Sanzioni amministrative e l’atto interruttivo della prescrizione quinquennale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24677.

Sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l’intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l’intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all’obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull’assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l’effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento).

Ordinanza|14 settembre 2021| n. 24677. Sanzioni amministrative e l’atto interruttivo della prescrizione quinquennale

Data udienza 24 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Efficacia interruttiva di un atto – Indicazione del soggetto obbligato – Richiesta esplicita di adempimento – Costituzione in mora

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9227-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di PALERMO, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 88/2019 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata l’08/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Casadonte Annamaria.

RILEVATO

che:
– il sig. (OMISSIS) ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo che ha confermato la sentenza del Giudice di pace e accolto solo in parte la domanda di accertamento dell’intervenuta prescrizione del credito esecutivamente azionato, confermando,. per tre delle quattro cartelle contestate, l’effetto interruttivo prodotto mediante le raccomandate, sull’assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni prodotti dalla societa’ di riscossione;
– il giudice d’appello, facendo applicazione del principio interpretativo secondo il quale l’effetto interruttivo della prescrizione non e’ soggetto a particolari modalita’ di trasmissione, ne’ alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari, ha ritenuto che seppure gli atti di intimazione di pagamento non sono stati prodotti dalla societa’ di riscossione, il contenuto delle raccomandate inviate all’esecutato non fosse dubbio alla luce della corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni alla societa’ di riscossione;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria;
– non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato Comune di Palermo ovvero la societa’ (OMISSIS) s.p.a.;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilita’.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1219 c.c., comma 1, articolo 2943 c.c., comma 4, articolo 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata implicitamente attribuito efficacia interruttiva dell’eccepita prescrizione estintiva quinquennale del diritto del Comune di Palermo al pagamento della somma di Euro 2337,32; il Tribunale pur in mancanza delle relative intimazioni di pagamento, ha presunto l’efficacia interruttiva dell’intimazione ritenendo sufficiente, ai fini della identificazione delle cartelle esattoriali cui si riferivano le intimazioni contenute nei pieghi raccomandati inviati al ricorrente, la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti come apposti sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report interni;
– ritiene il Collegio che la censura sia fondata per la parte in cui il ricorrente contesta l’affermazione del giudice d’appello che ha attribuito efficacia interruttiva ad un atto, l’oggetto delle raccomandate spedite al ricorrente, che non ha letto, affermando che “non si possa dubitare del contenuto delle raccomandate, ove si consideri la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della societa’ di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate” (cfr. pag. 4, secondo cpv. della sentenza impugnata);
-cosi’ opinando il tribunale ha effettivamente violato il principio interpretativo secondo il quale l’atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volonta’ del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 17123/2015; id. 15714/2018; id. 18546/2020);
– l’argomentazione utilizzata dal giudice d’appello non e’ compatibile con tale principio interpretativo perche’ presume l’efficacia interruttiva a prescindere dall’effettiva individuazione del contenuto dell’atto inviato con la raccomandata;
-la censura va, quindi, accolta con riferimento all’omessa verifica sull’atto inviato con la raccomandata, non potendo supplire la corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni della societa’ di riscossione con riferimento a ognuna delle cartelle indicate;
-la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame dell’appello alla luce del richiamato principio interpretativo e per la statuizione altresi’ sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Palermo, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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