica, non prescindere da uno specifico onere motivazionale rispetto alla posizione della società titolare di un qualificato affidamento.
4. Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio il 1° aprile 2020, chiedendo il rigetto del ricorso, ed ha depositato un’ulteriore memoria il 28 maggio 2021.
5. La società appellante ha depositato anch’essa una memoria il 31 maggio 2021, cui ha replicato il Comune il 10 giugno 2021, e delle note di udienza il 30 giugno 2021.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nella udienza pubblica del 1° luglio 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dello stesso decreto legge n. 137 del 2020.
7. L’appello non è fondato.
8. Non può innanzitutto essere condivisa la tesi di parte appellante circa la proroga di efficacia del piano particolareggiato e dell’annessa convenzione derivante dall’entrata in vigore dell’art. 30, comma 3-bis, del DL n. 69/2013, decreto convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013 (“3-bis: Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”).
8.1. Tale comma è stato aggiunto all’art. 30, contenete disposizioni di semplificazione in materia edilizia, dalla citata legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 ed è quindi entrata in vigore dopo la pubblicazione di quest’ultima, cioè il 21 agosto 2013.
8.2. Nello specifico, il piano particolareggiato era stato approvato nel marzo del 1994 e recava con sé una convenzione attuativa che ha avuto durata fino al 13 aprile 2011 (dieci anni dalla stipula). Da tale circostanza, non oggetto di contestazioni, deriva dunque che, seppure la convenzione sia stata approvata prima del 31 dicembre 2012, la stessa al momento dell’entrata in vigore della proroga legale era ormai priva di efficacia.
8.3. Né sono possibili diverse interpretazioni in ordine alla portata dell’art. 30, comma 3-bis. Tale disposizione, infatti, non è suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive, in applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, trattandosi di norma di carattere eccezionale introdotta nell’ordinamento per consentire al privato, che sia incorso in un periodo di crisi economica, di usufruire di una proroga triennale di efficacia della convenzione di lottizzazione.
8.4. La proroga prevista dall’art. 30, comma 3 bis, del DL n. 69/2013, in relazione al termine di efficacia delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, si applica quindi a far data dal 21 agosto 2013, in forza dell’ultimo comma del citato art. 30.
8.5. Quanto al concetto di proroga, lo stesso presuppone necessariamente, per sua natura, l’esistenza di una convenzione non ancora scaduta e quindi ancora efficace, posto che, in caso contrario, si dovrebbe parlare di “rinnovo” della convenzione oppure di stipula di una “nuova convenzione”.
8.6. Nel quadro sopra delineato, la successiva attività di pianificazione del Comune, peraltro intervenuta dopo molti anni, non può ritenersi, come affermato dall’appellante, “vincolata” a precedenti determinazioni in materia ormai prive di efficacia.
8.7. E’ infatti principio generale che rientra la piena discrezionalità del Comune, in sede pianificatoria, la possibilità di imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio. Per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni che nel caso di specie, posta la scadenza della convenzione di lottizzazione, non sono rintracciabili.
8.8. Le scelte effettuate dall’Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica costituiscono dunque apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità se non per profili di illogicità ed irragionevolezza. Il principio secondo cui l’onere di motivazione gravante sull’Amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico o di una sua variante è di carattere generale e deve ritenersi soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e specifica (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3095).
9. Ciò premesso, nessun affidamento può avere rilievo nel caso in esame anche con riferimento al mancato smantellamento dell’elettrodotto fino al 2011.
9.1. La convenzione ha avuto efficacia per 10 anni (fino al 13 aprile 2011), durante i quali la società appellante avrebbe potuto far valere il pregiudizio subito dalla mancata rimozione, peraltro prevista dallo stesso accordo.
9.2. Inoltre, la società avrebbe potuto attivarsi, non solo in sede giurisdizionale, sia con riferimento all’eccepito pagamento di una somma di acquisto ormai sproporzionata, sia con riferimento ad una diversa distribuzione della capacità edificatoria del comparto mediante una richiesta di revisione dei termini della convenzione o addirittura avrebbe potuto prima della scadenza chiedere una proroga della stessa.
9.3. Va infine segnalato come il nuovo piano non riduce in assoluto l’edificabilità del lotto dell’appellante, ma opera in generale su tutto il territorio comunale, riducendo la densità edilizia.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
11. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello (n. 9873/2018), come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune appellato nella misura complessiva di euro 3000,00 (tremila/00), oltre agli altri oneri previsti dalla legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2021, svoltasi da remoto in audio conferenza, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere, Estensore
Michele Pizzi – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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