Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 20 luglio 2020, n. 21547.
Massima estrapolata:
Il giudice dell’esecuzione nel procedere alla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (nella specie concessa ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada) ed al conseguente ripristino della pena originariamente sostituita in sede di cognizione, non può contestualmente disporre la sospensione condizionale della pena ripristinata, ostandovi, in difetto di un’espressa disposizione di legge in tal senso, l’intangibilità del giudicato.
Sentenza 20 luglio 2020, n. 21547
Data udienza 6 luglio 2020
Tag – parola chiave: Giudice dell’esecuzione – Revoca dei lavori di pubblica utilità – Ripristino della pena inflitta in origine in fase di cognizione – Sospensione condizionale della pena – Concessione – Esclusione – Ratio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. SIANI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LODI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/10/2019 del GIP TRIBUNALE di LODI;
udita la relazione svolta dal Consigliere SIANI VINCENZO;
lette le conclusioni del PG ANGELILLIS Ciro, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con esclusivo riferimento alla concessione della sospensione condizionale della pena.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe, resa in data 21 ottobre 2019, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lodi, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Procuratore della Repubblica presto quel Tribunale, ha revocato l’applicazione della sanzione sostitutiva di 124 giorni di lavoro di pubblica utilita’ concessa, con sentenza del 23 novembre 2016, Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 186, comma 9-bis, a (OMISSIS) ed ha, per l’effetto, ripristinato la pena, originariamente sostituita, di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, contestualmente disponendo, tuttavia, la sospensione condizionale della pena cosi’ sostituita.
1.1. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi affidando l’impugnazione a un Unico motivo con cui denuncia la violazione dell’articolo 163 c.p. e articolo 666 c.p.p..
Il Procuratore ricorrente lamenta, con riferimento alla specifica statuizione del giudice dell’esecuzione che ha concesso la sospensione condizionale (mai richiesta dal condannato, neppure dinanzi al giudice della cognizione), l’esercizio arbitrario, oltre che di ufficio, di un potere che, in fase esecutiva, sarebbe stato esercitabile soltanto ai sensi degli articoli 671 e 673 c.p.p., ostando, in questo caso, alla concessione della sospensione condizionale della pena i limiti derivanti dal giudicato gia’ formatosi con la definitivita’ della sentenza di condanna. Aggiunge, inoltre, che era stato lo stesso (OMISSIS) a richiedere in fase di cognizione l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’, cosi’ precludendosi la possibilita’ di vedersi concedere la sospensione condizionale, pienamente consapevole del fatto che l’eventuale violazione degli obblighi assunti con la sanzione sostitutiva ne avrebbe determinato la revoca.
1.2. Il Procuratore generale ha rilevato l’errore commesso dal giudice dell’esecuzione nel concedere, arbitrariamente e fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, il beneficio della sospensione condizionale della pena e ha prospettato l’accoglimento del ricorso.
2. Il ricorso va accolto in relazione al solo motivo che lo sostanzia, inerente alla contestazione dell’applicabilita’, nel caso di specie, del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte del giudice dell’esecuzione.
2.1. Il principio generale di intangibilita’ del giudicato, che comporta la tendenziale impossibilita’ per il giudice dell’esecuzione di modificare le statuizioni adottate in sede di cognizione, definitive in quanto non piu’ soggette a impugnazione ordinaria, puo’ essere derogato solo da espresse previsioni normative ovvero giurisdizionalmente estese.
Da tale premessa consegue che il giudice dell’esecuzione puo’ autonomamente concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto in casi determinati: cosi’, in ipotesi di riconoscimento in executivis della continuazione, ai sensi della previsione di cui all’articolo 671 c.p.p.; in caso di declaratoria di abolitio criminis, rientrando detta possibilita’ di concessione nell’ambito dei “provvedimenti conseguenti” adottabili ai sensi dell’articolo 673 c.p.p., dal giudice dell’esecuzione (cosi’ Sez. U, n. 4687 del 20/12/2005, dep. 2006, Catanzaro, Rv. 232610); in caso di declaratoria di incostituzionalita’ della disciplina relativa alla cornice edittale di un reato a cui segue, in fase esecutiva, la rideterminazione della pena illegalmente inflitta entro i limiti di cui all’articolo 163 c.p. (cosi’ Sez. U, n. 37107 del 26/2/2015, Marcon, Rv. 264859, in motivazione); ancora, in ipotesilapplicazione dell’articolo 669 c.p.p., comma 8, qualora si pronunci ordinanza di revoca del capo di una sentenza di condanna per essersi formato, sullo stesso fatto e contro la stessa persona, un giudicato assolutorio, in tal caso potendosi, nel rideterminare la pena, disporne la sospensione condizionale (dal momento che l’adozione dei provvedimenti conseguenti a tale decisione costituisce esplicazione di un potere coessenziale a quello di porre nel nulla il giudicato: Sez. 1, n. 51692 del 30/10/2018, Terenzi,, Rv. 274547); del pari, in caso di annullamento senza rinvio di uno o piu’ capi di condanna (qualora l’istanza di sospensione condizionale, pur avanzata, non era stata valutata nel giudizio di cognizione, in quanto la pena complessivamente irrogata risultava superiore al limite di legge per la concedibilita’ del beneficio, con conseguente evenienza della competenza del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza stessa: Sez. 1, n. 16679 del 01/03/2013, Corlando, Rv.254570).
2.2. Pertanto, deve ritenersi che, in sede esecutiva, al di fuori delle ipotesi specificamente previste, non sia giustificabile alcun intervento sul giudicato ormai formatosi e debba, quindi, escludersi il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non applicata dal giudice della cognizione, dopo che il condannato ha optato per l’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’.
Va, infatti, ribadito, non solo il concetto che il procedimento di esecuzione non puo’ essere utilizzato per ottenere, in via surrogatoria, provvedimenti che il giudice della cognizione avrebbe potuto adottare, se tempestivamente richiesti (Sez. 1, n. 8262 del 08/01/2019, Campelli, Rv. 275658), ma anche il principio secondo cui l’istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 9-bis, implica la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale della pena, stante l’incompatibilita’ tra i due istituti (Sez. 4, n. 30365 del 02/07/2015, Zancheddu, Rv. 264324; Sez. 4, n. 10919 del 20/02/2014, Caneo, Rv. 259130).
Deve, di conseguenza, concludersi nel senso che il giudice dell’esecuzione, dopo aver disposto la revoca dei lavori di pubblica utilita’ e ripristinato il trattamento sanzionatorio originariamente inflitto dal giudice della cognizione, ha errato nel concedere la sospensione condizionale della pena, non rientrando il caso di specie nel circoscritto novero delle ipotesi in cui siffatto beneficio e’ concedibile in executivis.
2.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, di guisa che deve annullarsi l’ordinanza impugnata senza rinvio, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, la quale, essendo l’esito di una statuizione non consentita, va conseguentemente eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con esclusivo riguardo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, che elimina.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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